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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8963/2021 del 31/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 519 e ss. (stabilizzazione dei precari). La CRI aveva limitato, nella richiesta di autorizzazione alle assunzioni, il numero a 16 unità destinate ai servizi interni, escludendo il personale assunto per lo svolgimento di servizi in convenzione; la Corte d'appello di Perugia aveva ritenuto che tale scelta autorizzatoria e la funzione discrezionale delle risorse finanziarie ostassero al riconoscimento di un diritto soggettivo alla stabilizzazione e, non essendosi richiesta una prestazione risarcitoria, aveva respinto la domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. La Corte ha riaffermato l'orientamento consolidato secondo cui la limitazione operata dall'ente nella richiesta di autorizzazione (es.: ridurre il numero di stabilizzazioni richieste a 16) non può precludere il diritto alla stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato che posseggono i requisiti di legge. Spetta all'ente resistente provare che, se il singolo lavoratore fosse stato correttamente incluso nella richiesta, sarebbe comunque rimasto escluso dall'autorizzazione. Inoltre la previsione normativa sull'istruttoria autorizzatoria non può essere utilizzata dall'ente per negare il diritto dei dipendenti già in servizio e aventi i requisiti. Conseguentemente la sentenza è annullata e la valutazione deve essere rifatta conformemente ai principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 e ss.

    La disposizione di stabilizzazione dei precari riconosce un diritto alla trasformazione del rapporto per i lavoratori a termine che possiedono i requisiti; tale diritto non può essere frustrato dalla scelta dell'ente di limitare la propria richiesta di autorizzazione alle sole unità che intende assumere.

  • Legge n. 449 del 1997, art. 39, comma 3 ter

    «L'istruttoria prodromica all'autorizzazione è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna»

    Tale principio di istruttoria riguarda la verifica delle esigenze di reperimento di nuovo personale; tuttavia, trattandosi di personale già in servizio presso l'ente, la procedura autorizzatoria non può giustificare l'esclusione dalla stabilizzazione dei lavoratori che soddisfano i requisiti di legge.

  • DPR 29.12.2007 (provvedimento di autorizzazione)

    Atto amministrativo che ha concesso l'autorizzazione limitata a determinate unità; la Corte osserva che la limitazione nella richiesta di autorizzazione effettuata dall'ente non può essere opposta ai lavoratori aventi titolo, salvo che l'ente dimostri specificamente che il singolo soggetto sarebbe comunque rimasto escluso.

  • Decreto/Regolazione riforma CRI (d.Ig. 28 settembre 2012, n. 178)

    Riferimento normativo-organizzativo: prima della riforma, i dipendenti a termine della CRI potevano accedere alla procedura di stabilizzazione a domanda; la Corte utilizza tale quadro per ribadire che non era prevista una priorità tra i diversi lavoratori a termine in servizio presso l'ente o presso servizi in convenzione.

Massime di principio

  • La limitazione, da parte dell'ente, della richiesta di autorizzazione alle assunzioni non può essere utilizzata per privare i lavoratori a tempo determinato che soddisfano i requisiti di legge del diritto soggettivo alla stabilizzazione.
  • Sull'ente grava l'onere di provare che, anche se il lavoratore fosse stato correttamente incluso nella richiesta di autorizzazione, avrebbe comunque risultata esclusa dall'ambito dell'autorizzazione; in mancanza di tale prova il diritto alla stabilizzazione deve essere riconosciuto.
  • La fase istruttoria prevista per le autorizzazioni (esame delle esigenze di nuovo personale e di soluzioni alternative) non è finalizzata a escludere dal diritto alla stabilizzazione il personale già alle dipendenze che soddisfa i requisiti normativi.
  • In caso di illegittima esclusione dalla stabilizzazione, se il giudizio territoriale non è valutato conformemente ai principi di diritto della Cassazione, la via corretta è la cassazione con rinvio per nuova decisione conforme ai principi enunciati.
  • Se un lavoratore non chiede in sede di merito la richiesta di risarcimento del danno, ma l'unica domanda è quella di stabilizzazione, il giudice deve comunque applicare i principi sostanziali sul diritto alla stabilizzazione prima di limitarsi a considerare rimedi risarcitori.

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