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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8773/2020 del 12/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La lite originava dalla compravendita, conclusa insieme a un contratto di appalto, di una villetta da ultimare. L’acquirente lamentava una cattiva esecuzione statica e chiedeva il rimborso dei lavori necessari alla sistemazione dell’immobile; la società sosteneva invece che fosse rimasto insoluto il saldo dei lavori, compresi quelli relativi alla piscina. Il Tribunale di Roma aveva condannato la società a pagare all’acquirente Euro 13.528,77 per i lavori di sistemazione e aveva respinto la riconvenzionale della società. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4957 depositata il 23 luglio 2014, aveva confermato il resto, accolto la riconvenzionale e condannato l’acquirente a pagare Euro 67.139,40, compensando un quarto delle spese del doppio grado e ponendo i restanti tre quarti a carico della società. La società ha proposto ricorso principale con due motivi: omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e violazione delle regole sulle spese, oltre a censure motivazionali formulate ai sensi del previgente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. L’acquirente ha proposto due impugnazioni, poi ricondotte entrambe a ricorso incidentale: i primi due motivi denunciavano l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, in particolare sul saldo dei lavori per la piscina; il terzo deduceva ultrapetizione per avere la Corte d’appello deciso sulla base di una censura motivazionale che non sarebbe stata formulata; il quarto lamentava motivazione apparente e violazione dell’onere della prova nella determinazione del credito della società; il quinto denunciava ultrapetizione perché la condanna di Euro 67.139,40 eccedeva la domanda di Euro 51.645,69. La Corte d’appello aveva successivamente revocato la sentenza, nei soli limiti dell’errore percettivo sull’importo della domanda riconvenzionale.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso incidentale dell’acquirente, notificato il 6 marzo 2015, perché il potere d’impugnazione era già stato consumato con il precedente ricorso notificato il 5 marzo 2015; quest’ultimo è stato trattato come ricorso incidentale in applicazione del principio di unicità del processo impugnatorio. Ha enunciato che la revocazione parziale della sentenza d’appello rescinde soltanto la parte autonoma affetta dall’errore e le eventuali parti dipendenti, senza far cessare la materia del contendere sulle altre parti autonome. Quanto alla società, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella censura motivazionale, perché la sentenza impugnata era soggetta al nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e infondato quanto all’omessa pronuncia: la conferma implicita dell’irrevocabilità della condanna di primo grado comportava il rigetto implicito della domanda restitutoria. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile quanto alla censura motivazionale e infondato quanto alle spese: la Corte d’appello aveva legittimamente effettuato una nuova regolazione complessiva delle spese in relazione all’esito globale della lite, mentre la misura della compensazione rientrava nella discrezionalità del giudice di merito. I primi due motivi dell’acquirente sono stati rigettati: i motivi d’appello della società erano sufficientemente specifici e il difetto di specificità, concernendo l’ammissibilità dell’impugnazione, poteva essere dedotto anche in cassazione dall’appellato che non lo avesse eccepito in appello. Il terzo motivo è stato rigettato, poiché la questione del saldo dei lavori era stata devoluta al giudice d’appello e la decisione poteva fondarsi anche su ragioni direttamente connesse ai motivi proposti. Il quarto motivo è stato rigettato: la motivazione d’appello era intelligibile e non aveva alterato il riparto dell’onere probatorio, avendo ritenuto provata dalla società l’integrale esecuzione dei lavori e non provato dall’acquirente l’integrale pagamento; la censura investiva in realtà la valutazione del materiale istruttorio, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Il quinto motivo è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, perché la revocazione aveva rimosso il capo relativo all’importo eccedente la domanda. La Cassazione ha quindi rigettato i ricorsi di entrambe le parti, compensato le spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per il ricorso principale della società e per il ricorso incidentale dell’acquirente dichiarato inammissibile ab origine; non per il ricorso dell’acquirente divenuto carente d’interesse in parte per effetto della revocazione.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Proposti avverso la medesima sentenza, i ricorsi iscritti ai nn. 5580/2015 e 6038/2015 R.G. debbono essere riuniti, per gli effetti dell’art. 335 c.p.c..

    I ricorsi per cassazione proposti contro la stessa sentenza sono riuniti.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    In realtà, atteso che la sentenza è stata impugnata dapprima col ricorso notificato da NIMIR s.r.l. il 27 febbraio 2015, anche il ricorso autonomo notificato dal T. il 5 marzo 2015 deve intendersi come incidentale (peraltro rispettoso dei termini ex artt. 370 e 371 c.p.c.), operando la conversione imposta dal principio di unicità del processo impugnatorio.

    Il ricorso autonomamente notificato dalla parte dopo la proposizione del ricorso principale va qualificato come incidentale nell’ambito del medesimo processo impugnatorio, se rispettoso dei relativi termini.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Nel caso di impugnazione parziale, l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate richiede, a norma dell’art. 329 c.p.c., comma 2, un elemento soggettivo ed uno oggettivo, per un verso, quindi, che l’impugnazione evidenzi in modo univoco la volontà dell’impugnante di contestare solo una parte della decisione, per altro verso, che le diverse parti della decisione siano autonome l’una dall’altra.

    L’acquiescenza parziale presuppone sia la volontà univoca di impugnare soltanto una parte della decisione, sia l’autonomia delle parti non impugnate rispetto a quella contestata.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    Ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, per l’effetto espansivo interno, la riforma della sentenza nella parte impugnata si estende alla parte non specificamente impugnata che sia dalla prima dipendente, vincolo di dipendenza da intendere con estremo rigore, dovendo la decisione sulla parte principale risultare in contrasto con quella sulla parte dipendente, sì da porre una necessità di coerenza.

