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Sentenza

Sentenza del 29/03/2018 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

PROCESSO TRIBUTARIO - Notificazioni via pec - Valida quando l'atto raggiunge il proprio scopo - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento di Euro 29.098,63 relativa a numerose cartelle, contestando principalmente la mancata notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti e la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo. In appello contestava inoltre la decisione della Commissione tributaria provinciale, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato via PEC il 26 luglio 2016, prima dell’estensione delle regole tecniche al territorio abruzzese. Sosteneva che l’eventuale irregolarità della notificazione fosse sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto il motivo relativo alla validità della notificazione via PEC, ritenendo che la costituzione delle controparti e la loro difesa nel merito avessero sanato l’eventuale nullità, poiché l’atto era stato effettivamente conosciuto e aveva raggiunto il proprio scopo. Ha quindi dichiarato nulla la sentenza di primo grado e deciso direttamente il merito. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle relative a contravvenzioni stradali e contributi previdenziali, rimettendo le parti al giudice ordinario mediante riassunzione entro tre mesi. Ha rigettato le eccezioni di prescrizione per le cartelle rimaste di competenza tributaria, ritenendo valide le notifiche effettuate secondo il rito degli irreperibili e non maturata la prescrizione successiva. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per una cartella annullata in autotutela e ha posto a carico del contribuente le spese d’appello, liquidate in Euro 1.800, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 156, comma 3, codice di procedura civile

    La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

    Un’irregolarità formale della notificazione telematica non determina necessariamente la nullità quando il destinatario ha ricevuto l’atto, ne ha avuto conoscenza effettiva e ha potuto difendersi. Nel caso concreto, la costituzione tempestiva delle amministrazioni e la difesa nel merito hanno sanato l’eventuale vizio.

  • Art. 16-bis del d.lgs. 546/1992

    Disciplina le notificazioni telematiche nel processo tributario. La Commissione ha ritenuto che la non piena operatività delle regole tecniche regionali non impedisse la sanatoria dell’irregolarità quando la notificazione aveva comunque raggiunto il suo scopo.

  • Art. 47 del d.lgs. 546/1992

    La doglianza relativa al rigetto dell’istanza cautelare è stata ritenuta infondata, poiché la successiva sentenza di inammissibilità aveva consentito comunque al contribuente di difendersi e discutere la controversia.

  • Art. 60 del d.P.R. 600/1973 e art. 26 del d.P.R. 602/1973

    Le notifiche degli atti tributari e delle cartelle possono essere eseguite secondo le forme previste per l’irreperibilità relativa, purché siano effettuate presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe e siano documentate le ricerche e l’irreperibilità del destinatario.

  • Art. 140 codice di procedura civile

    Il rito degli irreperibili richiede il deposito dell’atto presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e gli ulteriori adempimenti previsti. È sufficiente che la notificazione sia eseguita presso la residenza anagrafica, mentre non assumono rilievo domicili provvisori non risultanti dai registri anagrafici.

  • Art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992

    Il contribuente può impugnare l’atto consequenziale, come la cartella o l’intimazione, deducendo la mancata notificazione dell’atto presupposto e, nei limiti consentiti, contestando anche il merito della pretesa.

  • Art. 21 del d.lgs. 546/1992

    Il termine ordinario per impugnare una cartella tributaria è di sessanta giorni dalla notificazione. Decorso tale termine senza impugnazione, il credito diventa sostanzialmente irretrattabile e non è normalmente possibile recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere formulate contro la cartella.

  • Art. 2948, n. 4, codice civile

    Per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    Prevede, per le obbligazioni periodiche, il termine quinquennale di prescrizione, applicato dalla Commissione a determinate entrate come la TARSU e l’ICI.

  • Art. 2946 codice civile

    Stabilisce il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile ai tributi che non costituiscono prestazioni periodiche in senso tecnico.

  • Art. 2953 codice civile

    La conversione del termine breve in quello decennale opera, secondo il principio richiamato, solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo e non per il semplice mancato ricorso contro una cartella.

  • Art. 59 del d.lgs. 546/1992 e legge 69/2009

    Regolano il trasferimento della controversia al giudice fornito di giurisdizione e la riassunzione del giudizio entro il termine di tre mesi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, una notificazione via PEC eseguita con modalità non pienamente conformi alle regole tecniche può essere considerata valida o sanata se il destinatario l’ha ricevuta, ne ha avuto conoscenza effettiva e si è costituito difendendosi nel merito, salvo un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera automaticamente in ogni caso: è necessario verificare se l’atto sia effettivamente pervenuto, sia riconoscibile e abbia consentito una difesa piena. La totale mancanza dell’atto o della consegna può invece integrare inesistenza della notificazione.
  • Le notifiche tributarie effettuate per irreperibilità devono normalmente essere eseguite presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe del domicilio fiscale, con puntuale attestazione delle ricerche compiute. Domicili di fatto o provvisori non registrati possono non essere sufficienti per invalidare la notifica.
  • La mancata impugnazione tempestiva della cartella, entro sessanta giorni dalla sua notificazione, rende il credito sostanzialmente irretrattabile. Le eccezioni relative a vizi della cartella, omessa notifica di atti presupposti o prescrizione già maturata devono essere sollevate in quella fase.
  • Un’intimazione di pagamento successiva può ancora essere contestata per fatti sopravvenuti, come la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, ma non per questioni che il contribuente avrebbe dovuto dedurre impugnando tempestivamente la cartella.
  • La scadenza del termine per impugnare una cartella non trasforma automaticamente un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo che il credito sia stato accertato con un titolo giudiziale definitivo.
  • Le controversie su sanzioni amministrative stradali e contributi previdenziali appartengono normalmente al giudice ordinario, non a quello tributario; in caso di difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice competente entro il termine previsto.

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