Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1457/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. -OMISSIS- contro la Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida prot. n. 232709 del 6 settembre 2023 della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, notificato in data 29 settembre 2023.

Giustizia amministrativa202401497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di revoca della patente di guida di categoria B prot. n. 232709 del 6 settembre 2023.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente disposta dalla Motorizzazione Civile ai sensi degli artt. 119, comma 4, e 130, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 285/1992, sulla base del giudizio della Commissione medica locale di non idoneità permanente alla guida. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 130 del Codice della strada, sostenendo che il provvedimento fosse privo di adeguata motivazione, in quanto limitato al richiamo della nota della Commissione medica, a sua volta recante soltanto la formula dell’inidoneità permanente senza indicare le patologie riscontrate né le ragioni della loro incompatibilità con la guida sicura. Il Ministero ha sostenuto che la valutazione della Commissione medica, espressione di discrezionalità tecnica, vincolasse la Motorizzazione e che il provvedimento fosse comunque non annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha espresso parere per il suo accoglimento. La revoca della patente può essere motivata per relationem mediante il richiamo al giudizio della Commissione medica soltanto quando quest’ultimo sia adeguatamente motivato e renda conoscibili le ragioni tecnico-sanitarie della non idoneità. Nel caso concreto, l’attestazione della Commissione si limitava ad affermare che il ricorrente era stato valutato non idoneo permanentemente dopo accertamenti medico-legali, senza descrivere le condizioni cliniche, individuare la patologia rilevante o spiegare il nesso tra essa e l’incapacità di condurre veicoli in sicurezza. La carenza era particolarmente significativa perché la documentazione sanitaria agli atti non era univoca: accanto a un certificato recante possibili rischi per la guida, vi era una relazione neurologica sostanzialmente favorevole. La mera presenza della documentazione nel fascicolo non suppliva all’obbligo della Commissione di esplicitare il percorso logico e tecnico seguito. La discrezionalità tecnica non esclude l’obbligo di motivazione e l’assenza totale di motivazione impedisce anche il sindacato estrinseco sulla ragionevolezza della valutazione. Non è stata ritenuta applicabile neppure la sanatoria prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non essendo possibile stabilire che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso quando mancano le ragioni che consentano di verificare i presupposti della decisione.

Osservazioni

Violazione dell’obbligo di motivazione

La revoca della patente, anche se adottata sulla base di un giudizio della Commissione medica locale, deve consentire di comprendere le ragioni tecnico-sanitarie della non idoneità permanente alla guida.

Motivazione per relationem

Il richiamo al giudizio dell’organo sanitario è ammissibile solo se l’atto richiamato ha contenuto istruttorio e motivazionale esauriente. Se l’atto richiamato è privo di motivazione, il richiamo trasmette il vizio al provvedimento finale e non lo sana.

Attestazione della Commissione medica locale

La formula secondo cui l’interessato è stato valutato non idoneo permanentemente, senza indicazione delle condizioni cliniche e del loro impatto sulla guida sicura, non soddisfa l’art. 331, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992.

Documentazione sanitaria non univoca

Quando gli atti sanitari presenti nel fascicolo hanno contenuto non convergente, la Commissione deve spiegare perché ritenga comunque sussistente un’inidoneità permanente, indicando la patologia specifica e le ragioni della sua incompatibilità con la guida.

Discrezionalità tecnica e art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990

La discrezionalità tecnica presuppone una valutazione effettivamente compiuta e resa intellegibile. L’assenza di motivazione impedisce di verificare il presupposto della decisione e preclude l’applicazione della sanatoria per vizi formali.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone che il provvedimento amministrativo esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in modo da rendere comprensibile al destinatario il percorso seguito dall’amministrazione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è applicabile quando la carenza motivazionale impedisce di verificare se il contenuto del provvedimento fosse necessariamente vincolato e non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

    Richiama i requisiti fisici e psichici necessari per la guida e impedisce il conseguimento o il mantenimento della patente in presenza di condizioni incompatibili con la conduzione sicura dei veicoli.

  • art. 130, comma 1, lettera a), d.lgs. 285/1992

    Prevede la revoca della patente quando il titolare non possieda in modo permanente i requisiti fisici o psichici prescritti.

  • art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Impone alla Commissione medica che ritenga insussistenti i requisiti di idoneità di rilasciare all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata.

  • art. 23 d.lgs. 59/2011 e Allegato III

    Disciplina i requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida; il provvedimento deve indicare, ove rilevante, la specifica patologia e la sua concreta incompatibilità con la guida sicura.

