Parere n. 1339/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento del del 6 febbraio 2014, con il quale il comune di -OMISSIS-, preso atto dei provvedimenti assunti dal giudice civile, ordinava la rimozione dei "manufatti di cantiere" presenti presso l'immobile oggetto d'intervento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale del 6 febbraio 2014 che ordinava la rimozione dei manufatti di cantiere presenti presso l’immobile oggetto di un intervento edilizio
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, proprietario esclusivo del sottotetto di un edificio, aveva ottenuto un permesso di costruire per il recupero abitativo del sottotetto e aveva successivamente presentato un’istanza di proroga del termine di fine lavori e una D.I.A. in variante sostanziale. I lavori erano stati tuttavia sospesi in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale civile, adottata nell’ambito di un’azione di danno temuto promossa dai condomini per il rischio di collasso dell’edificio. Il Comune, preso atto dei provvedimenti del giudice civile, aveva ordinato la rimozione dei manufatti di cantiere. Il ricorrente ha dedotto l’incompetenza del responsabile del procedimento, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’insussistenza dei presupposti dell’ordine, sostenendo che il termine per l’esecuzione dei lavori fosse sospeso per factum principis e che il provvedimento comunale non indicasse ragioni di illegittimità dell’intervento edilizio estranee alla lite privatistica.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse. L’ordinanza del Tribunale civile aveva inibito la realizzazione dell’opera e i suoi effetti permanevano, sicché i lavori edilizi non erano mai iniziati. Il Comune si era limitato a prendere atto dello stato di fatto e degli effetti inibitori del provvedimento giudiziario, ordinando la rimozione delle strutture temporanee strumentali alla realizzazione dei lavori, senza annullare d’ufficio né revocare il titolo edilizio. Il pregiudizio lamentato dal ricorrente era quindi imputabile alle statuizioni del giudice civile e non all’atto comunale impugnato. Anche l’eventuale annullamento del provvedimento comunale non avrebbe consentito al ricorrente di riprendere i lavori, con conseguente assenza di un’utilità pratica, diretta e immediata derivante dall’accoglimento del ricorso.
Osservazioni
Interesse a ricorrere
Il ricorso straordinario è inammissibile quando l’annullamento dell’atto impugnato non può procurare al ricorrente alcuna utilità pratica, diretta e immediata.
Imputabilità del pregiudizio
Il pregiudizio alle aspettative edilizie del ricorrente deriva dall’ordinanza del giudice civile, che ha inibito la realizzazione dell’opera, e non dal provvedimento comunale che si è limitato a prenderne atto e a ordinare la rimozione dei manufatti temporanei.
Mancata incidenza sul titolo edilizio
L’atto comunale non ha annullato in autotutela né revocato il permesso di costruire; esso ha disposto esclusivamente la rimozione delle strutture temporanee di cantiere.
Norme richiamate
legge regionale n. 24/2001
recupero dei sottotetti ai fini abitativi
La legge regionale è richiamata quale base normativa dell’intervento edilizio progettato dal ricorrente.
d.P.R. 1199/1971
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso straordinario è esaminato secondo la disciplina del rimedio giustiziale; il parere conclude per l’inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario sussiste interesse a ricorrere solo quando l’eventuale annullamento dell’atto impugnato può determinare un’utilità concreta, attuale, diretta e immediata per il ricorrente.
- È inammissibile il ricorso contro un atto amministrativo meramente ricognitivo o consequenziale quando il pregiudizio lamentato deriva direttamente da una statuizione giurisdizionale autonoma e tuttora efficace.
- L’annullamento di un provvedimento comunale che ordina la rimozione di strutture temporanee di cantiere non offre utilità pratica se la realizzazione dell’intervento edilizio resta comunque impedita da un ordine giudiziale non rimosso.
- La mera incidenza dell’atto amministrativo sulle aspettative edilizie non è sufficiente a fondare l’interesse a ricorrere quando l’amministrazione non ha annullato né revocato il titolo edilizio e si è limitata a prendere atto di una situazione impeditiva determinata aliunde.
Ordine comunale di rimozione dei manufatti di cantiere e interesse al ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un proprietario di sottotetto contro il provvedimento comunale che aveva ordinato la rimozione dei manufatti di cantiere presenti presso l’immobile interessato da un intervento di recupero abitativo.
Premesse e vicenda edilizia
Il ricorrente aveva presentato un progetto per il recupero del sottotetto ai fini abitativi, ai sensi della legge regionale n. 24/2001, ottenendo il permesso di costruire n. 74 del 18 aprile 2007. I lavori erano stati avviati il 3 marzo 2008.
L’attività edilizia era stata però sospesa in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale civile del 3 settembre 2003, adottata nell’ambito di un’azione di danno temuto promossa dai condomini per il rischio di collasso dell’edificio. Il ricorrente aveva successivamente ottenuto una proroga del termine per la conclusione dei lavori e presentato una D.I.A. in variante sostanziale, volta ad aumentare da tre a quattro le unità immobiliari e a modificare la distribuzione interna.
Provvedimento comunale impugnato
Il 6 febbraio 2014 il Comune, preso atto dei provvedimenti adottati dal giudice civile, aveva ordinato la rimozione dei manufatti di cantiere presenti presso l’immobile.
Dalla nota comunale acquisita nel corso dell’istruttoria è emerso che l’intervento edilizio non era stato attuato in conseguenza dell’accoglimento dell’azione di danno temuto. Il Comune non aveva annullato d’ufficio né revocato il permesso di costruire, ma si era limitato a prendere atto della situazione esistente e a disporre la rimozione delle strutture temporanee strumentali all’esecuzione dei lavori.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- l’incompetenza del responsabile del procedimento, asseritamente privo della qualifica dirigenziale;
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- l’insussistenza dei presupposti per l’ordine di rimozione, sostenendo che il termine per l’esecuzione dei lavori fosse sospeso per factum principis a causa dell’ordine giudiziale;
- l’assenza, nel provvedimento comunale, di ragioni di illegittimità dell’intervento edilizio estranee alla lite privatistica.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione non ha esaminato nel merito i singoli motivi, ritenendo preliminarmente il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
L’ordinanza del Tribunale civile aveva inibito la realizzazione dell’opera e i suoi effetti permanevano. Pertanto, anche in caso di annullamento del provvedimento comunale, il ricorrente non avrebbe potuto riprendere i lavori, poiché l’impedimento derivava dall’ordine giudiziale non rimosso.
Il pregiudizio lamentato non era quindi imputabile all’atto comunale, il quale aveva natura meramente ricognitiva e consequenziale rispetto alla situazione determinata dal giudice civile. L’amministrazione non aveva inciso sul titolo edilizio mediante annullamento d’ufficio o revoca, ma aveva disposto soltanto la rimozione dei manufatti temporanei di cantiere.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. L’eventuale annullamento dell’atto comunale non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta, attuale, diretta e immediata per il ricorrente, poiché la realizzazione dell’intervento restava comunque impedita dall’ordinanza del giudice civile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 29 lug 2026Parere n. 191/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 29 lug 2026Parere n. 1334/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 lug 2026Parere n. 1335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 lug 2026Parere n. 1336/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 lug 2026Parere n. 1337/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 lug 2026Parere n. 1338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →