Cassazione Civile, Ordinanza n. 32472/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un operaio forestale specializzato volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità chilometrica prevista dal c.c.n.l. idraulico-forestale e idraulico-agrario 2010/2012, in misura più favorevole rispetto a quella liquidata dal datore di lavoro in applicazione del contratto integrativo regionale 2008/2011. Il lavoratore sosteneva che la voce dovesse essere calcolata secondo l'art. 54 del c.c.n.l., relativo al rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere i luoghi di lavoro, mentre il consorzio riteneva applicabile la disciplina regionale del rimborso forfettario. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al lavoratore, qualificando la voce come avente natura retributiva e ritenendo che il contratto integrativo non potesse derogare in peius alla disciplina del c.c.n.l. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, c.c.n.l. 2010-2012, dell'art. 7 C.I.R. 2008-2011, dell'art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l., dell'art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011 e dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., assumendo che la corte territoriale avesse trascurato il dato letterale che qualifica la voce come rimborso e avesse erroneamente tratto dalla disciplina sistematica una natura retributiva non compatibile con la clausola di salvaguardia del contratto integrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per tardiva produzione dei contratti collettivi, chiarendo che l'onere di deposito ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. vale in cassazione e richiede la produzione del testo integrale del contratto collettivo. Nel merito, ha dichiarato manifestamente infondata la censura, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti conformi: il contrasto tra contratti collettivi di diverso livello va risolto in base alla volontà delle parti sociali e al coordinamento sistematico delle clausole, non secondo gerarchia o specialità proprie delle fonti legislative. In particolare, ha confermato che la materia delegata alla contrattazione decentrata riguarda le missioni e trasferte, non il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro; perciò l'art. 7 del C.I.R. non può derogare all'art. 54 del c.c.n.l. in assenza di specifica delega. Ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo alla formula del "rimborso" contenuta nell'art. 54, comma 6, perché già presente in precedenti testi contrattuali e compatibile, nel caso esaminato, con la natura retributiva dell'indennità riconosciuta dai giudici di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna del consorzio alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54, comma 6, c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
"rimborso chilometrico"; "mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro"
La Corte lo considera inserito in una disciplina specifica dei mezzi di trasporto e del rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro; la sola qualificazione come rimborso non basta a consentire la deroga da parte della contrattazione decentrata in mancanza di espressa delega.
art. 7, commi 2 e 3, C.I.R. per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011
È ritenuto non applicabile alla disciplina dell'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro, perché il contratto integrativo disciplina un diverso ambito e non può derogare alla disciplina nazionale sui mezzi di trasporto.
art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. di settore 2010-2012
La Corte lo interpreta come norma di delega alla contrattazione decentrata limitata alle missioni e trasferte e alle relative modalità di rimborso spese, non estesa al rimborso per il mezzo proprio di cui all'art. 54.
art. 20 del C.I.R. Calabria 2008-2011
Richiamato quale clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore già in godimento, che non possono essere peggiorati da successive discipline di secondo livello rispetto a diritti già acquisiti.
I criteri ermeneutici dei contratti collettivi devono essere applicati tenendo conto della loro specificità; assume rilievo preminente l'interpretazione sistematica e coordinata delle clausole, non il solo dato letterale isolato.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'onere di deposito dei contratti e accordi collettivi nel giudizio di cassazione è richiesto a pena di improcedibilità; deve essere depositato il testo integrale del contratto su cui il ricorso si fonda.
Richiamato per aderire per relationem all'orientamento già consolidato della Corte sui rapporti tra i diversi livelli di contrattazione collettiva.
È richiamato per affermare che i contratti collettivi territoriali possono, in virtù dell'autonomia negoziale, prorogare o derogare anche in peius rispetto al contratto nazionale, nei limiti dei diritti già definitivamente acquisiti.
La Corte esclude che osti alla possibilità di deroga in peius da parte della contrattazione territoriale, salvi i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda devono essere depositati integralmente; il mancato deposito può determinare improcedibilità.
- Nell'interpretazione della contrattazione collettiva, il dato letterale non è sempre decisivo: occorre ricostruire la comune volontà delle parti attraverso il coordinamento sistematico delle clausole e la struttura complessiva del testo.
- Il contrasto tra contratti collettivi di diverso livello non si risolve con i criteri di gerarchia o specialità propri delle fonti legislative, ma mediante la verifica della volontà negoziale e dell'ambito effettivo di delega alla contrattazione decentrata.
- La contrattazione di secondo livello può derogare alla disciplina nazionale solo entro le materie espressamente delegate; in assenza di delega specifica, la disciplina di livello territoriale non può incidere su istituti regolati dal c.c.n.l.
- La mera qualificazione di una voce come 'rimborso' non esclude, di per sé, che essa abbia natura sostanzialmente retributiva, quando sia erogata in modo fisso e continuativo e non dipenda dall'effettivo esborso del lavoratore.
- Le clausole di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore impediscono il peggioramento di diritti già definitivamente acquisiti, ma non consentono di estendere oltre i limiti pattizi la disciplina favorevole invocata.
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