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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15411/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una comproprietaria volta a ottenere l'accertamento di una situazione di compossesso di tre immobili in comunione tra i familiari e, conseguentemente, la condanna degli altri due comproprietari al pagamento di una indennità mensile di occupazione sino all'effettiva immissione nel possesso. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova del possesso dei beni da parte della controparte, nonostante la corrispondenza prodotta, che a suo dire dimostrava un possesso attuale in capo agli intimati. I resistenti non hanno svolto difese in cassazione. La ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ritenuta però meramente ripetitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente prospettato come violazione dell'art. 2697 c.c., mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto, operazione riservata al giudice di merito. La Corte d'appello aveva infatti effettuato un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie, reputando non provata la sussistenza di un possesso esclusivo attuale dei beni controversi. È stato ribadito che l'interpretazione e la valutazione delle prove, il controllo di attendibilità e concludenza e la selezione delle risultanze rilevanti appartengono al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare puntualmente ogni deduzione difensiva, essendo sufficienti le ragioni del convincimento. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancanza di attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che esso in concreto tendeva a contestare la valutazione del fatto e delle prove, quindi era inammissibile come censura di merito.

  • art. 2697 c.c.

    la norma sull'onere della prova non consente di censurare in cassazione il mero apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito, se la doglianza mira in sostanza a sovvertirne la valutazione.

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria depositata in prossimità dell'udienza, se meramente ripetitiva dei motivi già svolti, non introduce argomenti nuovi idonei a superare le ragioni di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo da versare in caso di inammissibilità, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, perché la scelta delle risultanze istruttorie ritenute decisive è riservata al giudice di merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente attribuito o invertito l'onere probatorio; non quando la parte contesti semplicemente l'apprezzamento, da parte del giudice, dell'esito delle prove raccolte.
  • Il giudice di merito deve indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento istruttorio o ogni deduzione difensiva, potendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la decisione adottata.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge attività difensiva, non segue condanna alle spese; resta però possibile il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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