    L’effetto espansivo interno raggiunge le parti non impugnate solo quando siano dipendenti dalla parte riformata in modo tale che la loro conservazione determini un contrasto e una necessità di coerenza.

  • art. 372 c.p.c.

    Poichè concerne l’ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della persistenza dell’interesse all’impugnazione, la produzione della sentenza che ha revocato la decisione impugnata anche per cassazione è legittima ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ove sia stata – come nella specie – ritualmente notificata a controparte.

    È consentita in cassazione la produzione della sentenza sopravvenuta di revocazione, se ritualmente notificata, quando rileva per verificare la permanenza dell’interesse all’impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    E’ inammissibile la denuncia riferita all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo anteriore alla riscrittura operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. L. n. 134 del 2012, atteso che l’impugnata sentenza, essendo stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012, non è più soggetta al pregresso sindacato motivazionale di legittimità.

    Per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 non è ammissibile la censura motivazionale formulata secondo il testo previgente dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice d’appello, accogliendo la riconvenzionale della NIMIR e quindi parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha proceduto ad un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali, aderente all’esito globale della lite, come gli imponeva un costante indirizzo di legittimità.

    Quando riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, il giudice d’appello deve regolare nuovamente e complessivamente le spese in base all’esito globale della lite; la liquidazione sostitutiva non si aggiunge a quella del primo giudice.

  • art. 342 c.p.c.

    Peraltro, la specificità dei motivi d’appello, richiesta dall’art. 342 c.p.c., nel testo anteriore al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. L. n. 134 del 2012 (qui applicabile in base al tempo della citazione d’appello), è soddisfatta non appena l’appellante opponga a quelle della sentenza impugnata argomentazioni proprie dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, secondo un criterio di simmetria che misura il dettaglio dell’argomento censurante sull’estensione dell’argomento censurato.

    La specificità dei motivi d’appello sussiste quando l’appellante contrappone argomentazioni idonee a contestare il fondamento logico-giuridico della decisione, con un grado di dettaglio proporzionato a quello della motivazione censurata.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’art. 2697 c.c., può essere denunciata per censurare un’errata distribuzione dell’onere della prova, non per dolersi dell’esito concreto della valutazione probatoria.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile quando sia errato il criterio di riparto tra le parti, non quando si contesti la valutazione concreta delle prove o il risultato cui è pervenuto il giudice di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    L’istanza non può essere accolta, poichè manca una qualche evidenza dell’ipotesi che la duplicazione dei ricorsi, lungi dal riflettere un mero errore processuale, abbia avuto finalità temerarie.

    La duplicazione dei ricorsi non basta, da sola, a fondare la condanna per responsabilità aggravata: occorre un’evidenza che la condotta non sia un mero errore processuale e abbia finalità temerarie.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Invero, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, opera quando l’inammissibilità del ricorso è originaria, e non anche quando essa sia sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

    Il raddoppio del contributo unificato conseguente all’inammissibilità si applica quando questa è originaria, ma non quando la carenza d’interesse o l’inammissibilità sopravviene per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La revocazione parziale della sentenza d’appello rescinde la sola parte autonoma interessata dall’errore revocatorio e le eventuali parti che ne dipendono; le parti autonome e indipendenti restano efficaci e il ricorso per cassazione pendente su di esse conserva interesse.
  • Quando una parte impugna una sentenza dopo che contro la stessa decisione è già stato proposto ricorso principale, l’impugnazione successiva va qualificata come incidentale se ne ricorrono i presupposti. Se la medesima parte propone più impugnazioni non coeve, la priorità si determina in base alle rispettive notifiche e il potere d’impugnazione è consumato con la prima.
  • La specificità dei motivi d’appello si valuta in rapporto alla motivazione censurata: è sufficiente che l’appellante proponga argomenti propri diretti a incrinarne il fondamento logico-giuridico, con un livello di dettaglio proporzionato a quello della ratio contestata.
  • Il difetto di specificità dei motivi d’appello, in quanto attiene all’ammissibilità dell’impugnazione e alla formazione del giudicato, può essere dedotto in cassazione anche dall’appellato che non lo abbia eccepito nel giudizio d’appello.
  • Il giudice d’appello non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum se decide su ragioni non specificamente formulate, ma direttamente connesse alle questioni devolute dai motivi di gravame.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. riguarda l’errata ripartizione dell’onere probatorio tra le parti; non consente di censurare in cassazione il concreto apprezzamento delle prove o il risultato della valutazione istruttoria.
  • La motivazione non è apparente quando rende percepibile la ragione della decisione; il dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze processuali non equivale, di per sé, a un vizio motivazionale.
  • In caso di parziale riforma della sentenza di primo grado, il giudice d’appello deve procedere a una nuova regolazione complessiva delle spese, sostitutiva di quella precedente e basata sull’esito globale della lite. La proporzione della soccombenza e la misura della compensazione sono valutazioni discrezionali del giudice di merito.
  • La condanna per responsabilità aggravata non può fondarsi sulla sola duplicazione delle impugnazioni, se non risulta che essa sia stata compiuta con finalità temerarie anziché per mero errore processuale.
  • Il raddoppio del contributo unificato conseguente all’inammissibilità presuppone che l’inammissibilità sia originaria e non opera quando essa sopravvenga per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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