Sentenza del 29/03/2018 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Aree edificabili Nozione - Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Necessità - Mancanza di approvazione da parte della regione e di adozione degli strumenti di attuazione - Irrilevanza - Mancata conoscenza da parte del proprietario della natura di area edificabile - Omessa comunicazione da parte della Amministrazione - Ininfluenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che un'area è fiscalmente edificabile già quando tale qualificazione risulta dal piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se il piano non è stato ancora approvato dalla Regione e mancano gli strumenti attuativi. La mancata conoscenza da parte del proprietario e l'omessa comunicazione dell'Amministrazione non escludono l'applicazione del criterio del valore venale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione di un terreno come area edificabile ai fini dei tributi locali e, conseguentemente, l'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale. Il principio affermato è che l'edificabilità deve essere desunta dalla destinazione attribuita all'area nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune. Non sono necessari né l'approvazione regionale del piano né l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi. È inoltre irrilevante che il proprietario non conoscesse la natura edificabile dell'area o che l'Amministrazione non gliela avesse comunicata.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992
La nozione di area fabbricabile, ai fini dell'imposizione locale, comprende l'area qualificata come edificabile dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza che siano necessari l'approvazione regionale o gli strumenti urbanistici attuativi.
Massime di principio
- Ai fini dei tributi locali, la potenzialità edificatoria può rilevare già dalla semplice adozione del piano regolatore generale comunale.
- L'assenza di approvazione regionale o di piani attuativi non elimina automaticamente la natura edificabile dell'area, ma può incidere sulla concreta valutazione del suo valore venale.
- Il proprietario non può escludere l'imposizione sostenendo di non conoscere la destinazione urbanistica dell'area o lamentando la mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare la destinazione risultante dallo strumento urbanistico generale adottato e determinare l'imposta sulla base del valore venale effettivo, tenendo conto delle limitazioni concrete all'edificabilità.
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