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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8776/2020 del 12/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte opponente)

La controversia

Nel procedimento penale in cui il ricorrente era indagato, il pubblico ministero aveva liquidato il compenso al consulente tecnico, il quale si era avvalso, previa autorizzazione, di un laboratorio specializzato per analisi chimiche su campioni relativi alla presenza di amianto. Il rappresentante della società propose opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l’attività peritale fosse viziata e inutilizzabile, che il compenso fosse eccessivo e che le spese del laboratorio dovessero essere liquidate secondo le tariffe applicabili. Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 4 novembre 2015, rigettò l’opposizione: ritenne estranee al giudizio di opposizione le contestazioni sull’utilizzabilità e sul merito della consulenza e non sindacabili le spese effettivamente sostenute in assenza di parametri legali. Con il primo motivo il ricorrente denunciò la violazione dell’art. 170, sostenendo che i vizi dell’attività del consulente incidessero sulla liquidazione del compenso. Con il secondo motivo denunciò la violazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 150/2011, lamentando l’omesso esame delle prove e dei fatti dedotti e la qualificazione come nuove delle precisazioni contenute nelle memorie. Con il terzo motivo denunciò la violazione dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, contestando l’affermazione secondo cui non esisterebbe una norma che imponga di riferire a tariffe le spese rimborsabili; richiamò, in particolare, la disciplina delle spese per i professionisti dei quali il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi e le tariffe del D.M. 30 maggio 2002.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, rigettato il primo e il secondo e cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto. Ha ritenuto che il costo delle analisi chimiche eseguite dal laboratorio, il cui impiego era stato autorizzato, costituisse compenso per l’opera di un professionista utilizzato dal consulente e ricadesse nell’art. 56 del D.P.R. n. 115/2002. Tale disposizione impone che la liquidazione avvenga secondo le tabelle richiamate dall’art. 50 del medesimo decreto e le tariffe del D.M. 30 maggio 2002, con individuazione dell’onorario a tempo, fisso o variabile, secondo la riconducibilità dell’attività alle fattispecie tariffarie. Il primo motivo è stato respinto perché prospettava una tesi alternativa a quella del Tribunale: le contestazioni sulla validità e sull’utilità processuale della consulenza spettano al giudice del procedimento nel quale essa è stata svolta, non al giudice dell’opposizione alla liquidazione. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico, non essendo precisato quale domanda originaria fosse stata soltanto specificata né quali elementi fossero stati aggiunti; la Corte ha inoltre ribadito che il procedimento ha natura impugnatoria e che il thema decidendum resta fissato dal ricorso introduttivo, senza applicazione delle scansioni dell’art. 183 c.p.c. La causa è stata rinviata a un diverso magistrato del Tribunale di Catania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 56 D.P.R. n. 115/2002

    Difatti il rimborso delle spese sopportate dal consulente tecnico, nel dar esecuzione all’incarico affidato dal Giudice o dal PM, risulta disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, che prevede l’integrale rimborso delle spese sopportate per l’espletamento dell’incarico ed il rimborso delle spese, sopportate per avvalersi del l’opera d’altri professionisti il cui utilizzo è stato autorizzato dal Giudice, mediante l’utilizzo delle tabelle ex art. 50 medesimo D.P.R.

    Le spese sostenute dal consulente per avvalersi di un professionista autorizzato sono liquidabili ai sensi dell’art. 56, secondo le tabelle richiamate dall’art. 50 del D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 50 D.P.R. n. 115/2002

    Difatti il rimborso delle spese sopportate dal consulente tecnico, nel dar esecuzione all’incarico affidato dal Giudice o dal PM, risulta disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, che prevede l’integrale rimborso delle spese sopportate per l’espletamento dell’incarico ed il rimborso delle spese, sopportate per avvalersi del l’opera d’altri professionisti il cui utilizzo è stato autorizzato dal Giudice, mediante l’utilizzo delle tabelle ex art. 50 medesimo D.P.R.

