Cassazione Civile, Ordinanza n. 05269/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La società debitrice ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza di apertura della propria liquidazione giudiziale. Il ricorso si fonda su un unico motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 40 e ss. CCII e degli artt. 24 e 111 Cost., deducendo l'omessa notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza emesso dal Tribunale di Spoleto dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Perugia. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto rituale la notifica, confondendo il procedimento originario incardinato a Perugia con quello successivamente trasferito a Spoleto; la notifica effettivamente documentata riguarderebbe un diverso procedimento. La società sosteneva quindi che il contraddittorio non fosse stato correttamente instaurato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Verificato direttamente il fascicolo telematico, ha affermato che la ricostruzione della ricorrente non corrispondeva alla realtà processuale e che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del giudice del Tribunale di Spoleto, erano stati correttamente notificati alla società debitrice tramite PEC. Ne è conseguita la conferma della regolarità del contraddittorio e la manifesta infondatezza delle censure. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, utilizzato dalla società per contestare la decisione di primo grado.
richiamato quale disciplina delle notifiche nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale; la Corte ha ritenuto che la notifica telematica fosse stata correttamente eseguita.
richiamato in relazione alla declaratoria di incompetenza territoriale e alla trasmissione degli atti al tribunale competente.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente come parametro del giusto processo, ma la censura è stata respinta.
base del ricorso per cassazione, con deduzione di nullità della sentenza per violazione di legge e vizi processuali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare nullità processuale.
art. 137-bis disp. att. c.p.c.
la Corte vi fa riferimento per l'acquisizione/esame del fascicolo telematico ai fini della verifica del vizio processuale dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel riferimento al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, la regolarità della notifica telematica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza va verificata sulla base della documentazione presente nel fascicolo telematico; se risulta la ricevuta di consegna alla PEC del debitore, il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato.
- La deduzione di nullità per omessa notifica non può essere accolta quando la parte non contesti in modo specifico la ricevuta di consegna o non dimostri che la notifica documentata si riferisca a un procedimento diverso da quello effettivamente trasferito per competenza.
- Ai fini del controllo del vizio processuale denunciato in cassazione, la Corte può accedere e valutare direttamente il fascicolo telematico per verificare la verità processuale rispetto alla ricostruzione prospettata dal ricorrente.
- La mancata conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario non è di per sé sufficiente a escludere la rituale instaurazione del contraddittorio, se la notifica risulta correttamente eseguita secondo le forme previste.
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