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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24348/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto della società di instaurare il rapporto di lavoro con un candidato selezionato per il profilo di macchinista, rifiuto motivato dall'esito negativo della visita medica. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, accertando il diritto del candidato a svolgere le mansioni di macchinista e condannando la società ad assumerlo, con decorrenza dalla pronuncia e con condanna al risarcimento delle retribuzioni maturate dalla notifica dell'atto introduttivo, detratto l'aliunde perceptum. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 229 c.p.c., sostenendo che il candidato non avrebbe allegato e provato il fatto costitutivo del diritto all'assunzione e contestando l'applicazione del principio di non contestazione; (2) omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c., assumendo che la selezione non fosse finalizzata all'assunzione ma solo all'inserimento in un percorso formativo; (3) omesso esame del fatto discusso relativo alla pretesa non idoneità psico-fisica del candidato alla mansione di macchinista, censurando anche il ricorso del giudice alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sul libero convincimento, mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio e della prova del fatto costitutivo; ha inoltre osservato che la questione dell'allegazione del fatto costitutivo attiene all'interpretazione della domanda, riservata al merito, e che la non contestazione è apprezzamento di fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza, poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva reputato tardiva la deduzione della società sul carattere meramente formativo della selezione, introdotta solo in appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare un accertamento di fatto relativo all'idoneità psico-fisica né di denunciare come fatto storico la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando la censura mira a contestare la valutazione delle prove o la ritenuta dimostrazione del fatto costitutivo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento e la valutazione delle prove appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge, salvo i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla prova, ma senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma decisiva.

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi non possono supplire all'introduzione tardiva di allegazioni ritenute tardive dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario; non il dissenso rispetto a un accertamento di fatto o a una consulenza tecnica recepita dal giudice.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; se la doglianza riguarda la sufficienza o la valutazione della prova, il motivo è inammissibile o comunque non sussumibile in tale vizio.
  • La contestazione sulla mancata allegazione del fatto costitutivo della domanda attiene all'interpretazione e ai confini della domanda stessa, profilo riservato al giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione e la valutazione della sua efficacia rientrano nel giudizio di fatto del merito e non possono essere trasformati in una violazione di legge salvo che si denunci una vera e propria erronea ripartizione dell'onere della prova.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non consentono di superare una tardiva introduzione di circostanze o difese già ritenute inammissibili o tardive dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla consulenza tecnica d'ufficio o alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice; il sindacato di legittimità non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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