Cassazione Penale, Ordinanza n. 32213/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 186, comma 7, del codice della strada, relativo al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolometrici. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato la responsabilità su argomentazioni nuove, introdotte per la prima volta in secondo grado, e avesse modificato il momento consumativo del reato, anticipandolo ai presunti rifiuti verbali opposti alla richiesta di alcoltest. Ha inoltre sostenuto che l'imputazione facesse riferimento soltanto a svariati e insufficienti tentativi di insufflazione, senza contestare specifici rifiuti verbali, con conseguente asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La difesa ha anche contestato la rilevanza attribuita alle dichiarazioni del verbalizzante e ha dedotto l'assenza di un accertamento sul corretto funzionamento dell'etilometro. Con il secondo motivo ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 9-bis, del codice della strada, lamentando il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e il riferimento, da parte della Corte d'appello, alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Quanto alla responsabilità, ha ritenuto che le doglianze investissero la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, riservate al giudice di merito, la cui motivazione è stata considerata congrua, logica e coerente con le risultanze processuali. In particolare, la testimonianza del verbalizzante descriveva reiterati rifiuti dell'imputato, il tentativo di allontanarsi con l'autovettura e successivi tentativi di insufflazione ritenuti volutamente inidonei. La Corte ha affermato che il reato si era consumato già con il rifiuto verbalmente opposto alla sottoposizione all'alcoltest, trattandosi di reato istantaneo, e ha ritenuto irrilevanti le contestazioni sul funzionamento dell'etilometro, poiché il rifiuto si era comunque manifestato in modo inequivoco anche attraverso la condotta ostruzionistica. È stata esclusa la violazione dell'art. 521 c.p.p., non essendo intervenuto alcun mutamento dell'addebito. Quanto alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, fondata sui precedenti del ricorrente per violazioni del codice della strada, ribadendo il carattere discrezionale della sostituzione e il riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolometrico integra un reato istantaneo, consumato già con il rifiuto inequivoco opposto alla richiesta, anche quando il rifiuto sia seguito da condotte ostruzionistiche o da tentativi di insufflazione inidonei.
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da esercitarsi secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando la decisione si limita a valorizzare modalità esecutive del fatto già ricomprese nell'addebito, senza modificare il contenuto sostanziale della contestazione.
Nel caso concreto non è stata ravvisata alcuna indebita estensione dell'oggetto del giudizio di appello.
I criteri di commisurazione della pena orientano anche la valutazione discrezionale del giudice sull'applicazione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena prevista dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
Massime di principio
- Il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui il soggetto oppone un rifiuto inequivoco alla richiesta degli operanti, senza che sia necessario attendere ulteriori tentativi di esecuzione dell'accertamento.
- Quando il soggetto ha già manifestato un rifiuto inequivoco alla sottoposizione all'alcoltest, le contestazioni relative al corretto funzionamento dell'etilometro sono irrilevanti ai fini della responsabilità per il rifiuto.
- La valutazione delle dichiarazioni testimoniali e la ricostruzione della dinamica del rifiuto appartengono al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione quando la motivazione sia congrua, logica e coerente con le risultanze processuali.
- Non viola l'art. 521 c.p.p. la sentenza che valorizzi, ai fini della prova del rifiuto, modalità della condotta non analiticamente riprodotte nell'imputazione, qualora esse non modifichino il nucleo essenziale dell'addebito.
- La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada costituisce una scelta discrezionale del giudice, da motivare alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; la presenza di precedenti condanne per violazioni del codice della strada può giustificare il diniego.
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto il profilo della violazione di legge, richieda una nuova valutazione della ricostruzione fattuale e del materiale probatorio già congruamente apprezzati dai giudici di merito.
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