Cassazione Civile, Ordinanza n. 06272/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture non saldate relative a una fornitura di merce. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, la mancanza di un rapporto contrattuale tra le parti, la mancanza di un ordine della merce e la mancata consegna dei beni fatturati. L'opposizione è stata respinta e la decisione confermata in appello. In cassazione la società debitrice ha dedotto, con tre motivi, la violazione delle norme sulla competenza territoriale e sul luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, l'omesso esame di fatti decisivi e il travisamento delle prove, la nullità della sentenza per motivazione apparente, nonché la violazione delle regole sull'onere della prova e sull'ammissibilità della prova testimoniale in relazione a un contratto di fornitura di modico valore. La ricorrente ha insistito sul fatto che il credito sarebbe stato illiquido e non provato, anche perché l'ordinativo non sarebbe stato prodotto. La resistente ha sostenuto la correttezza della decisione di merito, basata sulla liquidità del credito ai fini della competenza, sulla prova testimoniale dell'ordinativo e della consegna, e sulla mancata prova liberatoria del pagamento o di fatti estintivi da parte della debitrice.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi per la presenza di una "doppia conforme"; ha giudicato infondati i motivi residui. Quanto alla competenza territoriale, ha confermato che, ai fini del forum destinatae solutionis, la liquidità dell'obbligazione va accertata sulla base del solo dedotto e dello stato degli atti, senza che rilevino le contestazioni di merito sull'an o sul quantum. Quanto al merito, ha affermato che il titolo negoziale di fornitura e la consegna della merce potevano essere provati per testimoni, trattandosi di contratto di modico valore e non essendo richiesta forma scritta; ha inoltre ricordato che, una volta provati titolo e consegna e allegato l'inadempimento, spettava al debitore dimostrare il pagamento o altre cause estintive/impeditive, prova non fornita. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per le obbligazioni pecuniarie liquide il luogo di adempimento è il domicilio del creditore; ai fini della competenza territoriale la liquidità si valuta sulla base del dedotto e dello stato degli atti, non delle contestazioni di merito.
Richiamato come norma sul forum destinatae solutionis, coordinato con l'art. 1182 c.c. per determinare la competenza territoriale.
La competenza territoriale, quando dipende dalla liquidità del credito, si accerta in base allo stato degli atti.
primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5
Norma dei motivi di ricorso per cassazione invocata per vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
quinto comma / ultimo comma
Preclude in cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi in caso di doppia conforme.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente, censura però disattesa.
Dopo la prova del titolo e della consegna della merce, l'onere di provare il pagamento o altri fatti estintivi/impeditivi grava sul debitore.
Richiamato dalla ricorrente in relazione a vizi di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma senza accoglimento.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazione.
La prova testimoniale del contratto è ammissibile quando il giudice, con valutazione discrezionale, ritenga che il contratto sia stato stipulato oralmente, specie se di modico valore e senza forma scritta richiesta.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria della scrittura privata, ma non ritenuto decisivo nel caso.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nelle domande di pagamento di somme di denaro, la liquidità dell'obbligazione va verificata in base al petitum e alla causa petendi risultanti dagli atti introduttivi, senza che le contestazioni del convenuto sull'esistenza o sull'ammontare del credito incidano su tale verifica.
- In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto argomentativo.
- Il contratto di fornitura di modico valore può essere provato per testimoni quando non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem; la valutazione dell'ammissibilità della prova orale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
- La prova della consegna della merce può essere fornita con ogni mezzo nei limiti di legge; il disconoscimento di documenti di consegna non impedisce alla parte di ricorrere ad altre prove, incluse quelle testimoniali.
- Una volta provati il titolo della pretesa creditoria e la consegna della merce, il debitore che contesti l'inadempimento deve dimostrare il pagamento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
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