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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20515/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di un medico, iscritto alla scuola di specializzazione in medicina interna dall’anno accademico 1981/82 al 1985/86, di ottenere la remunerazione adeguata prevista dalla disciplina comunitaria per i medici specializzandi, in ragione del mancato recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive CEE 75/363 e 82/76. La Corte d’appello aveva confermato la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento del danno. In Cassazione l’amministrazione ha proposto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., degli artt. 5, 89 e 10 del Trattato CE, nonché degli artt. 14 e 16 della direttiva 82/76, sostenendo che il diritto non sarebbe sorto perché l’iscrizione alla scuola di specializzazione era avvenuta nell’anno accademico 1981/82, dunque prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva, con conseguente insussistenza di un inadempimento rilevante; la ricorrente richiamava anche una precedente sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2018 a sostegno della propria tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, secondo la successiva giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/20) e delle Sezioni Unite (sent. n. 20278/2022), la direttiva 82/76 deve essere interpretata nel senso che la remunerazione adeguata spetta anche a chi si sia iscritto a un corso di specializzazione prima della sua entrata in vigore, ma limitatamente al periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione, cioè dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione, sempre che la specializzazione sia tra quelle comuni a tutti o a due o più Stati membri e menzionate nelle direttive richiamate. Poiché la sentenza impugnata si era uniformata a tali principi, riconoscendo il diritto del medico alla remunerazione dal 1 gennaio 1983 e non risultando contestati i presupposti sostanziali, il ricorso è stato rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; il Collegio non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione, limitandosi a ritenere infondata la censura complessiva.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla responsabilità aquiliana; la Corte ritiene comunque infondata la censura perché il diritto al risarcimento/compensazione spetta secondo i principi UE e di legittimità.

  • art. 5 Trattato istitutivo della Comunità Europea

    Invocato dalla ricorrente; non viene valorizzato in senso favorevole alla censura, che è respinta alla luce dell’interpretazione della direttiva fornita dalla CGUE.

  • art. 89 Trattato istitutivo della Comunità Europea

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso; non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.

  • art. 10 Trattato istitutivo della Comunità Europea

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce invece il primato e l’efficacia della disciplina UE come interpretata dalla CGUE.

  • art. 14 direttiva CEE 82/76

    Rientra nelle norme la cui interpretazione è stata posta a base della decisione: la direttiva non esclude il diritto alla remunerazione per i corsi iniziati prima del 29 gennaio 1982 ma proseguiti oltre il 1 gennaio 1983, nei limiti indicati dalla CGUE.

  • art. 16 direttiva CEE 82/76

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte aderisce all’interpretazione secondo cui la remunerazione adeguata spetta dal 1 gennaio 1983 fino al termine della formazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio del ricorso; applicata per la fissazione della trattazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indica il vizio di violazione di legge dedotto dalla ricorrente; la censura viene ritenuta infondata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    Richiamato ai fini dell’attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La direttiva comunitaria sulla formazione specialistica dei medici deve essere interpretata nel senso che l’obbligo di remunerazione adeguata si applica anche ai corsi di specializzazione iniziati prima della sua entrata in vigore, ma solo per gli effetti futuri decorrenti dalla scadenza del termine di trasposizione.
  • L’iscrizione a una scuola di specializzazione prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina determina una situazione giuridica già sorta, ma non impedisce che la normativa sopravvenuta regoli gli effetti successivi della formazione dopo la scadenza del termine di recepimento.
  • In materia di responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive UE, il diritto al risarcimento o alla remunerazione spetta anche ai soggetti iscritti prima del 1982-1983, purché la formazione prosegua dopo il 1 gennaio 1983 e la specializzazione rientri tra quelle contemplate dalla disciplina comunitaria.
  • Quando il giudice di merito si conforma ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalle Sezioni Unite, la censura di violazione di legge è infondata se mira solo a negare un diritto ormai definito da tali arresti.
  • Le norme transitorie di una direttiva non valgono, in assenza di espressa previsione, a limitare temporalmente l’obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi per il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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