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Sentenza

Sentenza del 29/03/2018 n. 507 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

AWISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ALTRO 2004

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha contestato la ripresa a tassazione fondata sulla presunzione di maggior reddito derivante da incrementi patrimoniali. Ha sostenuto che la spesa fosse stata finanziata mediante disponibilità finanziarie pregresse, riconducibili anche a una donazione indiretta da parte del coniuge, e quindi non costituisse reddito imponibile.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. Per superare la presunzione di maggior reddito non basta dimostrare l'esistenza o il mero possesso di disponibilità finanziarie pregresse; il contribuente deve provare il concreto collegamento tra tali disponibilità e la specifica spesa per l'incremento patrimoniale, dimostrando anche il disinvestimento o l'effettivo impiego delle somme. Deve inoltre provare che le somme erano costituite da redditi esenti oppure già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento sintetico mediante incrementi patrimoniali, presumibilmente articolo 38 del D.P.R. 600/1973

    spesa per incrementi patrimoniali

    L'incremento patrimoniale può fondare una presunzione di maggiore capacità contributiva e quindi di maggior reddito. La presunzione può essere superata solo con una prova analitica dell'origine non imponibile delle somme e del loro effettivo impiego per la specifica spesa.

Massime di principio

  • La semplice disponibilità di risparmi, beni o somme ricevute in precedenza non dimostra automaticamente che tali risorse abbiano finanziato l'investimento contestato.
  • È necessario documentare il nesso causale tra la provvista e la spesa, ad esempio mediante estratti conto, movimenti bancari, atti di disinvestimento, contratti e documentazione relativa alla donazione.
  • Quando si invoca una donazione indiretta o un aiuto economico del coniuge, occorre dimostrare sia l'effettiva attribuzione delle somme sia il loro utilizzo per l'acquisto o l'investimento oggetto dell'accertamento.
  • La prova deve riguardare anche la natura fiscale delle somme: devono essere redditi esenti oppure già tassati alla fonte a titolo d'imposta.
  • In situazioni analoghe, una ricostruzione generica della capacità finanziaria pregressa è normalmente insufficiente; serve una prova documentale specifica, coerente temporalmente e finanziariamente con l'incremento patrimoniale.

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