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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30717/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a crediti previdenziali iscritti a ruolo. Il giudice di merito aveva ritenuto tardive le censure sulla nullità della notificazione dell’intimazione e sulla tardiva iscrizione a ruolo, ma aveva comunque accolto l’opposizione rilevando che, alla data della notifica dell’intimazione, le pretese erano prescritte; aveva inoltre compensato parzialmente le spese. In cassazione l’agente della riscossione ha dedotto la violazione dell’art. 20, comma 5 (ora comma 6), d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 1, comma 197, L. n. 145/2018, sostenendo che dopo l’iscrizione a ruolo la prescrizione breve dei crediti previdenziali diviene decennale. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha contestato la statuizione sulle spese, assumendo di avere ritualmente riproposto in appello le eccezioni di nullità della notifica dell’intimazione e di tardiva iscrizione a ruolo e che, comunque, la soccombenza andasse valutata sull’esito complessivo della lite, risultando egli totalmente vittorioso sul merito della pretesa contributiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’agente della riscossione per difetto di interesse ad impugnare la statuizione sulla prescrizione, poiché nella materia della riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta solo all’ente previdenziale e non all’agente della riscossione. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perché tardivo e condizionato alla ammissibilità del ricorso principale, che è mancata. Le spese sono state compensate tra le parti. È stato altresì dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 5, d.lgs. n. 112/1999

    La ricorrente lo invocava per sostenere che, dopo l’iscrizione a ruolo, la prescrizione dei crediti previdenziali sarebbe decennale; la Corte non entra nel merito della questione perché rileva il difetto di interesse dell’agente della riscossione a impugnare la statuizione sulla prescrizione.

  • art. 1, comma 197, L. n. 145/2018

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’assunto sulla durata decennale della prescrizione dopo l’iscrizione a ruolo; la Corte non lo applica nel merito per difetto di interesse ad impugnare.

  • art. 24, d.lgs. n. 46/1999

    Nei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva spetta esclusivamente all’ente impositore/previdenziale.

  • art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002

    Richiamato come norma modificativa dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nel senso della legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale.

  • art. 39, d.lgs. n. 112/1999

    La Corte ribadisce che non deroga alla legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale sul merito della pretesa contributiva.

  • art. 81 c.p.c.

    Nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge; da ciò discende il difetto di legittimazione ad agire dell’agente della riscossione sul merito del credito contributivo.

  • art. 617 c.p.c.

    Le censure su nullità della notificazione dell’intimazione e tardiva iscrizione a ruolo erano state qualificate dai giudici di merito come opposizione ex art. 617 c.p.c.

  • artt. 112, 343, 346 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente incidentale per contestare la mancata riproposizione delle eccezioni e la qualificazione dell’appello incidentale.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per contestare la compensazione delle spese; la Corte conferma la compensazione in ragione dell’esito della lite.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato ai fini della tardività del ricorso incidentale.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato ai fini della tardività del ricorso incidentale.

  • art. 371 c.p.c.

    La tardività del ricorso incidentale non viene sanata dal rispetto del termine previsto per il suo deposito/proposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale; esclude il raddoppio per l’inefficacia del ricorso incidentale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di riscossione dei crediti previdenziali, l’agente della riscossione non ha legittimazione a contestare nel merito la debenza del credito contributivo, perché la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all’ente previdenziale/impositore.
  • Quando il ricorso investe una statuizione sul merito della pretesa contributiva, l’agente della riscossione difetta di interesse a impugnare, non potendo far valere in nome proprio un diritto altrui.
  • Nel giudizio sui crediti previdenziali non si configura un litisconsorzio necessario con l’agente della riscossione, poiché la decisione sul merito del credito è utilmente resa anche senza la sua partecipazione.
  • Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche se il ricorso incidentale sia stato proposto nei termini di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c.
  • La valutazione delle spese può essere compensata in presenza di un esito complessivo della lite che giustifichi la reciproca soccombenza o comunque una soluzione equitativa, anche se una delle questioni pregiudiziali sia stata decisa in senso sfavorevole a una parte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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