Cassazione Civile, Ordinanza n. 35516/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva rigettato l'appello del professionista e quindi mantenuto la revoca del decreto ingiuntivo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento del compenso relativo a prestazioni rese nell'ambito di un progetto di potenziamento di un impianto di depurazione, in particolare per uno studio di impatto ambientale. Gli originari ingiunti hanno proposto opposizione sostenendo, da un lato, che il professionista non avesse le competenze necessarie per l'elaborato affidatogli e, dall'altro, che il soggetto obbligato al pagamento fosse l'ente locale competente. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato la revoca del decreto. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) errore percettivo del giudice di merito per non avere considerato prodotta una delibera regionale; (2) erronea ripartizione dell'onere della prova, poiché la Corte territoriale avrebbe richiesto al creditore la prova dell'avveramento della condizione da cui dipendeva il compenso, cioè l'effettiva erogazione del finanziamento; (3) omessa considerazione della non contestazione relativa alla deliberazione di finanziamento; (4) censura sulle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e perché, al più, il vizio avrebbe natura revocatoria; il secondo e il terzo inammissibili perché la prova dell'avveramento della condizione sospensiva grava su chi afferma il verificarsi dell'evento costitutivo del diritto; il quarto inammissibile perché le spese erano state regolate secondo soccombenza.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
La causa è stata decisa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, che la Corte ha condiviso.
L'onere di provare il fatto costitutivo del diritto al compenso grava su chi lo allega e lo fa valere in giudizio.
La fictio di avveramento della condizione non esonera la parte interessata dall'allegazione e prova del fatto costitutivo, nei limiti richiamati dalla giurisprudenza citata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per calcolare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, richiamato per relationem dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Quando il diritto azionato è subordinato a una condizione sospensiva, la prova dell'avveramento della condizione grava sulla parte che afferma il sorgere del diritto e ne pretende l'adempimento.
- La deduzione di un errore percettivo del giudice di merito richiede specificità e puntuale indicazione dell'atto asseritamente trascurato e del momento della sua produzione; in difetto, la censura è inammissibile.
- La mancata contestazione di un fatto non può supplire alla prova di un evento diverso e ulteriore che costituisca il vero presupposto del diritto azionato.
- La censura sulle spese è inammissibile quando il giudice di merito le abbia poste a carico della parte soccombente in applicazione del principio generale di soccombenza.
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