Cassazione Civile, Sentenza n. 8962/2021 del 31/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riconosciuto il compenso incentivante a favore del ricorrente ma aveva rigettato la domanda di stabilizzazione. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) censura procedurale per presunta tardività e inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla CRI; (2) doglianza sull'interpretazione delle norme (leggi 296/2006 e 244/2007) relative ai requisiti di anzianità triennale per la stabilizzazione, con richiesta di riconteggio delle proroghe intervenute dopo il 28/9/2007; (3) censura sulla quantificazione del compenso incentivante, sostenendo che il giudice d'appello ha errato dividendo il fondo teorico tra tutti i dipendenti (a termine e di ruolo) mentre, nei fatti, le risorse erano state distribuite solo tra i dipendenti a tempo indeterminato e l'ammontare spettante al ricorrente doveva essere determinato in base a quanto realmente corrisposto ai dipendenti di ruolo comparabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo motivo e accolto il terzo motivo. In particolare la Corte ha confermato il principio secondo cui la platea dei destinatari delle procedure di stabilizzazione deve essere cristallizzata alla data indicata dal legislatore (28/9/2007) e che le proroghe successive non sono rilevanti ai fini del computo del requisito triennale. Quanto al compenso incentivante, la Corte ha ritenuto errato il criterio adottato dalla Corte d'appello (divisione teorica del fondo tra tutti i dipendenti) e ha cassato la sentenza limitatamente a questo punto, rinviando alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione affinché determini il quantum dovuto al ricorrente sulla base di quanto effettivamente corrisposto ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili, conformandosi ai principi di ragionevolezza e alle regole di gestione delle risorse.
Norme richiamate
La platea dei destinatari delle procedure di stabilizzazione va cristallizzata alla data indicata dalla legge (originariamente 29/9/2006), con esclusione di proroghe successive come presupposto per il maturare del requisito di anzianità.
Ha differito la data di cristallizzazione al 28/9/2007; le proroghe disposte dopo tale data non sono rilevanti per integrare il requisito triennale per la stabilizzazione.
Richiamata in relazione alle autorizzazioni alle assunzioni; contestualizza i limiti e le procedure per le assunzioni nel pubblico impiego.
Riferimento alla disciplina del lavoro a tempo determinato nell'interpretazione compatibile con la direttiva europea; non modifica il principio di cristallizzazione della platea per le procedure di stabilizzazione.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata in relazione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; serve a interpretare le regole nazionali in materia di rapporti a termine ma non consente di estendere retroattivamente il computo delle proroghe oltre la data legislativamente fissata.
Articoli cod. proc. civ. (Cassazione)
art. 360, nn. 3 e 5; artt. 333, 334, 343, 435; artt. 112 e 416
Utilizzati per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di norme e omesso esame di fatti) e per chiarire che, nel rito del lavoro, la contestazione di elementi della fattispecie costituisce difesa ammissibile anche in appello e non è soggetta al divieto del "jus novorum" in senso stretto.
art. 61, commi 1-bis e ss.
Prevede gli interventi e le modalità per il ripristino dell'equilibrio di spesa nel pubblico impiego quando una decisione giudiziale comporti oneri aggiuntivi per l'amministrazione; consente quindi misure per gestire gli effetti finanziari derivanti da riconoscimenti giudiziali.
Massime di principio
- Per le procedure di stabilizzazione disciplinate dalle leggi n.296/2006 e n.244/2007 la platea dei destinatari va cristallizzata alla data fissata dalla legge (28/9/2007) e le proroghe del contratto intervenute successivamente a tale data non concorrono a maturare il requisito triennale.
- La contestazione, da parte del datore, degli effetti giuridici dei fatti storici (es. il riconoscimento della stabilizzazione per insufficienza di anzianità) costituisce una difesa che può essere esaminata in appello e non è automaticamente esclusa come "novità".
- In sede di liquidazione del compenso incentivante il criterio corretto è confrontare quanto effettivamente è stato corrisposto ai dipendenti di ruolo comparabili; non è corretto applicare una fictio iuris dividendo il fondo teorico tra tutti i dipendenti se nei fatti le risorse sono state distribuite solo tra i dipendenti a tempo indeterminato.
- Non è rimediabile mediante decisione giudiziale la redistribuzione delle somme già corrisposte senza previa azione di recupero: il giudice non deve imporre meccaniche di ripetizione e redistribuzione che escano dall'ambito della controversia o comportino effetti pratici od organizzativi non previsti dalle parti.
- Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal riconoscimento giudiziale di diritti del personale possono dover essere gestiti con gli strumenti di riequilibrio di bilancio previsti dalla normativa sul pubblico impiego (art. 61 D.Lgs.165/2001).
- In controversie sul quantum del trattamento accessorio, il giudice dovrà basarsi su criteri di comparazione e sulla realtà della distribuzione delle risorse, e non su criteri meramente teorici o astratti.
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