Cassazione Civile, Ordinanza n. 24390/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 30 giugno 2010 avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione di un impianto fotovoltaico. La società committente otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; la società appaltatrice proponeva opposizione deducendo ritardi nella consegna e vizi dell'opera. Il Tribunale revocava il decreto e riduceva la somma dovuta. In appello, la corte territoriale riconosceva gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 ritenendo che il pagamento richiesto fosse corrispettivo di una transazione commerciale. Nel ricorso per cassazione la società appaltatrice denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2002 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contratto era un appalto di opere/lavori e che, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis, la nozione di transazione commerciale non ricomprendeva gli appalti di opere, essendo prevalenti l'opera e non la mera consegna di merci o prestazione di servizi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che il d.lgs. 231/2002, nella versione originaria applicabile al caso, si applica a ogni pagamento dovuto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese e include anche l'appalto, poiché la nozione di prestazione di servizi comprende tutte le prestazioni di fare corrisposte con un pagamento in denaro. Di conseguenza, la richiesta di interessi moratori era correttamente accolta dalla corte d'appello. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge
viene invocato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 231/2002
la nozione di transazione commerciale comprende i contratti tra imprese che comportano in via esclusiva o prevalente la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo, includendo anche l'appalto
la disciplina si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale
il creditore ha diritto agli interessi moratori salvo prova del debitore che il ritardo dipenda da impossibilità della prestazione non imputabile
gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora
la definizione di transazione commerciale è compatibile con quella di appalto, poiché la prestazione di servizi comprende le prestazioni di fare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La disciplina degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002 si applica ai pagamenti dovuti come corrispettivo di transazioni commerciali tra imprese, anche quando il contratto sia qualificato come appalto di opere, se la prestazione rientra nella nozione di servizio in senso ampio.
- Nella nozione di "prestazione di servizi" rilevante ai fini del d.lgs. 231/2002 rientrano tutte le prestazioni di fare, e quindi anche l'appalto, sicché la sola presenza di attività di progettazione, fornitura di materiali o realizzazione di un'opera non esclude l'applicabilità della disciplina.
- Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di messa in mora, salvo prova del debitore che il ritardo sia stato determinato da causa a lui non imputabile.
- Per escludere l'applicazione del d.lgs. 231/2002 non basta richiamare la struttura dell'appalto come contratto d'opera, dovendosi verificare se il rapporto abbia comunque ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, una prestazione di servizi remunerata da un prezzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24343/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24345/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24346/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24347/2023 del 10/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →