Parere n. 1336/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro Comune di -OMISSIS-per l’annullamento dell’ordinanza n. 65/2024 del 26 luglio 2024 di sgombero dall’alloggio popolare abusivamente occupato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza comunale di sgombero dall’alloggio popolare abusivamente occupato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 65/2024 del 26 luglio 2024, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Ha dedotto che l’occupazione era stata determinata da una situazione di precarietà e bisogno, aggravata dalla presenza di figli minori in tenera età, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto valutare tale situazione e che lo sgombero avrebbe violato l’art. 54 c.p. sullo stato di necessità. La questione riguardava inoltre l’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza, in particolare l’eventuale necessità di indicare uno specifico interesse pubblico al recupero dell’immobile e le ragioni del suo riutilizzo.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato. L’assenza di un titolo legittimante l’occupazione di un immobile pubblico è sufficiente a motivare l’ordinanza di sgombero, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico perseguito o sulla necessità di riottenere la disponibilità dell’edificio per il suo riutilizzo. Lo stato di necessità, anche se eventualmente rilevante per escludere la responsabilità penale dell’occupante, non costituisce un titolo amministrativo per mantenere il possesso dell’immobile. Analogamente, il diritto all’abitazione non legittima l’occupazione abusiva né la sua prosecuzione, soprattutto quando si tratta di immobili pubblici soggetti a una disciplina legale vincolata alla loro funzione, quale quella prevista dalla legge regionale Calabria n. 32 del 25 novembre 1996. Il ricorso è stato quindi respinto e l’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Motivazione dell’ordinanza di sgombero
L’assenza di un titolo che legittimi l’occupazione di un immobile pubblico è sufficiente a integrare la motivazione dell’ordinanza di sgombero; non è richiesta una specifica motivazione sull’interesse pubblico perseguito né sulle esigenze di riutilizzo dell’edificio.
Stato di necessità e diritto all’abitazione
Lo stato di necessità può eventualmente escludere la responsabilità penale per l’occupazione abusiva, ma non costituisce un titolo per permanere nel possesso dell’immobile. Il diritto all’abitazione non comprende la legittimazione all’occupazione abusiva o al suo mantenimento, anche in presenza di figli minori e di condizioni di precarietà.
Norme richiamate
Lo stato di necessità può assumere rilievo sul piano della responsabilità penale, ma non attribuisce un titolo amministrativo per occupare o continuare a detenere un immobile pubblico.
art. 2 Cost.
La tutela dei diritti fondamentali e dell’incolumità personale non comporta la legittimazione dell’occupazione abusiva né consente di comprimere indefinitamente il diritto di proprietà pubblica.
legge Regione Calabria n. 32 del 25 novembre 1996
La disciplina regionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica conferma che l’uso degli immobili pubblici è regolato dalla legge e deve rispettare la funzione loro impressa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.
Massime di principio
- L’assenza di un titolo legittimante l’occupazione di un immobile pubblico è di per sé sufficiente a motivare l’ordinanza di sgombero, senza che l’amministrazione debba indicare uno specifico interesse pubblico ulteriore o le concrete esigenze di riutilizzo del bene.
- Lo stato di necessità può incidere sulla responsabilità penale dell’occupante, ma non costituisce un titolo amministrativo per occupare o mantenere il possesso di un immobile pubblico.
- Il diritto all’abitazione non legittima l’occupazione abusiva di immobili pubblici né la sua prosecuzione, poiché deve essere bilanciato con il diritto di proprietà e con la disciplina legale di destinazione del patrimonio pubblico.
- Quando l’occupazione abusiva riguarda alloggi di edilizia residenziale pubblica, la funzione sociale del bene deve essere perseguita attraverso le procedure previste dalla legge e non mediante la stabilizzazione di situazioni di fatto contra legem.
Sgombero di un alloggio popolare abusivamente occupato
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata contro un Comune, per l’annullamento dell’ordinanza n. 65/2024 del 26 luglio 2024, con cui era stato disposto lo sgombero da un alloggio popolare di proprietà dell’A.T.E.R.P. di Cosenza, occupato abusivamente dalla ricorrente e dal suo nucleo familiare.
Premesse e posizione della ricorrente
La ricorrente ha dedotto che l’occupazione era stata determinata da una situazione di precarietà e bisogno, aggravata dalla presenza di figli minori in tenera età. Ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto valutare tale situazione e che il provvedimento di sgombero avrebbe violato l’art. 54 c.p., relativo allo stato di necessità.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, condividendo le controdeduzioni comunali, ha concluso per l’infondatezza del ricorso. La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio, rilevando che la relazione istruttoria era stata trasmessa alla ricorrente, la quale non aveva presentato repliche.
Motivazione dell’ordinanza di sgombero
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l’assenza di un titolo che legittimi l’occupazione di un immobile pubblico è sufficiente, di per sé, a motivare l’ordinanza di sgombero. Non è quindi necessaria un’ulteriore motivazione specifica sull’interesse pubblico perseguito né sulle ragioni per cui l’amministrazione intenda riottenere la disponibilità dell’edificio ai fini del suo riutilizzo.
Il principio è stato riferito ai precedenti del Consiglio di Stato, Sezione II, 12 febbraio 2021, n. 1288, e Sezione IV, 14 febbraio 2008, n. 510.
Stato di necessità e diritto all’abitazione
La Sezione ha distinto il rilievo penale dello stato di necessità dai suoi effetti sul rapporto amministrativo e possessorio. Anche qualora la situazione di bisogno fosse idonea a escludere la responsabilità penale dell’interessata per il reato di occupazione abusiva, essa non potrebbe costituire un titolo per mantenere il possesso dell’immobile.
Il diritto all’abitazione non comprende la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici né consente di mantenerla una volta realizzata. Secondo il parere, vi è un’intrinseca contraddizione tra la tutela di tale diritto e l’antigiuridicità della condotta sulla quale si pretenderebbe di fondarlo. Inoltre, la prosecuzione dell’occupazione comprimerebbe in via permanente il diritto di proprietà, alterando la destinazione del bene al di fuori delle procedure legali o convenzionali previste.
La considerazione assume particolare rilievo per gli immobili pubblici, il cui uso è disciplinato dalla legge regionale Calabria n. 32 del 25 novembre 1996 in coerenza con la funzione pubblica loro attribuita.
Decisione
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata assorbita, non essendo più necessario esaminarla autonomamente dopo la definizione negativa della controversia.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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