Sentenza del 29/03/2018 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Avviso di iscrizione ipotecaria - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta ammissibile. La mancata impugnazione della comunicazione preventiva non preclude infatti l'impugnazione dell'avviso successivo, che costituisce l'atto lesivo concretamente adottato e notificato al contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria, sostenendo che la mancata impugnazione della precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non comportasse la decadenza dal diritto di contestare l'iscrizione effettivamente eseguita e successivamente notificata.
Norme richiamate
Norme processuali tributarie sull'impugnazione degli atti della riscossione
L'avviso di iscrizione ipotecaria notificato al contribuente può essere autonomamente impugnato, anche se non è stata contestata la precedente comunicazione preventiva.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un atto preliminare o informativo non impedisce necessariamente di contestare il successivo atto esecutivo o lesivo.
- Il termine per impugnare decorre, in linea generale, dalla notificazione dell'atto che produce concretamente l'effetto pregiudizievole, salvo specifiche preclusioni previste dalla legge.
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha funzione informativa e non sostituisce l'avviso di iscrizione effettivamente eseguita.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra atti preparatori e atti conclusivi della procedura, verificando per ciascuno la concreta lesività e la relativa autonoma impugnabilità.
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