Sentenza del 29/03/2018 n. 366 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.C.I.- immobile costruito su terreno altrui in virtù di costituzione di diritto disuperficie - imponibilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, emessi per omessa dichiarazione e mancato pagamento dell’imposta su un impianto sportivo costruito su terreno comunale. Ha sostenuto che la convenzione attribuisse un diritto meramente obbligatorio di edificare, e non un diritto reale di superficie, contestando quindi l’imponibilità dell’immobile e la carenza di prova della natura reale del diritto. Il Comune ha invece sostenuto che la convenzione, i dati catastali e le scritture contabili dimostrassero l’esistenza di un vero diritto di superficie.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto l’appello del Comune, ritenendo errata e carente la motivazione della sentenza di primo grado. Ha qualificato il diritto attribuito alla contribuente come diritto reale di superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, costituito mediante convenzione e avente a oggetto la proprietà dell’opera realizzata sul terreno altrui. Di conseguenza, ha ritenuto applicabile la disciplina ICI e validi ed efficaci gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008-2011. La contribuente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
Articoli 952 e seguenti del codice civile
Il diritto di superficie consente di costruire e mantenere un’opera sul suolo altrui, acquistandone la proprietà in deroga al principio dell’accessione. Nel caso concreto, la convenzione è stata interpretata come costitutiva di un diritto reale, non di una semplice obbligazione personale.
D.Lgs. 504/1992
La normativa ICI è stata ritenuta applicabile all’immobile realizzato dal superficiario, in quanto il titolare di un diritto reale di superficie rientra tra i soggetti fiscalmente rilevanti ai fini dell’imposta.
D.Lgs. 546/1992
Le disposizioni sono state richiamate per la decisione sull’appello e per la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Ai fini ICI, la titolarità di un diritto reale di superficie sull’immobile costruito su terreno altrui comporta, in linea generale, l’imponibilità dell’immobile in capo al superficiario.
- Per distinguere un diritto reale di superficie da una semplice concessione o da un rapporto obbligatorio, occorre esaminare il contenuto della convenzione, la terminologia utilizzata, gli eventuali frazionamenti e intestazioni catastali e la rappresentazione dell’operazione nelle scritture contabili.
- La durata temporanea del diritto non esclude necessariamente la sua natura reale: un diritto di superficie può essere temporaneo, purché attribuisca effettivamente il diritto di costruire e la proprietà separata dell’opera.
- Le concessioni demaniali temporanee e precarie non devono essere automaticamente equiparate al diritto di superficie: la qualificazione dipende dal titolo concreto e dagli effetti giuridici attribuiti alle parti.
- In presenza di elementi convergenti che dimostrino l’esistenza di un diritto reale, l’omessa dichiarazione ICI può legittimare l’emissione di avvisi di accertamento, salvo specifiche esenzioni o altre cause di esclusione previste dalla legge.
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