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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8083/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, lett. b) cod. proc. pen., rilevando che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile e quindi il provvedimento cautelare non è più impugnabile. Si è inoltre registrata la rinuncia espressa del difensore al ricorso (depositata il 14/11/2022), confermando l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; unico motivo dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 591, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 591, lett. b) c.p.p.

    La Corte ha applicato la disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando venga a mancare l'interesse a impugnare il provvedimento cautelare, qui per il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

  • art. 416-bis c.p.

    La norma è stata richiamata nella motivazione di fatto per qualificare l'aggravante relativa all'associazione di tipo mafioso o similare (qui in relazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

  • art. 61-bis c.p.

    Richiamata come normativa sulle aggravanti connesse alla recidiva o condotte particolarmente gravi; citata nella descrizione delle circostanze aggravanti dei reati contestati.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di condanna diventa irrevocabile, viene meno l'interesse impugnatorio rispetto a provvedimenti cautelari collegati allo stesso fatto, potendo ciò determinare l'inammissibilità dei ricorsi avverso tali provvedimenti.
  • La rinuncia formale dell'imputato o del suo difensore al ricorso comporta il venir meno dell'atto impugnatorio e può portare alla dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In impugnazioni di misure cautelari è fondamentale valutare tempestivamente lo stato del procedimento penale principale: se la decisione di merito diventa definitiva prima della decisione sulla cautela, l'appello cautelare può perdere efficacia.
  • Per preservare la possibilità di ottenere una rivalutazione della misura cautelare, è necessario proporre e seguire le impugnazioni prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o, in presenza di mutati fatti/elementi, considerare rimedi straordinari o istanze nuove fondate su sopravvenienze.
  • La Corte applica strettamente le norme procedurali (es. art. 591 c.p.p.) per vagliare l'ammissibilità dei ricorsi; questioni di fatto e di motivazione sulle esigenze cautelari diventano irrilevanti se manca l'interesse a impugnare.

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