Parere n. 1334/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 marzo 2023 di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione dirigenziale del 14 marzo 2023 di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e di concessione dell’equo indennizzo
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia indicata negli atti come "malattia da -OMISSIS- a cui si associano aspetti istologici compatibili con -OMISSIS-". Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere, travisamento dei fatti, incompletezza dell’istruttoria, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e lesione del diritto di difesa, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe considerato la documentazione comprovante il nesso causale con il servizio. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001 per mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento. In replica alla relazione ministeriale, ha contestato anche la mancata trasmissione di alcuni documenti e la qualificazione della domanda come riferita ai benefici per le vittime del dovere anziché all’equo indennizzo. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per il carattere non definitivo dell’atto impugnato e ne ha comunque sostenuto l’infondatezza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento, prescindendo dalla questione preliminare relativa alla definitività dell’atto. Il primo motivo è stato respinto perché il ricorrente non ha fornito la prova di un nesso causale concreto, specifico e qualificato tra la patologia e l’attività di servizio, essendosi limitato a richiamare condizioni lavorative ordinarie e comuni alla generalità del personale, senza allegare episodi eccezionalmente gravosi o specifici traumatismi locali. Il parere del Comitato di verifica, fondato sulla natura costituzionale dell’affezione, è stato ritenuto motivato e non manifestamente illogico, arbitrario, irragionevole o affetto da travisamento. Il secondo motivo è stato respinto perché i termini previsti dal d.P.R. n. 461/2001 sono ordinatori e il loro decorso non priva l’amministrazione del potere di provvedere né determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale. È stata inoltre esclusa una lesione del diritto di difesa: il ricorrente ha ricevuto gli atti del Comitato di verifica e non ha esercitato ritualmente l’accesso ai documenti asseritamente mancanti, mentre il ricorso straordinario non è sede idonea per contestare autonomamente un diniego di accesso. Il parere conclusivo è quindi di rigetto del ricorso.
Osservazioni
Nesso causale tra infermità e servizio
Il ricorrente deve provare tutti gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Non sono sufficienti condizioni lavorative generiche e comuni alla maggioranza del personale, quali turni notturni, attività esterna, responsabilità dei servizi o ordinari sforzi psicofisici; occorre l’allegazione e la prova di attività specifiche, episodi particolarmente gravosi, eccezionali o esorbitanti dai normali compiti d’istituto.
Valutazione medico-legale del nesso eziologico
Il rapporto causa-effetto deve risultare con consistente certezza sul piano medico-legale e tecnico-amministrativo, mediante una verifica caratterizzata da certezza o almeno da elevata credibilità logica e razionale della rilevanza eziologica assorbente o preponderante del servizio. Non è sufficiente una mera possibile valenza patogenetica e non opera la presunzione fondata sul principio di equivalenza delle condizioni di cui all’art. 41 c.p., applicabile alla diversa materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Termini del procedimento ex d.P.R. n. 461/2001
I termini di 120 e 100 giorni previsti dal d.P.R. n. 461/2001 per la definizione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo hanno natura ordinatoria. Il loro superamento non determina la perdita del potere amministrativo né vizia, per ciò solo, il provvedimento finale.
Mancata ostensione documentale e diritto di difesa
Il ricorso straordinario non è sede per contestare autonomamente un diniego di accesso ai documenti. La lesione del diritto di difesa non è configurabile quando l’interessato abbia ricevuto gli atti essenziali del Comitato di verifica e non abbia presentato una rituale richiesta di accesso, né abbia formalmente contestato il diniego di ostensione dei documenti asseritamente mancanti.
Norme richiamate
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, art. 2, comma 1
La disposizione pone a carico dell’interessato l’allegazione e la prova degli elementi di fatto sottesi alla domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, art. 14, comma 3
I termini per la conclusione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio e di contestuale pronuncia sull’equo indennizzo sono ordinatori e il loro superamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere né vizia, di per sé, il provvedimento finale.
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Il richiamo alla motivazione del provvedimento è stato esaminato in relazione alla censura di insufficiente considerazione della documentazione, ritenuta infondata alla luce della motivazione del Comitato di verifica.
Il principio dell’equivalenza delle condizioni non è applicabile, secondo il parere, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9
Il ricorso straordinario è considerato rimedio esperibile contro il provvedimento impugnato; il testo non sviluppa ulteriormente la disciplina dell’alternatività.
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2
Ricorrono i presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5 e 6
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’interessato deve provare il nesso causale tra l’infermità e specifiche modalità di svolgimento del servizio; il semplice richiamo a condizioni lavorative ordinarie e generalizzate non è sufficiente.
- Il nesso eziologico tra attività di servizio e infermità deve essere accertato con certezza o almeno con elevato grado di credibilità logica e razionale circa il carattere assorbente o preponderante del servizio nella genesi della patologia; non è sufficiente una mera possibilità patogenetica.
- Nel riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non opera automaticamente il principio dell’equivalenza delle condizioni previsto dall’art. 41 c.p. per la diversa materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
- I termini procedimentali previsti dal d.P.R. n. 461/2001 per la definizione della domanda di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo hanno natura ordinatoria: il loro superamento non determina decadenza dal potere né illegittimità automatica del provvedimento tardivo.
