Cassazione Civile, Sentenza n. 8789/2020 del 12/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinataria sanzione)
La controversia
Il 10 marzo 2008 il Ministero dell’Economia e delle Finanze emetteva nei confronti della ricorrente, quale legale rappresentante di una società, un decreto dirigenziale che irrogava una sanzione di Euro 863.248,00 per trasferimenti di denaro contante oltre soglia, effettuati senza il tramite di intermediari abilitati nel periodo 1999-2002. Durante il giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, il Ministero emetteva un secondo decreto, rideterminando la sanzione in Euro 530.467,00, sul presupposto che la ricorrente fosse stata legale rappresentante soltanto dal 2001. Il Tribunale accoglieva l’opposizione; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1081 depositata il 13 luglio 2017, accoglieva invece il gravame ministeriale e confermava il decreto originario come modificato dal secondo. In cassazione la ricorrente proponeva sette motivi: 1) prescrizione quinquennale del diritto alla sanzione, dedotta tramite il riferimento all’inefficacia di eventuali atti interruttivi; 2) erronea interpretazione del secondo decreto come integrativo, anziché sostitutivo e integralmente annullatorio del primo; 3) mancata ricostruzione del fascicolo di primo grado, smarrito, che conteneva il secondo decreto; 4) e 5) contestazione dell’accertamento degli illeciti trasferimenti oltre soglia e dell’attribuzione della responsabilità personale, con censure concernenti prova, onere della prova e valutazione degli elementi contabili; 6) apparenza della motivazione sulla misura della sanzione; 7) illegittima liquidazione delle spese di primo grado anche per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, alle quali la difesa erariale non aveva partecipato.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il settimo motivo e ha rigettato tutti gli altri. Ha ritenuto che la prescrizione non fosse stata eccepita in modo non equivoco: il richiamo incidentale e ipotetico a eventuali atti interruttivi non manifestava chiaramente la volontà di sollevare l’eccezione e non consentiva di individuare con certezza il thema disputandum. Ha giudicato plausibile, e non viziata da errori di diritto, l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui il secondo decreto integrava il primo, modificandone la base di calcolo senza privare di oggetto l’opposizione. Il motivo sul fascicolo smarrito è stato dichiarato inammissibile perché non era stato indicato un concreto pregiudizio difensivo: il decreto era rimasto oggetto pacifico del contraddittorio e il suo contenuto era stato trascritto nel ricorso. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito; la valutazione si fondava sulle verifiche della Guardia di Finanza su fatture e scritture contabili, sulla mancata specifica contestazione dei pagamenti e sull’assenza di documentazione idonea a tracciare la regolarità della provvista. La Corte ha inoltre richiamato che il divieto riguarda il passaggio di denaro a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, che è sufficiente la traditio e che il superamento della soglia può risultare anche da trasferimenti frazionati funzionali a un’operazione complessiva. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile: la sanzione era stata applicata nella misura del 5%, entro la forbice edittale dall’1% al 40% e non distante dal minimo, e la ricorrente non aveva indicato quale criterio legale avrebbe imposto un importo ancora inferiore; la determinazione della misura rientrava nella discrezionalità del giudice di merito. Il settimo motivo è stato accolto perché il compenso era stato liquidato anche per fasi processuali alle quali la difesa erariale non aveva partecipato, in violazione dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale statuizione e la Corte ha deciso nel merito, eliminando dalla liquidazione delle spese di primo grado le voci relative alla fase istruttoria e/o di trattazione e alla fase decisionale. È stata confermata per il resto la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza d’appello. Per il giudizio di cassazione, la ricorrente è stata condannata a rifondere al Ministero i quattro quinti delle spese, con compensazione del quinto residuo; spese liquidate, per l’intero, in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 2934 c.c.
La norma è indicata tra quelle invocate con il motivo sulla prescrizione, ma la decisione non ne sviluppa un’applicazione o interpretazione autonoma.
art. 28 L. n. 689/1981
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’eccezione di prescrizione, sebbene non richieda formule sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di eccepire.
L’eccezione di prescrizione non richiede formule predeterminate, ma deve esprimere in modo inequivoco la volontà della parte di avvalersi della prescrizione; una deduzione ambigua o ipotetica non è sufficiente.
art. 21-nonies L. n. 241/1990
La norma è menzionata tra quelle invocate per sostenere l’effetto sostitutivo del secondo decreto, ma la Corte decide la censura applicando i criteri di sindacato sull’interpretazione dell’atto amministrativo.
artt. 1362 e 1366 c.c.
Nella specie, il giudice d’appello ha interpretato i decreti dirigenziali succedutisi come l’uno integrativo dell’altro, ciò plausibilmente desumendo dalla riproduzione nel secondo decreto di intere parti del primo, salva la riduzione dell’entità della sanzione.
L’interpretazione degli atti amministrativi compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se è plausibile e non viola specificamente i criteri legali di ermeneutica; il secondo decreto può essere qualificato come integrativo del primo quando ne riproduca le parti non modificate e ridetermini la sola base di calcolo.
art. 97 Cost.
La norma è richiamata fra quelle dedotte dalla ricorrente, ma non è oggetto di autonoma interpretazione o applicazione nella decisione.
art. 1, comma 1, D.L. n. 143/1991, convertito dalla L. n. 197/1991
Invero, il divieto di trasferimento di denaro contante senza tramite di intermediari abilitati, sancito dal D.L. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv. L. n. 197 del 1991 (oggi D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 1), riguarda il passaggio di denaro “a qualsiasi titolo tra soggetti diversi”, sicchè, ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente la semplice traditio, irrilevante la finale disponibilità della somma e la liceità del negozio sottostante alla consegna.
