Cassazione Civile, Ordinanza n. 13069/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento e da una cartella relativi al recupero di accise per gli anni d'imposta 2009-2011, oltre sanzioni e interessi, emessi nei confronti di una società consortile che produceva e distribuiva energia elettrica ai propri consorziati. In primo grado i ricorsi della contribuente erano stati accolti, ma in appello l'Ufficio aveva ottenuto la riforma delle decisioni, ritenendosi insussistente l'esenzione d'accisa per mancanza di vera autoproduzione e respingendosi anche l'eccezione di prescrizione. In Cassazione la società incorporante ha proposto otto motivi: i primi riguardavano la nozione di autoproduttore e l'esenzione ex art. 52, comma 3, lett. b), TUA; altri deducevano omessa pronuncia e violazione del legittimo affidamento ex art. 10 e dell'interpello ex art. 11 L. 212/2000, assumendo che l'Amministrazione avesse tenuto nel tempo comportamenti e atti idonei a ingenerare affidamento sulla correttezza del regime applicato; l'ultimo censurava la decorrenza della prescrizione quinquennale. Prima della decisione la ricorrente ha dichiarato interesse soltanto per i motivi quinto e sesto, rinunciando all'esame degli altri, che sono stati quindi dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi quinto e sesto, relativi alla non debenza degli interessi in ragione del legittimo affidamento ingenerato da precedenti comportamenti attivi dell'Amministrazione finanziaria; ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di interesse, a seguito della rinuncia della ricorrente al loro esame. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente limitatamente a sanzioni e interessi. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
art. 52, comma 3, lett. b)
norma invocata per l'esenzione d'accisa sull'energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata in autoproduzione; la censura sulla sua applicazione è rimasta assorbita dall'inammissibilità sopravvenuta dei motivi sul punto.
art. 10, commi 1 e 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente è principio generale dell'ordinamento tributario; quando l'Amministrazione, con comportamenti attivi o indicazioni, ingenera un ragionevole dubbio sulla legittimità del comportamento del contribuente, non solo le sanzioni ma anche gli interessi possono non essere dovuti.
art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212
norma richiamata come fondamento dell'istanza di interpello e della sua pretesa efficacia preclusiva; il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 15 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione quinquennale; il motivo non è stato esaminato nel merito per sopravvenuta inammissibilità.
art. 57 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla decorrenza della prescrizione; il motivo è rimasto assorbito.
richiamato quale parametro della dedotta omessa pronuncia su alcune domande/eccezioni; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale di legittimità utilizzata come base dei vari motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per affermare che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte poteva decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- La tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, ex art. 10 L. n. 212/2000, opera come principio generale dell'ordinamento tributario e può incidere non solo sulle sanzioni, ma anche sugli accessori del tributo quando l'errore del contribuente sia stato alimentato da comportamenti attivi dell'Amministrazione.
- Ai fini dell'esimente fondata sull'affidamento non è sufficiente il mero decorso del tempo o una mera inerzia dell'Ufficio; occorre che vi siano stati atti o condotte dell'Amministrazione idonei a generare nel contribuente un ragionevole convincimento sulla correttezza del proprio operato.
- Quando la situazione fattuale è già completa e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- La rinuncia all'esame di alcuni motivi in sede di legittimità ne comporta l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- In materia tributaria, l'affidamento ingenerato da precedenti indicazioni amministrative può escludere la debenza di sanzioni e interessi anche se non incide sulla debenza dell'imposta principale.
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