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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34415/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel fallimento di una società in liquidazione, il giudice delegato non ha ammesso al passivo il credito di un professionista che aveva redatto la relazione di attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l. fall., ritenendo fondato l'assunto difensivo del fallimento secondo cui l'attestatore aveva recepito in modo acritico le stime del patrimonio sociale sulle quali si basava una proposta di concordato liquidatorio. Il Tribunale di Verona, decidendo sull'opposizione allo stato passivo proposta dal professionista, ha confermato il rigetto, osservando che l'attestatore si era basato su una perizia di stima generica, priva dell'indicazione dei parametri concreti valutati, e che aveva dichiarato di aver acquisito informazioni senza specificarne fonte e contenuto. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, comma 2, e 1460 c.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato che il perito autore della stima era stato indicato dal Tribunale e poi ammesso al passivo in prededuzione; da ciò desumeva che l'attestatore aveva operato nel rispetto dei principi professionali e delle best practices, avendo richiesto una stima tecnica e svolto verifiche di mercato sulle valutazioni del perito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la censura di omesso esame di un documento è proponibile solo se il documento, non esaminato, avrebbe certamente condotto a una decisione diversa, con una prova decisiva idonea a travolgere la ratio decidendi; nel caso concreto il ricorrente non aveva spiegato in che modo i documenti trascurati avrebbero senza dubbio mutato l'esito, e soprattutto il presunto incarico del perito su indicazione del Tribunale non risultava affatto provato dal contenuto dei documenti richiamati. La Corte ha inoltre chiarito che la vera ragione del rigetto in merito non era il mero appiattimento sulla perizia di parte, ma il mancato controllo autonomo e verificabile della stima degli immobili, con indicazione dei dati acquisiti e comparati, nonché la ricezione apodittica dei valori senza indicare fonti e contenuto delle informazioni. Il motivo risolveva quindi in un dissenso valutativo sulla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 3, l. fall.

    richiamato come base dell'attività di attestazione svolta dal professionista nel concordato liquidatorio; la decisione non ne discute l'ambito applicativo, ma il contenuto degli obblighi professionali di verifica autonoma è valorizzato nel giudizio sull'adempimento.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    usato dal ricorrente per sostenere la violazione della diligenza qualificata del professionista; la Corte non accoglie la censura perché si risolve in un dissenso sul giudizio di fatto del merito.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma, ritenendo inammissibile il motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel dato processuale relativo al deposito di memoria da parte del controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un documento è deducibile in cassazione solo quando il documento trascurato abbia efficacia decisiva in senso forte, cioè sia idoneo, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a determinare una decisione diversa e a privare di fondamento la ratio decidendi.
  • Non è sufficiente allegare l'esistenza di documenti non valutati: il ricorrente deve specificare puntualmente perché il loro contenuto avrebbe certamente imposto un esito opposto, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La valutazione circa l'adempimento degli obblighi professionali dell'attestatore, quando fondata su apprezzamenti di fatto e sulla coerenza delle verifiche svolte, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la critica mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Nell'attestazione di un piano concordatario basato sul realizzo di immobili, non è sufficiente recepire passivamente una perizia di stima: occorre un controllo autonomo, verificabile e corredato dall'indicazione dei dati acquisiti e comparati, nonché della fonte e del contenuto delle informazioni utilizzate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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