Sentenza del 29/03/2018 n. 507 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
AWISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ALTRO 2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha contestato la ripresa a tassazione fondata sulla presunzione di maggior reddito derivante da incrementi patrimoniali. Ha sostenuto che la spesa fosse stata finanziata mediante disponibilità finanziarie pregresse, riconducibili anche a una donazione indiretta da parte del coniuge, e quindi non costituisse reddito imponibile.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. Per superare la presunzione di maggior reddito non basta dimostrare l'esistenza o il mero possesso di disponibilità finanziarie pregresse; il contribuente deve provare il concreto collegamento tra tali disponibilità e la specifica spesa per l'incremento patrimoniale, dimostrando anche il disinvestimento o l'effettivo impiego delle somme. Deve inoltre provare che le somme erano costituite da redditi esenti oppure già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante incrementi patrimoniali, presumibilmente articolo 38 del D.P.R. 600/1973
spesa per incrementi patrimoniali
L'incremento patrimoniale può fondare una presunzione di maggiore capacità contributiva e quindi di maggior reddito. La presunzione può essere superata solo con una prova analitica dell'origine non imponibile delle somme e del loro effettivo impiego per la specifica spesa.
Massime di principio
- La semplice disponibilità di risparmi, beni o somme ricevute in precedenza non dimostra automaticamente che tali risorse abbiano finanziato l'investimento contestato.
- È necessario documentare il nesso causale tra la provvista e la spesa, ad esempio mediante estratti conto, movimenti bancari, atti di disinvestimento, contratti e documentazione relativa alla donazione.
- Quando si invoca una donazione indiretta o un aiuto economico del coniuge, occorre dimostrare sia l'effettiva attribuzione delle somme sia il loro utilizzo per l'acquisto o l'investimento oggetto dell'accertamento.
- La prova deve riguardare anche la natura fiscale delle somme: devono essere redditi esenti oppure già tassati alla fonte a titolo d'imposta.
- In situazioni analoghe, una ricostruzione generica della capacità finanziaria pregressa è normalmente insufficiente; serve una prova documentale specifica, coerente temporalmente e finanziariamente con l'incremento patrimoniale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mar 2018Sentenza del 29/03/2018 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 29 mar 2018Sentenza del 29/03/2018 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 29 mar 2018Sentenza del 29/03/2018 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 29 mar 2018Sentenza del 29/03/2018 n. 366 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 29 mar 2018Sentenza del 29/03/2018 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 29 mar 2018Sentenza del 29/03/2018 n. 594 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →