Cassazione Civile, Ordinanza n. 24066/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta dalla società fornitrice per il corrispettivo ancora dovuto di una fornitura di pneumatici, documentata da fatture, per un importo di euro 737.447,61 oltre accessori. La società convenuta ha resistito sostenendo, in via riconvenzionale, di vantare un controcredito molto più elevato, pari a euro 2.280.370,90, fondato su asseriti sconti straordinari praticati da un dipendente/ausiliario della fornitrice. Secondo la società ricorrente, tale soggetto non era un mero commesso, ma svolgeva di fatto attività riconducibile a quella di agente o comunque era munito di poteri tali da autorizzare sconti fino al 70/80% del listino, anche per facta concludentia. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in tre motivi strettamente connessi, violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2210 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo: si è contestato l’apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte d’appello, ritenuto erroneo perché avrebbe trascurato documenti, email, fogli di lavoro e risultanze testimoniali e avrebbe erroneamente qualificato il soggetto come commesso anziché come agente o comunque ausiliario munito di poteri di concedere sconti non ordinari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che la Corte territoriale aveva attribuito rilievo all’assenza di prova dell’autorizzazione a praticare sconti di misura eccezionale, alla contestazione espressa del controcredito da parte della fornitrice e alla non plausibilità di sconti così rilevanti in difetto di riscontri documentali. Ha inoltre ritenuto che la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. fosse impropria, perché la ricorrente si doleva non dell’uso di prove non introdotte d’ufficio, ma del peso attribuito alle prove ritualmente acquisite. In ragione della "doppia conforme" e della natura meramente fattuale delle doglianze, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era utilmente invocabile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore del difensore della controricorrente, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale previsto oppure dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a diversa regola; non è invece ammissibile censurare la semplice diversa ponderazione del materiale istruttorio.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non ricorre quando si contesti il modo in cui sono state valutate le prove delle parti.
La norma è richiamata per il tema dei poteri dei commessi e della possibilità di concedere sconti o dilazioni; la Corte, però, non entra nel merito della corretta sussunzione perché ritiene le censure inammissibili come tentativo di riesame fattuale.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è invocabile solo nei rigorosi limiti attualmente consentiti e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; in mancanza, il sindacato è precluso.
La norma impone un filtro di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato e mira a un riesame inconsentito delle questioni già risolte secondo diritto vivente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, quando il vero obiettivo della censura è ottenere una diversa ricostruzione del merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: rispettivamente, uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione di un valore legale/contra legem alla prova; non basta lamentare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è utilizzabile per censurare la valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- Quando la parte allega l'esistenza di poteri rappresentativi o autorizzativi idonei a fondare sconti eccezionali o controcrediti, l'onere di provarli grava su chi li deduce.
- In presenza di contestazione espressa del credito o del controcredito, non è sufficiente una lettura alternativa di documenti o testimonianze per superare l'accertamento di merito sulla mancanza di prova dell'autorizzazione invocata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24008/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24009/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24010/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24012/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24014/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24015/2022 del 03/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →