Cassazione Civile, Ordinanza n. 35259/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da due proprietari di un fondo vicino per ottenere l’accertamento dell’inesistenza di servitù di passo sulla stradella insistente sul loro fondo, o in subordine per limitarla al solo passaggio pedonale e agricolo, e per far rimuovere tubazioni d’acqua collocate dai vicini. I convenuti resistettero deducendo l’esistenza, in favore del proprio fondo, di una servitù di passo e di una servitù di attingimento/acquedotto, costituite per contratto, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, ovvero la sussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva. In primo grado fu riconosciuta una servitù di acquedotto; in appello, e poi in sede di rinvio dopo un primo intervento della Cassazione, la Corte territoriale dichiarò che sul fondo degli attuali resistenti gravava per convenzione una servitù di acquedotto e per destinazione del padre di famiglia una servitù di passo esclusivamente pedonale, rigettando ogni altra domanda. Contro questa decisione i soccombenti proposero ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1363 c.c. e dell’art. 12 preleggi per avere la sentenza interpretato in modo errato il rogito del 21.2.1986, omettendo di considerare una clausola che, secondo i ricorrenti, riguardava un diverso tratto di strada e non la stradella oggetto di causa, con conseguente erronea esclusione di una servitù carrabile; 2) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per omesso esame delle prove testimoniali, dalle quali sarebbe emerso che la stradella era sempre stata percorsa anche con mezzi meccanici; 3) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per omesso esame degli allegati della consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbero dimostrato una larghezza sufficiente al transito veicolare. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché volte, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione del fatto e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, che aveva motivatamente accertato, sulla base dell’istruttoria complessiva e della CTU, che la strada consentiva solo il passaggio pedonale e non quello carrabile; ha inoltre rilevato che la doglianza sull’interpretazione contrattuale non coglieva la ratio decidendi, poiché il titolo invocato non conteneva alcuna costituzione o trasmissione di servitù carrabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto, sul fondo dei resistenti, una servitù di acquedotto per convenzione e una servitù di passo solo pedonale per destinazione del padre di famiglia, escludendo la servitù carrabile. Le censure dei ricorrenti sono state dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e perché la dedotta violazione delle norme di interpretazione contrattuale non scalfiva la motivazione decisiva della sentenza impugnata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore in favore dei controricorrenti e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La censura interpretativa è inammissibile quando non confronta la reale ratio decidendi della sentenza di merito e mira solo a sostituire una diversa lettura del titolo negoziale.
art. 12 preleggi
Richiamato unitamente ai criteri ermeneutici contrattuali, senza superare il limite del sindacato di legittimità sul fatto accertato.
La dedotta violazione non può consistere nella mera richiesta di una diversa valutazione delle prove da parte della Cassazione.
Vi è violazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola di decisione sulle prove; non basta contestare la preferenza accordata ad alcuni elementi probatori.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o afferma di non valutare secondo prudente apprezzamento; non è consentito sindacare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento se non nei limiti del vizio motivazionale.
La decisione conforme alla proposta accelerata comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, comprese quelle di cui all’art. 96 c.p.c.
In caso di ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del compendio probatorio: la critica deve colpire un errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con l’insoddisfazione per l’esito della valutazione delle prove; occorre allegare che il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti, abbia disapplicato le regole legali di giudizio o abbia attribuito a una prova un valore normativamente incompatibile.
- La deduzione di violazione delle norme sull’interpretazione del contratto è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se, in sostanza, mira solo a sostituire una diversa lettura del titolo negoziale e dei dati fattuali già accertati.
- Quando il giudice di merito ha accertato, con motivazione non apparente e sorretta da istruttoria complessiva, che un passaggio è idoneo solo al transito pedonale, tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della mera discordanza valutativa.
- La scelta tra documenti, testimonianze e consulenza tecnica e la loro graduazione in termini di attendibilità rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito, che non deve confutare analiticamente ogni elemento probatorio contrario.
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