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Sentenza

Sentenza del 29/03/2018 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accise - accise sui carburanti - esenzione - forniture portuali - nave in partenza - concetto - definizione - esenzione - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava gli atti con cui l’Agenzia delle Dogane aveva richiesto il pagamento delle accise sui rifornimenti di gasolio effettuati tra la fine del 2010 e il 2011 alla nave D., battente bandiera delle Bahamas e ormeggiata nel porto di Venezia. Sosteneva che le forniture fossero esenti ai sensi dell’art. 254, comma 1, TULD, poiché destinate a una nave straniera tecnicamente pronta a partire, anche se sottoposta a sequestro conservativo e in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Deduceva inoltre il difetto di motivazione degli atti, l’assenza di propria responsabilità quale titolare del deposito fiscale e, in subordine, l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non legittima la pretesa erariale. Ha interpretato in senso lato il requisito della nave “in partenza”, ritenendo sufficiente l’imminenza o l’attitudine tecnico-fisica a salpare, anche quando la data effettiva di partenza sia imprevedibile per un vincolo giudiziario. La nave, infatti, era tecnicamente in grado di partire e salpò effettivamente il 7 dicembre 2011; il rifornimento di gasolio era inoltre essenziale per consentire le manovre e la permanenza a bordo. Il Collegio ha valorizzato anche i visti di svincolo rilasciati dall’autorità doganale e i precedenti controlli positivi. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 254, comma 1, T.U.L.D.

    “I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordate sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti ... in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati.”

    Il requisito della nave “in partenza” non richiede necessariamente la partenza effettiva o immediata in senso temporale; può essere integrato dall’imminenza della partenza o dall’attitudine tecnico-fisica della nave a salpare, anche se la data concreta dipende da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

  • Art. 253, comma 2, T.U.L.D.

    “Sono escluse dalle predette agevolazioni le provviste consumate...” in relazione a determinate ipotesi riguardanti navi italiane militari, da diporto, in disarmo o ferme per riparazioni o motivi estranei alla normale attività di trasporto.

    Le limitazioni alle agevolazioni sono riferite alle navi italiane e non operano automaticamente per le navi straniere, che possono beneficiare dell’esenzione se ricorrono gli altri requisiti doganali.

  • Art. 2553 T.U.L.D.

    È stato richiamato con riferimento all’attitudine tecnico-fisica alla navigabilità della nave, elemento ritenuto rilevante per valutare la sussistenza dello status di nave in partenza.

  • Art. 6, D.Lgs. 504/1995

    La società ha sostenuto che la propria responsabilità quale titolare del deposito fiscale terminasse con la consegna del carburante e il rilascio dei visti doganali. La sentenza valorizza il comportamento autorizzativo e i controlli dell’amministrazione, escludendo la legittimità della pretesa nei confronti della società.

  • Art. 10, comma 1, Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.”

    Il principio di collaborazione e buona fede è stato utilizzato per valorizzare il comportamento dell’amministrazione, che aveva rilasciato i visti di svincolo e svolto controlli positivi senza contestare tempestivamente il regime di esenzione.

  • Art. 8-bis, comma 1, lettera d), DPR 633/1972

    La norma IVA è stata richiamata solo come elemento di contesto, poiché l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto non imponibili le medesime operazioni ai fini IVA. Il Collegio precisa implicitamente che la disciplina IVA è distinta da quella delle accise, ma considera comunque rilevante il comportamento coerente dell’amministrazione.

  • Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 12613 del 26 maggio 2006

    “Ai fini del godimento della esenzione dai diritti doganali per le provviste di bordo imbarcate o trasbordate su navi in partenza dai porti dello Stato, non occorre, a meno che si tratti di imbarcazioni da diporto, l’effettiva partenza della nave, ma è sufficiente l’imminenza della partenza.”

    Il precedente conferma che, per le navi commerciali, l’esenzione può spettare anche senza partenza già avvenuta, purché la partenza sia imminente secondo una valutazione concreta e non meramente formale.

Massime di principio

  • Per l’esenzione sulle provviste di bordo, il concetto di “nave in partenza” può essere interpretato in senso sostanziale e non esclusivamente cronologico: è sufficiente che la nave sia tecnicamente pronta a partire e che la partenza sia prevista o dipenda da un impedimento temporaneo.
  • Un sequestro giudiziario non esclude automaticamente l’esenzione, soprattutto quando la nave conserva l’idoneità alla navigazione e il rifornimento è necessario per poter salpare non appena venga rimosso il vincolo.
  • La successiva partenza effettiva della nave costituisce un elemento probatorio importante, ma non necessariamente una condizione indispensabile per l’esenzione al momento del rifornimento.
  • Il titolare del deposito fiscale deve documentare correttamente la destinazione del carburante e rispettare gli obblighi di comunicazione, ma la responsabilità non può essere trasformata automaticamente in responsabilità oggettiva quando l’operazione è stata formalmente autorizzata o verificata dall’autorità doganale.
  • Visti di svincolo, dichiarazioni doganali, controlli positivi e comportamenti coerenti dell’amministrazione possono incidere sulla valutazione della legittimità della pretesa e sull’affidamento del contribuente.
  • La disciplina delle accise e quella dell’IVA restano autonome: una qualificazione favorevole ai fini IVA non determina automaticamente l’esenzione dalle accise, anche se può costituire un elemento interpretativo o di buona fede.
  • In presenza di una prassi amministrativa contraddittoria o di una situazione normativa obiettivamente incerta, può essere valutata anche l’esclusione delle sanzioni, sebbene nel caso specifico la decisione abbia definito la pretesa erariale come non legittima.

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