L’illecito si perfeziona con il trasferimento materiale di denaro contante oltre soglia tra soggetti diversi senza intermediario abilitato; non rilevano la successiva disponibilità della somma né la liceità del rapporto sottostante.
art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007
Invero, il divieto di trasferimento di denaro contante senza tramite di intermediari abilitati, sancito dal D.L. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv. L. n. 197 del 1991 (oggi D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 1), riguarda il passaggio di denaro “a qualsiasi titolo tra soggetti diversi”, sicchè, ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente la semplice traditio, irrilevante la finale disponibilità della somma e la liceità del negozio sottostante alla consegna.
La disposizione, richiamata quale disciplina oggi vigente del divieto, considera illecito il passaggio di denaro contante a qualsiasi titolo tra soggetti diversi senza il tramite di intermediari abilitati; è sufficiente la consegna materiale.
art. 23 L. n. 689/1981
La norma è menzionata tra quelle invocate nei motivi sulla prova, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Le norme sono indicate tra quelle invocate con i motivi sulla valutazione delle prove; la Corte dichiara inammissibili le censure perché mirano a una nuova valutazione del merito, senza elaborare una distinta interpretazione delle disposizioni.
art. 2697 c.c.
La disposizione è richiamata tra le norme invocate in tema di prova e responsabilità, ma la Corte non formula un principio autonomo sul riparto dell’onere probatorio.
art. 2709 c.c.
La norma è menzionata tra quelle invocate con il quinto motivo, senza essere autonomamente applicata o interpretata dalla Corte.
art. 5, comma 1, D.L. n. 143/1991, convertito dalla L. n. 197/1991
Il D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 1, conv. L. n. 197 del 1991, pro tempore vigente, prevedeva una sanzione compresa tra 1% ed il 40% dell’importo trasferito.
La sanzione amministrativa poteva essere determinata entro la forbice dall’1% al 40% dell’importo trasferito; la misura concreta, se rispettati i limiti edittali e risultante una valutazione globale della gravità, è rimessa al giudice di merito.
art. 11 L. n. 689/1981
La ricorrente non specifica quale criterio – tra quelli elencati dalla L. n. 689 del 1981, art. 11 (gravità della violazione, ravvedimento operoso, personalità e condizioni economiche dell’autore) – avrebbe dovuto condurre il Ministero, prima, e la Corte d’appello, poi, ad un’opzione ancora più tenue verso il minimo edittale.
I criteri di commisurazione comprendono gravità della violazione, ravvedimento operoso, personalità e condizioni economiche dell’autore; la censura sulla misura deve indicare concretamente quale criterio avrebbe imposto una diversa quantificazione.
art. 91 c.p.c.
La norma è invocata nel motivo sulle spese, ma la statuizione di accoglimento è fondata specificamente sulla disciplina dei compensi professionali per le fasi effettivamente svolte.
artt. 1, 2 e 4 D.M. n. 55/2014
Il controricorso nulla obietta in ordine ai limiti di partecipazione della difesa erariale nel giudizio di primo grado, sicchè la liquidazione del compenso per fasi non partecipate viola il D.M. n. 55 del 2014, art. 4.
Il compenso professionale non può essere liquidato per fasi processuali alle quali la parte o il suo difensore non abbia partecipato.
Massime di principio
- L’eccezione di prescrizione, pur non soggetta a formule sacramentali, deve manifestare in modo non equivoco la volontà di avvalersene; un riferimento meramente incidentale e ipotetico a eventuali atti interruttivi non è sufficiente, anche per consentire alla controparte di individuare il thema disputandum e predisporre la difesa.
- L’interpretazione degli atti amministrativi effettuata dal giudice di merito è sindacabile in cassazione soltanto in presenza di specifiche violazioni dei criteri legali di ermeneutica; è sufficiente che la ricostruzione adottata sia plausibile, anche se non costituisce l’unica o la migliore interpretazione astrattamente possibile.
- La denuncia di un vizio processuale non tutela un interesse astratto alla regolarità del procedimento: chi ricorre deve indicare il concreto pregiudizio difensivo derivato dal vizio. Lo smarrimento di un documento non giustifica di per sé la cassazione se il documento è rimasto oggetto pacifico del contraddittorio e il suo contenuto è comunque disponibile alle parti.
- Il divieto di trasferimento di contante oltre soglia senza intermediari abilitati riguarda il passaggio di denaro, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; ai fini dell’illecito è sufficiente la traditio, senza che rilevino la disponibilità finale della somma o la liceità del negozio sottostante.
- Il superamento della soglia di trasferimento del contante può realizzarsi anche mediante più pagamenti frazionati, quando i singoli trasferimenti siano funzionali a un’operazione complessiva.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove in sostituzione di quella riservata al giudice di merito; la censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira a tale rivalutazione è inammissibile.
- La determinazione della sanzione amministrativa entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la commisura alla gravità concreta dell’illecito; non è tenuto a specificare singolarmente i criteri seguiti se dal complesso della motivazione risulta compiuta una valutazione globale. La censura deve indicare in concreto quale criterio avrebbe imposto una diversa misura.
- Nella liquidazione delle spese, non possono essere riconosciuti compensi per fasi processuali alle quali il difensore della parte non abbia partecipato.
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