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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla proprietà, in capo a una società semplice agricola, di un'ampia area sita nel territorio comunale di Torino, sulla quale diversi strumenti urbanistici avevano imposto nel tempo vincoli destinati a servizi pubblici, parchi pubblici e viabilità. La proprietaria sosteneva che tali vincoli avessero natura espropriativa e che la loro reiterazione senza corresponsione di un indennizzo, nonché l'inerzia dell'amministrazione nella ripianificazione, le avessero causato un danno. Aveva quindi agito chiedendo: 1) l'indennizzo per reiterazione dei vincoli espropriativi; 2) il risarcimento del danno da omessa riprogrammazione territoriale. I giudici di merito avevano dichiarato prescritti i diritti azionati, ritenendo che il diritto all'indennizzo fosse sorto al momento della reiterazione del vincolo (1995) e che la prima interruzione utile fosse tardiva; per il danno da inerzia, avevano ritenuto comunque decorso il termine prescrizionale. In cassazione la società ricorrente ha censurato principalmente: a) la violazione dell'art. 2935 c.c. e l'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che il diritto all'indennizzo sarebbe sorto solo alla scadenza del vincolo reiterato o, comunque, solo dopo Corte cost. n. 179/1999; b) l'erronea qualificazione della fattispecie come non permanente; c) il travisamento del contenuto delle lettere inviate al Comune nel 2008 e nel 2011, che, secondo la ricorrente, avrebbero interrotto la prescrizione anche del danno da inerzia nella pianificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento dei giudici di merito secondo cui l'azione per l'indennizzo da reiterazione di vincoli espropriativi si prescrive nel termine ordinario decennale e decorre dalla reiterazione del vincolo, che costituisce la prima manifestazione del danno. Ha escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 179/1999 o l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001 possano spostare il dies a quo, poiché il mancato riconoscimento normativo dell'indennizzo costituiva solo un ostacolo di fatto, non giuridico, all'esercizio dell'azione. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze sul vizio motivazionale e quelle relative al preteso illecito permanente. Quanto al danno da inerzia nella ripianificazione, ha rilevato che le censure non si confrontavano con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata e che l'interpretazione delle lettere interruttive resta riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; tuttavia, nel caso dell'indennizzo per reiterazione del vincolo, la Corte ha ritenuto che il dies a quo coincida con la reiterazione del vincolo stesso, non con la successiva scadenza del vincolo né con la sentenza della Corte costituzionale.

  • art. 2395 c.c.

    La richiamata norma è stata evocata dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha condiviso l'applicazione al caso, ribadendo che il diritto all'indennizzo nasce dalla reiterazione del vincolo quale atto lecito della P.A.

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge sono state ritenute infondate quanto alla prescrizione dell'indennizzo e, per il resto, non idonee a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

    Le censure sul vizio motivazionale sono state dichiarate inammissibili secondo il nuovo paradigma del vizio di motivazione applicabile al giudizio di appello introdotto nel 2016, richiamando Cass. SU n. 8053/2014.

  • art. 61 c.p.c.

    Norma evocata nel secondo motivo sulle istanze istruttorie, ma le relative doglianze sono rimaste assorbite o inammissibili.

  • art. 192 c.p.c.

    Norma evocata nel secondo motivo sulle istanze istruttorie, non decisiva dopo il rigetto del primo motivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Norma evocata nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato un sindacato utile sulla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • d.P.R. n. 327/2001, art. 39

    Richiamato dalla ricorrente come prima previsione legislativa dell'indennizzo; la Corte ha escluso che ciò impedisse in precedenza l'esercizio del diritto, trattandosi di ostacolo solo di fatto.

  • Corte cost. n. 179/1999

    La Corte ha affermato che la pronuncia di incostituzionalità non fa decorrere diversamente la prescrizione, perché non elimina un impedimento giuridico all'azione ma solo un ostacolo di fatto.

Massime di principio

  • L'azione per ottenere l'indennizzo dovuto in caso di reiterazione di vincoli espropriativi si prescrive nel termine ordinario decennale e il termine decorre dalla reiterazione del vincolo, che costituisce la prima manifestazione del danno.
  • La mancanza, al momento della reiterazione, di una disciplina positiva espressa dell'indennizzo non impedisce la decorrenza della prescrizione, se il diritto può essere comunque fatto valere in giudizio invocando l'illegittimità costituzionale del sistema; tale situazione integra un ostacolo di fatto, non un impedimento giuridico.
  • La qualificazione della reiterazione del vincolo espropriativo come illecito permanente è erronea quando la pretesa azionata è indennitaria e non risarcitoria, poiché il danno si produce con la reiterazione stessa.
  • Le censure in cassazione che si limitano a prospettare un vizio motivazionale secondo il vecchio paradigma dell'insufficienza o che denunciano genericamente un travisamento di principi giurisprudenziali sono inammissibili se non si confrontano con la tipologia di vizio oggi deducibile.
  • L'interpretazione del contenuto degli atti interruttivi della prescrizione è questione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la censura non è specifica e autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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