- La contestazione della mancata ostensione di documenti deve essere proposta mediante l’ordinario strumento di tutela dell’accesso e non può essere introdotta autonomamente nel ricorso straordinario, soprattutto quando l’interessato abbia ricevuto gli atti essenziali e non abbia esercitato ritualmente il diritto di accesso.
Rigetto del ricorso straordinario sulla dipendenza da causa di servizio
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un brigadiere capo in congedo della Guardia di Finanza contro il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’economia e delle finanze. Il ricorrente ha impugnato il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia indicata negli atti come "malattia da -OMISSIS- a cui si associano aspetti istologici compatibili con -OMISSIS-", nonché della conseguente concessione dell’equo indennizzo.
Premesse procedimentali
La domanda era stata esaminata dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli e dal Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio. Quest’ultimo, richiamando le valutazioni mediche, ha escluso il nesso con il servizio, ritenendo l’affezione di natura costituzionale, collegata a caratteristiche anatomiche e funzionali dell’apparato interessato e non suscettibile di essere nocivamente influenzata dal servizio in assenza di specifici traumatismi locali comprovati.
Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il provvedimento non fosse definitivo e fosse impugnabile in via gerarchica. La Sezione ha tuttavia deciso di esaminare il merito, ritenendo il ricorso comunque infondato.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha denunciato:
- eccesso di potere, travisamento dei fatti e incompletezza dell’istruttoria;
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 97 e 24 Cost. e del diritto di difesa;
- violazione dell’art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001 per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- mancata trasmissione di alcuni documenti indicati come rilevanti;
- errata qualificazione della domanda amministrativa come diretta a ottenere benefici per le vittime del dovere anziché l’equo indennizzo.
Contraddittorio e documentazione
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, rilevando che il ricorrente aveva potuto replicare alle deduzioni dell’amministrazione.
Quanto alla mancata ostensione di alcuni documenti, il Consiglio di Stato ha osservato che il ricorso straordinario non è la sede per contestare il diniego di accesso. Inoltre, non risultava che il ricorrente avesse formulato una rituale richiesta di accesso ai documenti asseritamente mancanti e avesse poi contestato formalmente l’eventuale diniego. Il ricorrente aveva comunque ricevuto gli atti del Comitato di verifica, rispetto ai quali aveva avuto la possibilità di esercitare il diritto di accesso.
Prova del nesso causale
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui spetta al ricorrente dimostrare il nesso causale tra infermità e attività di servizio, fornendo la prova di tutti gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva richiamato soltanto condizioni lavorative comuni alla maggioranza del personale della Guardia di Finanza, quali:
- lo svolgimento di turni notturni;
- l’attività prestata all’esterno;
- la responsabilità connessa ai vari servizi;
- gli sforzi psicofisici ordinariamente richiesti.
Secondo il Consiglio di Stato, tali elementi non dimostravano lo svolgimento di attività specifiche o di episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto.
Il parere ha richiamato Cons. Stato, sez. II, 4 ottobre 2022, n. 8464, secondo cui il rapporto causa-effetto deve essere individuato con consistente certezza sul piano medico-legale e tecnico-amministrativo. Non è sufficiente una possibile valenza patogenetica del servizio, ma occorre la verifica, con certezza o almeno con alto grado di credibilità logica e razionale, che il servizio abbia avuto un ruolo eziologicamente assorbente o almeno preponderante nella genesi della patologia.
La Sezione ha inoltre escluso il ricorso a presunzioni e ha precisato che non trova applicazione, in questa materia, il principio dell’equivalenza delle condizioni previsto dall’art. 41 c.p. per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Valutazione del parere medico-amministrativo
Il Comitato di verifica aveva escluso il nesso causale ritenendo la patologia di natura costituzionale e non influenzabile nocivamente dal servizio, in assenza di specifici ed efficienti traumatismi locali.
La Sezione ha ritenuto tale valutazione motivata e non censurabile, poiché il ricorrente non aveva dimostrato che fosse manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o fondata su un travisamento dei fatti. Il primo motivo di ricorso è stato pertanto respinto.
Termini del procedimento
Il ricorrente aveva sostenuto che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro 120 giorni dalla domanda del 29 novembre 2014 o, comunque, entro 100 giorni dalla trasmissione della documentazione all’ufficio competente del Ministero.
Il Consiglio di Stato ha qualificato tali termini come ordinatori, non perentori. Il loro decorso non priva l’amministrazione del potere di provvedere e non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale. A sostegno di tale conclusione è stata richiamata Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2025, n. 2336. Anche il secondo motivo è stato quindi respinto.
Conclusione
La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere rigettato. Il rigetto si fonda sull’insufficiente prova del nesso causale, sulla non manifesta illogicità della valutazione del Comitato di verifica, sulla natura ordinatoria dei termini procedimentali e sull’assenza di una comprovata lesione del diritto di difesa connessa alla mancata trasmissione di alcuni documenti.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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