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Parere

Parere n. 1338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario per l’annullamento della determina n. M_D AB05933 REG2024 0293852 del 15 maggio 2024 della Direzione Generale per il Personale Militare, notificata all’interessato il 16 maggio 2024, nonché del parere, e successiva “conferma di rigetto”, dell’Avvocatura dello Stato, in materia di rimborso spese legali.

Giustizia amministrativa202401603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determina del 15 maggio 2024 di rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale militare, nonché dei pareri dell’Avvocatura dello Stato.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, ufficiale in servizio presso l’Istituto Geografico Militare, aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale originato da comunicazioni con le quali aveva rappresentato al Ministro della difesa doglianze relative al rapporto di servizio e aveva criticato la condotta di alcuni superiori. Dopo l’assoluzione in sede penale e la condanna della parte civile al pagamento delle spese nei giudizi di appello, l’amministrazione aveva rigettato la richiesta di rimborso, ritenendo insussistente la connessione tra i fatti e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali. Il ricorrente ha dedotto: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; la violazione dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, per contrasto tra le motivazioni dei pareri e la sentenza penale e per asserito sconfinamento dell’Avvocatura dello Stato nelle proprie competenze; la violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, pubblicità e trasparenza; nonché l’eccesso di potere.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. L’art. 18 del d.l. n. 67/1997 consente all’amministrazione di contribuire o rimborsare le spese di difesa del dipendente imputato quando il procedimento penale derivi da fatti o atti connessi all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali. La disposizione richiede, oltre alla connessione oggettiva con il servizio, la diretta riconducibilità dell’azione del dipendente all’amministrazione di appartenenza: il servizio deve essere causa dell’attività svolta nell’interesse dell’amministrazione, non una mera occasione della condotta. Nel caso concreto, l’ufficiale aveva agito per tutelare un proprio interesse interno al rapporto di servizio, contestando vicende amministrative e la condotta dei superiori, non nell’interesse dell’amministrazione in adempimento di obblighi istituzionali. L’assoluzione penale e il riconoscimento della riconducibilità delle missive al diritto di segnalazione e critica non integrano quindi il presupposto speciale per il rimborso. La Sezione ha inoltre escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché l’Avvocatura dello Stato aveva espressamente esaminato le osservazioni del ricorrente, ribadendo il proprio orientamento con ulteriori argomentazioni. L’eventuale opinabilità o insufficienza delle motivazioni riguarderebbe il contenuto del provvedimento, ma non dimostra, nel caso concreto, l’illegittimità del diniego.

Osservazioni

Art. 18 d.l. n. 67/1997 - Presupposti del rimborso delle spese legali

Il rimborso presuppone che il procedimento penale derivi da fatti o atti connessi all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali e che l’azione del dipendente sia direttamente riconducibile all’amministrazione, essendo stata compiuta nel suo interesse e in adempimento di obblighi di servizio.

Art. 18 d.l. n. 67/1997 - Vicende interne al rapporto di servizio

La tutela di un interesse personale del dipendente, anche quando collegato al rapporto di servizio e accompagnato dall’esercizio di un legittimo diritto di segnalazione e critica, non integra la speciale situazione richiesta per il rimborso a carico dell’amministrazione.

Art. 10-bis l. n. 241/1990 - Valutazione delle osservazioni

Non sussiste violazione dell’obbligo di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto quando l’amministrazione, tramite l’Avvocatura dello Stato, si sia espressamente pronunciata sulle stesse, anche ribadendo il precedente convincimento con argomentazioni ulteriori.

Parere dell’Avvocatura dello Stato - Funzione nel procedimento di rimborso

L’amministrazione dispone di un potere valutativo sull’an e sul quantum del rimborso; l’Avvocatura dello Stato presta un parere obbligatorio e vincolante sulla congruità delle spese e può concorrere alla valutazione dei presupposti sostanziali del rimborso.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La norma consente il rimborso o il sostegno delle spese di difesa del dipendente quando il procedimento penale sia conseguenza di fatti o atti connessi all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali. Richiede una diretta riconducibilità dell’azione all’amministrazione e impone una valutazione dell’an e del quantum; il parere dell’Avvocatura dello Stato sulla congruità delle spese è obbligatorio e vincolante.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’obbligo di valutare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto è assolto quando l’amministrazione si pronunci espressamente su di esse, anche confermando il diniego con motivazioni ulteriori.