    Le tabelle dell’art. 50 costituiscono il parametro di liquidazione delle spese per l’opera dei professionisti dei quali il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi.

  • D.M. 30 maggio 2002

    Ha dunque errato il Tribunale di Catania ad affermare l’inesistenza di norma che imponga il riferimento a tariffari, posto che detta norma esiste e richiede che anche l’opera prestata dal professionista, della cui opera s’è avvalso il consulente d’ufficio, sia compensata secondo le tariffe ex D.M. 30 maggio 2002, con onorari a tempo, fissi o variabili in relazione alla possibilità di inquadrare l’opera prestata entro una delle specifiche fattispecie descritte nel citato D.M. ovvero no.

    L’opera del professionista utilizzato dal consulente d’ufficio deve essere compensata secondo le tariffe del decreto, individuando l’onorario a tempo, fisso o variabile in base alla riconducibilità dell’attività alle fattispecie tariffarie.

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    Tale tesi si contrappone a quella illustrata dal Tribunale etneo, secondo la quale dette questioni sono di cognizione del Giudice del merito del procedimento penale o civile, nel cui ambito è stata espletata la consulenza,per altro tesi conforme all’insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n. 3004/14, Cass. sez. 2 n. 3024/11, Cass. sez. 2 n. 7499/06.

    Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso non si decidono le questioni sulla validità o sull’utilizzabilità processuale della consulenza, che spettano al giudice del procedimento nel cui ambito essa è stata svolta.

  • art. 15 D.P.R. n. 150/2011

    Inoltre va ribadito che il procedimento D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 15 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ha natura impugnatoria, sicchè il petitum rimane cristallizzato in diretta dipendenza delle doglianze mosse con il ricorso, poichè ha ad oggetto un provvedimento emesso dal Giudice.

    Il procedimento di opposizione ha natura impugnatoria e il petitum resta delimitato dalle doglianze formulate nel ricorso introduttivo.

  • art. 3, comma 1, D.P.R. n. 150/2011

    Difatti espressamente il D.P.R. n. 150 del 2011, art. 3, comma 1, esclude l’applicazione delle norme dell’art. 702 ter c.p.c., ex commi 2 e 3, ossia la facoltà del Giudice di procedere alla trattazione secondo il rito ordinario, assegnando alle parti i termini ex art. 183 c.p.c..

    Nel procedimento speciale non opera la facoltà di passare alla trattazione ordinaria con assegnazione dei termini previsti dall’art. 183 c.p.c.; il thema decidendum rimane quindi fissato dal ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • Nell’opposizione alla liquidazione del compenso del consulente tecnico, le contestazioni relative alla validità, ai vizi di merito o all’utilizzabilità processuale dell’elaborato devono essere sottoposte al giudice del procedimento in cui la consulenza è stata espletata, non al giudice dell’opposizione alla liquidazione.
  • Il procedimento di opposizione disciplinato dall’art. 15 del D.P.R. n. 150/2011 e dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ha natura impugnatoria: il thema decidendum e il petitum sono delimitati dalle doglianze contenute nel ricorso introduttivo e non possono essere ampliati mediante deduzioni formulate nel corso della trattazione.
  • Le spese per l’opera di un professionista del quale il consulente tecnico sia stato autorizzato ad avvalersi devono essere liquidate secondo l’art. 56 del D.P.R. n. 115/2002, mediante i parametri tariffari richiamati dall’art. 50 e le tariffe del D.M. 30 maggio 2002; l’onorario va individuato secondo la natura dell’attività e la sua riconducibilità alle fattispecie tariffarie.
  • Una censura in cassazione che denuncia l’omesso esame di deduzioni o la loro erronea qualificazione come nuove è aspecifica se il ricorrente non individua la domanda già proposta e non riproduce gli elementi asseritamente aggiunti, necessari a consentire il controllo della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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