Cassazione Civile, Ordinanza n. 30784/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società aveva ottenuto dalla Corte d'appello il riconoscimento dell'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1995. Il Ministero della Giustizia propose opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 sostenendo che la domanda fosse tardiva: secondo la sua tesi, il decreto di chiusura del fallimento era divenuto definitivo il 24 novembre 2018, per mancata proposizione di reclami, con conseguente decorrenza del termine semestrale di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001 in combinato con l'art. 327 c.p.c. nella versione modificata dalla L. n. 69/2009. Poiché il ricorso era stato depositato il 18 novembre 2019, il Ministero deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. n. 89/2001, 119 R.D. n. 267/1942 e 327 c.p.c., chiedendo di dichiarare l'istanza inammissibile per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, per stabilire il termine applicabile alla domanda di equa riparazione relativa alla durata irragionevole di un procedimento fallimentare, occorre avere riguardo alla data di apertura della procedura fallimentare, quale giudizio presupposto, e non alla data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura o di reclamo. Nei fallimenti anteriori alle riforme del 2006 e 2007, i procedimenti di chiusura e di reclamo sono procedimenti endofallimentari e non autonomi, sicché si applica la disciplina transitoria e, per la definitività del decreto di chiusura non comunicato, il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. nella formulazione anteriore alla L. n. 69/2009, oltre alla sospensione feriale. Di conseguenza, il ricorso per equa riparazione depositato il 18 novembre 2019 è stato correttamente ritenuto tempestivo dalla Corte d'appello. Il ricorso del Ministero è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata e senza applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge quale vizio del ricorso per cassazione.
La domanda di equa riparazione è soggetta a un termine di decadenza decorrente dalla definitività del provvedimento rilevante.
È richiamata come base dell'opposizione avverso il decreto che aveva accolto la domanda di equa riparazione.
È richiamato in relazione alla chiusura del fallimento e al reclamo avverso il relativo decreto.
Per i fallimenti anteriori alle riforme, la definitività del decreto di chiusura non comunicato va rapportata al termine lungo annuale, oltre sospensione feriale, nella formulazione previgente alla L. n. 69/2009.
art. 46, comma 17, L. n. 69/2009
Il Ministero lo invocava per sostenere l'applicazione del termine semestrale; la Corte esclude tale applicazione ai fallimenti anteriori.
art. 47, comma 17, L. n. 69/2009
È richiamato nel testo come norma di modifica del regime del termine di impugnazione.
Le modifiche da esso introdotte non si applicano ai fallimenti anteriori, che restano soggetti alla disciplina transitoria.
Come il d.lgs. n. 5/2006, non incide sui fallimenti anteriori ai fini del regime transitorio.
Viene evocato per distinguere i procedimenti iniziati dopo il 4 luglio 2009, cui si applicherebbe il principio tempus regit actum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato come fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 327 c.p.c. (testo anteriore alla L. n. 69/2009)
È la disciplina applicabile alla definitività del decreto di chiusura del fallimento non comunicato nei procedimenti fallimentari anteriori alle riforme.
Massime di principio
- Per le domande di equa riparazione fondate sull'irragionevole durata di una procedura fallimentare, ai fini della decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001 occorre guardare alla data di apertura del fallimento, quale giudizio presupposto, e non alla sola fase successiva di chiusura o reclamo.
- Nei fallimenti anteriori alle riforme del 2006-2007, il procedimento di chiusura e il reclamo avverso il decreto di chiusura hanno natura endofallimentare e non autonoma; pertanto si applica la disciplina transitoria e, per il decreto non comunicato, il termine di definitività va calcolato secondo l'art. 327 c.p.c. nella formulazione previgente alla L. n. 69/2009.
- La verifica della tempestività della domanda di equa riparazione deve tener conto, oltre al termine di impugnazione applicabile, anche della sospensione feriale dei termini quando rilevante nel computo.
- Quando il ricorso è proposto da un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2022 del 19/10/2022
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30729/2022 del 19/10/2022
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30730/2022 del 19/10/2022
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30731/2022 del 19/10/2022
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30732/2022 del 19/10/2022
- ordinanza_civile · 19 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30735/2022 del 19/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →