Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04673/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti della società debitrice principale e di alcuni fideiussori per il saldo di una dilazione/operazione a medio termine concessa alla società. I fideiussori proposero opposizione sostenendo, tra l'altro, che la garanzia fosse inesistente o comunque estinta; che il creditore non li avesse avvertiti di ulteriori rapporti di credito con il debitore ai fini dell'art. 1956 c.c.; che il debito fosse stato integralmente soddisfatto; e che il credito fosse prescritto. Il tribunale revocò il decreto ingiuntivo solo in parte, rideterminando il credito residuo e riconoscendo la validità della fideiussione e la legittimazione del cessionario del credito intervenuto in causa. In appello i debitori lamentarono soprattutto che il credito non fosse stato rideterminato depurandolo da interessi usurari e anatocistici e che fosse maturata la prescrizione sugli interessi. La corte d'appello rigettò il gravame. In cassazione i ricorrenti formularono otto motivi: contestazione della legittimazione processuale del cessionario per difetto di prova del mandato alla mandataria; contestazione della prova della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. e della riconducibilità dello specifico credito ai rapporti ceduti; doglianze sulla opponibilità della cessione e sulla prova della titolarità del credito; eccezioni di nullità delle fideiussioni per difformità dalle prescrizioni antitrust e per mancata specifica approvazione scritta di clausole vessatorie; contestazione della prova del titolo di credito azionato; omessa pronuncia sulla rideterminazione del credito; omesso esame di un fatto decisivo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in larga parte inammissibili per difetto di autosufficienza e di specifica localizzazione degli atti e delle eccezioni rilevanti, nonché perché alcune questioni erano nuove o non correttamente veicolate come omessa pronuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, per ciascun motivo, prevalentemente la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata specifica indicazione, trascrizione o localizzazione degli atti e dei documenti su cui le censure si fondavano; ha inoltre osservato, per alcuni motivi, la novità delle questioni in sede di legittimità o l'erronea formulazione del vizio dedotto rispetto al reale contenuto della doglianza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato solo come norma invocata nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato solo come norma invocata nel primo motivo, in tema di procura alle liti.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo come norma invocata nel primo motivo, senza rilievo decisorio favorevole ai ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di impugnazione per vizi di violazione di legge, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza o non corretta formulazione.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo applica in modo rigoroso: il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene l'indicazione specifica, la riproduzione almeno indiretta e la localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Il ricorrente che intenda sottrarsi all'onere di produzione diretta deve comunque indicare dove l'atto si trovi nel fascicolo di ufficio o di controparte.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Per la cessione in blocco di crediti bancari è sufficiente, in linea generale, l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei rapporti ceduti, se tali categorie consentono l'individuazione senza incertezze dei crediti ceduti.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato come parametro della doglianza sulla cessione del credito, ma senza accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova e della dimostrazione della titolarità del credito, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per il vizio di valutazione della prova, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato con riferimento a deduzioni nuove in appello o in cassazione.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per la nullità delle fideiussioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1421 c.c.

    Invocato per la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma senza accoglimento.

  • L. n. 287 del 1990, artt. 2, 14, 20, 33 e 34

    Richiamati a sostegno della nullità delle fideiussioni per conformità al provvedimento Antitrust, ma la questione è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato nel motivo sulla nullità antitrust delle fideiussioni.

  • art. 1341 c.c.

    Invocato per la mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia; la Corte osserva che, quando la sentenza non esamini una questione, il vizio va dedotto come omessa pronuncia e non come semplice violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia o altre nullità processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito e nel ricorso per sostenere la prescrizione degli interessi, ma la corte d'appello aveva escluso la sua applicabilità nel modo prospettato.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato quale causa di estinzione della fideiussione per concessione di ulteriore credito al debitore principale senza avviso ai garanti; la questione non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo fondato su atti o documenti del giudizio di merito è inammissibile se non contiene una specifica indicazione del contenuto rilevante e della precisa collocazione processuale degli atti richiamati, così da consentire alla Corte il controllo diretto della censura.
  • La contestazione della titolarità del credito in caso di cessione in blocco bancaria richiede una deduzione specifica e autosufficiente; in generale, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare la titolarità del cessionario se le categorie dei rapporti ceduti consentono l'individuazione del credito senza incertezze.
  • Le questioni nuove, o non adeguatamente devolute nei precedenti gradi di giudizio, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Se il giudice di merito non si pronuncia su una specifica domanda o eccezione, il vizio va correttamente denunciato come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non come generica violazione di legge.
  • La nullità di clausole contrattuali o di fideiussioni invocata per ragioni antitrust o per mancata specifica approvazione richiede una puntuale allegazione e prova dei fatti costitutivi della nullità stessa; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La deduzione di un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando si fonda su circostanze nuove non previamente trattate nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.