  • d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1199

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il parere del Consiglio di Stato definisce la controversia nel merito.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del d.l. n. 67/1997 presuppone non una mera occasionalità del rapporto tra la condotta del dipendente e il servizio, ma una connessione qualificata, diretta e funzionale: l’azione deve essere stata compiuta nell’interesse dell’amministrazione e in adempimento di obblighi istituzionali.
  • L’esercizio di un diritto di segnalazione o di critica nei confronti dell’amministrazione, anche se collegato a vicende del rapporto di servizio e riconosciuto lecito in sede penale, non comporta automaticamente il diritto al rimborso delle spese legali, quando l’iniziativa sia stata assunta per la tutela di un interesse personale del dipendente.
  • Nel procedimento di rimborso delle spese legali, l’amministrazione conserva un potere valutativo sull’esistenza dei presupposti del rimborso e sulla quantificazione delle spese; il parere dell’Avvocatura dello Stato sulla congruità delle spese ha natura obbligatoria e vincolante.
  • L’obbligo procedimentale di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone all’amministrazione di accoglierle, ma richiede una loro considerazione effettiva ed espressa, eventualmente mediante motivazione integrativa o confermativa del diniego.

Rimborso delle spese legali di un ufficiale dell’Esercito

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un ufficiale contro il diniego del Ministero della difesa di rimborsare le spese legali sostenute in un procedimento penale militare. La controversia concerne l’interpretazione dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, e la valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.

Premesse di fatto

L’ufficiale aveva inviato due comunicazioni mediante PEC chiedendo di conferire con il Ministro della difesa in merito a questioni attinenti al rapporto di servizio, tra cui l’indennità di comando, la revoca dell’impiego in Afghanistan, la concessione di una licenza e l’avvio di un procedimento disciplinare. Nelle comunicazioni aveva espresso valutazioni critiche sulla condotta di alcuni superiori.

Per tali fatti era stato sottoposto a procedimento penale militare con accuse riferite a condotte di insubordinazione con ingiuria e ingiuria aggravata. Il Tribunale militare lo aveva assolto, qualificando diversamente i fatti e ritenendo insussistente il reato contestato. Dopo le vicende processuali successive, la parte civile era stata condannata al pagamento delle spese legali relative ai giudizi di appello.

Istanza di rimborso e diniego amministrativo

Il ricorrente aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio di primo grado. L’Avvocatura Generale dello Stato aveva espresso parere negativo, ritenendo mancante il requisito della connessione con l’espletamento del servizio o con gli obblighi istituzionali. Sulla base di tale valutazione, il Ministero della difesa aveva rigettato l’istanza.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha contestato:

  • la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per mancata valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego;
  • la violazione dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, per asserita incoerenza tra i pareri dell’Avvocatura e la sentenza penale;
  • l’asserito sconfinamento dell’Avvocatura dello Stato nelle proprie competenze;
  • la violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, pubblicità e trasparenza;
  • l’eccesso di potere.

Presupposti del rimborso ex art. 18 d.l. n. 67/1997

La Sezione ha richiamato precedenti del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 18 attribuisce all’amministrazione un potere valutativo sull’an e sul quantum del rimborso. L’amministrazione deve verificare sia l’esistenza dei presupposti per il rimborso sia la congruità delle spese richieste. Per quest’ultimo profilo, il parere dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante.

Il presupposto oggettivo espresso dalla norma è la connessione dei fatti o degli atti con l’espletamento del servizio. Secondo la Sezione, dalla ratio della disposizione deriva inoltre la necessità che l’azione del dipendente sia direttamente riconducibile all’amministrazione. Il servizio deve costituire la causa dell’azione compiuta nell’interesse dell’amministrazione, non una semplice occasione della condotta che ha esposto il dipendente al procedimento penale.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, l’ufficiale non aveva agito nell’interesse dell’amministrazione o in adempimento di obblighi istituzionali, ma per tutelare un interesse proprio, sebbene interno al rapporto di servizio. Le comunicazioni riguardavano vicende amministrative ritenute ingiuste e la condotta asseritamente scorretta di alcuni superiori.

L’assoluzione penale e il riconoscimento della riconducibilità delle comunicazioni al legittimo diritto di segnalazione e critica non sono stati ritenuti sufficienti a fondare il diritto al rimborso. L’esercizio di un diritto nei confronti dell’amministrazione, quando non sia espressione di un’azione svolta nell’interesse istituzionale dell’ente, non integra la particolare connessione qualificata richiesta dall’art. 18.

Valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis

La Sezione ha respinto anche la censura relativa al preavviso di rigetto. Dagli atti risultava che l’Avvocatura si era espressamente pronunciata sulle osservazioni del ricorrente, confermando il proprio convincimento con argomentazioni ulteriori.

L’eventuale opinabilità della valutazione o l’insufficienza delle argomentazioni utilizzate per confutare le osservazioni non dimostrano, di per sé, una violazione dell’iter procedimentale. Tali profili potrebbero riguardare il contenuto del provvedimento, ma nel caso concreto la Sezione ha ritenuto comunque insussistenti i vizi sostanziali denunciati.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere respinto. Il diniego del rimborso è stato ritenuto legittimo perché mancava la diretta riconducibilità dell’attività svolta all’interesse dell’amministrazione e all’assolvimento di obblighi istituzionali; inoltre, le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto erano state espressamente esaminate.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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