  • art. 119, comma 5, d.lgs. 285/1992

    Consente all’interessato di sottoporsi a ulteriore accertamento medico presso l’unità sanitaria territoriale competente; tale possibilità non elimina l’obbligo di motivare adeguatamente il giudizio originario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca della patente per mancanza permanente dei requisiti psicofisici deve essere sorretta da una motivazione che individui le condizioni cliniche rilevanti e spieghi puntualmente perché esse siano incompatibili, temporaneamente o definitivamente, con la guida sicura.
  • La motivazione per relationem è legittima solo quando l’atto richiamato contiene una motivazione esauriente e conoscibile; il richiamo a un atto privo di motivazione trasferisce il vizio al provvedimento finale.
  • La presenza di documentazione sanitaria nel fascicolo istruttorio non sostituisce l’obbligo della Commissione medica di esplicitare nell’attestazione consegnata all’interessato il percorso logico e tecnico che conduce al giudizio di non idoneità.
  • La discrezionalità tecnica delle Commissioni mediche non esonera dall’obbligo di motivazione: l’assenza totale di motivazione impedisce qualsiasi controllo, anche estrinseco, sulla ragionevolezza della valutazione.
  • L’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non può sanare la carenza radicale di motivazione quando proprio l’assenza delle ragioni della decisione impedisce di verificare la natura necessaria e non modificabile del contenuto del provvedimento.

Revoca della patente per asserita non idoneità psicofisica

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un titolare di patente di categoria B contro il provvedimento della Motorizzazione Civile che aveva revocato la patente sulla base del giudizio della Commissione medica locale di non idoneità permanente alla guida.

Premesse e richiesta

La revoca era stata adottata ai sensi degli artt. 119, comma 4, e 130, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 285/1992, dopo una visita medico-legale. Il ricorrente, dopo avere acquisito gli atti, ha dedotto con un unico motivo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 130 del Codice della strada, sostenendo che né il provvedimento della Motorizzazione né l’attestazione della Commissione medica indicassero le ragioni concrete della non idoneità.

Il Ministero ha osservato che la Commissione medica è l’organo competente a valutare i requisiti psicofisici e che le sue conclusioni, espressione di discrezionalità tecnica, vincolano la Motorizzazione. Ha inoltre richiamato la possibilità di un ulteriore accertamento medico e ha invocato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Quadro normativo

L’art. 130 del Codice della strada impone la revoca della patente quando il titolare non possieda permanentemente i requisiti fisici o psichici prescritti. Tali requisiti sono collegati all’art. 119, che considera ostative le malattie o minorazioni tali da impedire la conduzione sicura di veicoli a motore.

L’art. 331, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 stabilisce che la Commissione medica, quando ritenga insussistenti i requisiti di idoneità, deve rilasciare un’attestazione adeguatamente motivata. L’Allegato III richiamato dall’art. 23 del d.lgs. n. 59/2011 disciplina inoltre i requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida.

Motivazione per relationem

Il Consiglio di Stato ha ricordato che il provvedimento di revoca può motivare per relationem mediante il richiamo al giudizio della Commissione medica, purché quest’ultimo renda conoscibili le ragioni che hanno condotto alla non idoneità. In tale ipotesi il richiamo è sufficiente perché l’atto sanitario contiene gli elementi tecnici che fondano il provvedimento amministrativo.

Il principio generale della motivazione per relationem richiede tuttavia che gli atti richiamati abbiano contenuto istruttorio e motivazionale esauriente. Se l’atto richiamato è privo di motivazione, il richiamo non sana il vizio, ma lo trasferisce nel provvedimento finale.

Valutazione del caso concreto

L’attestazione della Commissione medica si limitava ad affermare che il ricorrente era stato valutato “non idoneo permanentemente” dopo accertamenti medico-legali. Non erano indicate le condizioni cliniche accertate, la patologia specifica rilevante, né le ragioni per cui essa impedisse la guida in sicurezza.

La documentazione sanitaria non era, inoltre, univoca. Da un lato, un certificato segnalava pregresse condizioni morbose potenzialmente rischiose per la guida; dall’altro, una relazione neurologica riferiva un’obiettività neurologica nei limiti della norma per l’età e soltanto modesti movimenti involontari, attenuati, autorizzando la sospensione graduale della terapia.

In presenza di tali elementi, la Commissione avrebbe dovuto spiegare perché permanesse un giudizio di inidoneità permanente, individuando la patologia posta a fondamento della decisione e chiarendo la sua incompatibilità con la conduzione sicura dei veicoli. La mera disponibilità dei documenti nel fascicolo non esonerava la Commissione dall’obbligo di rendere esplicito il percorso logico e sanitario seguito.

Discrezionalità tecnica e art. 21-octies

Il Consiglio di Stato ha distinto tra il merito della valutazione medica e l’obbligo di esternare la valutazione stessa. Le conclusioni delle Commissioni mediche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono normalmente sindacabili solo in presenza di palese inattendibilità, irragionevolezza o contraddittorietà. Tuttavia, tale principio presuppone che una valutazione sia stata effettivamente compiuta e resa intellegibile.

L’assenza totale di motivazione costituisce invece un limite esterno alla discrezionalità tecnica e impedisce qualsiasi controllo, anche estrinseco, sulla ragionevolezza della decisione. Per la stessa ragione non è stato applicato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: senza motivazione non è possibile verificare se il contenuto della revoca fosse necessariamente imposto e non avrebbe potuto essere diverso.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto fondato il ricorso e ha espresso parere per l’accoglimento. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.