Cassazione Civile, Sentenza n. 8788/2020 del 12/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità sanzionante)
La controversia
Nell'agosto 2007 il ricorrente acquisì presso terzi una busta contenente won nordcoreani per un controvalore di Euro 2.158.241,00 e successivamente consegnò a terzi, senza il tramite di un intermediario abilitato, valuta per un controvalore di Euro 2.082.359,00. Il Ministero emise il 25 gennaio 2013 due decreti dirigenziali, irrogando sanzioni rispettivamente di Euro 208.064,00 e di Euro 215.844,00 per violazione del divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi senza intermediari abilitati. In sede di opposizione, il Tribunale di Modena confermò gli illeciti e ridusse le sanzioni all'1% degli importi trasferiti, determinandole in Euro 20.804,48 ed Euro 21.582,48. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 995 depositata il 16 maggio 2017, respinse il gravame principale e accolse parzialmente quello incidentale del Ministero, rideterminando le sanzioni al 5%, rispettivamente in Euro 104.117,95 ed Euro 107.912,05. In Cassazione il ricorrente formulò sei motivi: (1) violazione della disciplina antiriciclaggio e dell'art. 6 della L. n. 689/1981, sostenendo di aver soltanto raccolto la busta su incarico del destinatario e di non essere mai divenuto possessore della valuta; (2) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.; (3) violazione degli artt. 1140 e 1141 c.c., anch'essi diretti a contestare la ricostruzione della sua partecipazione alla movimentazione; (4) violazione dell'art. 3 della L. n. 689/1981 per mancato riconoscimento della buona fede esimente; (5) violazione dell'art. 14 della stessa legge per tardività della contestazione; (6) violazione degli artt. 11 e 18 della L. n. 689/1981, contestando la rideterminazione in peius delle sanzioni in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati: il divieto comprende il passaggio di denaro a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, e la traditio è sufficiente a integrare l'illecito, senza che occorra la disponibilità finale della somma o che il partecipante ne sia divenuto possessore; la ricostruzione fattuale della Corte d'appello, secondo cui il ricorrente si era consapevolmente interposto nella movimentazione extrabancaria per la conversione in euro, non è sindacabile in sede di legittimità. Il quarto motivo è infondato: la buona fede esclude la responsabilità soltanto in presenza di elementi positivi, estranei all'autore e idonei a rendere inevitabile l'errore nonostante l'ordinaria diligenza; la prova di tali elementi grava sull'opponente. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato la consapevolezza del ricorrente e il suo attivismo nell'operazione, mentre non erano stati dedotti elementi positivi idonei a rendere inevitabile la condotta. Il quinto motivo è inammissibile: la valutazione della congruità del tempo impiegato per l'accertamento, considerate le audizioni necessarie e la complessità della movimentazione, è un apprezzamento di fatto non censurabile in Cassazione se motivato. Il sesto motivo è inammissibile: l'opposizione a ordinanza-ingiunzione dà luogo a cognizione piena sul rapporto sanzionatorio e il giudice può rideterminare la sanzione applicando i criteri di legge; la scelta del 5%, entro la cornice edittale dall'1% al 40%, era motivata dalla qualità di bancario del ricorrente e temperata dall'assenza di precedenti, e non presentava errori giuridici. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, D.L. n. 143/1991, conv. in L. n. 197/1991
Il divieto di trasferimento di denaro contante senza tramite di intermediari abilitati, sancito dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv. L. n. 197 del 1991 (oggi D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 1), riguarda il passaggio di denaro “a qualsiasi titolo tra soggetti diversi”, sicchè, ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente la semplice traditio, irrilevante la finale disponibilità della somma e la liceità del negozio sottostante alla consegna.
Il divieto si applica a ogni passaggio di denaro contante tra soggetti diversi senza intermediario abilitato; l'illecito si perfeziona con la traditio, indipendentemente dalla disponibilità finale della somma e dalla liceità del rapporto sottostante.
art. 6, L. n. 689/1981
La Corte esamina congiuntamente il motivo fondato su questa disposizione, ma non enuncia né applica un'interpretazione specifica dell'articolo nel passaggio motivazionale.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova circa la sussistenza degli elementi positivi che riscontrano la buona fede grava sull’opponente, e la relativa valutazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato.
