Sentenza del 29/03/2018 n. 594 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Determinazione dell'autonoma organizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della non assoggettabilità all'IRAP prevale quando i beni strumentali utilizzati dal professionista non siano eccedenti rispetto al necessario per lo svolgimento dell'attività. Pertanto, in presenza di tale circostanza e in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare un'autonoma organizzazione, l'imposizione IRAP deve essere esclusa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'attività professionale non fosse svolta con un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP, poiché i beni strumentali impiegati, come risultanti dalla documentazione, non eccedevano quanto normalmente necessario per l'esercizio dell'attività. L'impiego di beni strumentali essenziali e proporzionati all'attività non dimostra, di per sé, l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non è dovuta dal professionista quando l'attività è svolta senza un'autonoma organizzazione, valutata in concreto sulla base dei beni strumentali e degli eventuali collaboratori impiegati.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 13 aprile 2016, n. 7291
L'autonoma organizzazione è da escludere allorquando i beni strumentali impiegati, risultanti dalla documentazione, non risultino eccedenti il necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
La mera disponibilità di beni strumentali non è sufficiente a integrare il presupposto dell'IRAP: occorre che tali beni siano eccedenti rispetto al minimo indispensabile per l'attività professionale o che sussistano ulteriori elementi organizzativi significativi.
Massime di principio
- Un professionista può escludere l'IRAP se dimostra documentalmente che i beni strumentali utilizzati sono ordinari, necessari e proporzionati all'attività, senza eccedenze organizzative.
- La valutazione dell'autonoma organizzazione deve essere concreta e complessiva: non conta soltanto l'esistenza di beni strumentali, ma la loro quantità, valore, funzione e incidenza sull'attività.
- L'assenza di beni strumentali eccedenti non esclude automaticamente l'IRAP se sono presenti altri elementi rilevanti, come personale non meramente occasionale o una struttura organizzativa autonoma.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe conservare inventari, bilanci, fatture e altra documentazione utile a dimostrare che i beni impiegati rappresentano il minimo necessario per l'esercizio professionale.
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