Chi invoca la buona fede quale esimente deve provare gli elementi positivi che la fondano.
art. 2700 c.c.
La norma è menzionata nel secondo motivo, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
art. 1140 c.c.
La norma è menzionata nel terzo motivo, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
art. 1141 c.c.
La norma è menzionata nel terzo motivo, ma la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
art. 3, L. n. 689/1981
La buona fede rileva come esimente da responsabilità per illecito amministrativo solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e solo qualora risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
L'errore sulla liceità esclude la responsabilità amministrativa solo se deriva da elementi positivi esterni all'autore, rende inevitabile la violazione secondo l'ordinaria diligenza e il trasgressore ha fatto quanto possibile per conformarsi alla legge.
art. 14, L. n. 689/1981
Agli effetti della tempestività della contestazione dell’illecito amministrativo, il dies a quo non coincide col momento di acquisizione del fatto nella sua materialità, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti circa gli elementi – oggettivi e soggettivi – dell’infrazione, spettando al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario a tal fine, in considerazione del grado di difficoltà del caso concreto, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, se motivato.
Il termine per la contestazione decorre tenendo conto anche del tempo ragionevolmente necessario a valutare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito; la congruità di tale durata è un apprezzamento di merito non sindacabile in Cassazione se motivato.
art. 11, L. n. 689/1981
L’opposizione a ordinanza-ingiunzione non è un’impugnazione dell’atto, ma introduce una cognizione piena sul fondamento della pretesa sanzionatoria, sicchè il giudice di merito ha il potere-dovere di esaminare l’intero rapporto, compresa la determinazione dell’entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, con apprezzamento discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se motivato e immune da errori giuridici.
Nel giudizio di opposizione il giudice esamina l'intero rapporto sanzionatorio e determina l'entità della sanzione secondo i criteri legali; la valutazione discrezionale è sottratta al sindacato di legittimità se motivata e priva di errori di diritto.
art. 18, L. n. 689/1981
La disposizione è richiamata nel motivo, ma la Corte fonda la propria decisione sulla cognizione piena conseguente all'opposizione e sui criteri dell'art. 11, senza enunciare un'interpretazione autonoma dell'art. 18.
art. 5, comma 1, D.L. n. 143/1991, conv. in L. n. 197/1991
Nella specie, il D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 1, conv. L. n. 197 del 1991, pro tempore vigente, prevedeva una sanzione compresa tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito.
La disposizione prevedeva per l'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato; il testo non formula una distinta interpretazione della disposizione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
La disposizione è richiamata ai fini della quantificazione dell'ulteriore contributo unificato, senza una distinta interpretazione.
Massime di principio
- Il divieto di trasferimento di denaro contante senza il tramite di intermediari abilitati riguarda ogni passaggio, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per integrare l'illecito è sufficiente la partecipazione alla traditio, senza necessità che il partecipante acquisisca il possesso o la disponibilità finale della somma.
- La buona fede può escludere la responsabilità per illecito amministrativo soltanto quando elementi positivi estranei all'autore abbiano ingenerato il convincimento della liceità e reso inevitabile la condotta nonostante l'ordinaria diligenza; incombe sull'opponente la prova di tali elementi.
- Per valutare la tempestività della contestazione amministrativa occorre considerare anche il tempo ragionevolmente necessario per accertare e valutare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, in relazione alla complessità del caso; la valutazione di merito, se motivata, non è sindacabile in Cassazione.
- L'opposizione a ordinanza-ingiunzione introduce una cognizione piena sul rapporto sanzionatorio e attribuisce al giudice il potere-dovere di rideterminare la sanzione secondo i criteri legali; la relativa valutazione discrezionale non è sindacabile in Cassazione se motivata e immune da errori di diritto.
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