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Parere

Parere n. 1335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- contro la Regione -OMISSIS- e nei confronti dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. prot. 2025/0158071 del 14 maggio 2025 di esclusione dal concorso per l'assegnazione di n. 209 nuove sedi farmaceutiche.

Giustizia amministrativa202500799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Esclusione dal concorso straordinario per l’assegnazione di 209 nuove sedi farmaceutiche e atti connessi, inclusi il rigetto dell’istanza di autotutela, le disposizioni del bando e l’avvio della seconda fase di interpello

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, partecipanti in forma associata al concorso straordinario regionale per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, collocatisi al n. 216 della graduatoria, hanno impugnato la loro esclusione intervenuta dopo che uno degli associati aveva ceduto nel 2024 una quota di una società titolare di farmacia. Hanno sostenuto che la preclusione decennale prevista dall’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968 dovesse essere verificata esclusivamente alla data di presentazione della domanda e non potesse operare per cessioni intervenute durante la procedura concorsuale. Hanno inoltre dedotto violazione del bando, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, nonché inconferenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dall’amministrazione. È stata proposta anche istanza cautelare di sospensione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto congiuntamente esaminabili i tre motivi, in quanto tutti riferiti all’interpretazione dell’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968. Ha affermato che i requisiti soggettivi di partecipazione devono essere mantenuti per tutta la durata della procedura concorsuale, fino all’assegnazione della sede, e non soltanto al momento della presentazione della domanda. La preclusione decennale opera quindi sia quando la cessione della farmacia è avvenuta nei dieci anni precedenti la domanda, sia quando interviene durante la procedura e prima dell’assegnazione. La cessione volontaria costituisce una causa ostativa sopravvenuta, idonea a determinare l’esclusione o la decadenza d’ufficio. Poiché uno degli associati aveva ceduto nel 2024 una quota di una società titolare di farmacia, la fattispecie preclusiva risultava integrata, anche se la cessione riguardava una società di persone e il socio ne aveva conseguito soltanto un vantaggio pro quota. Le censure sono state pertanto respinte e il ricorso è stato rigettato.

Osservazioni

Primo motivo - Interpretazione dell’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968

La preclusione decennale alla partecipazione a un concorso per l’assegnazione di una farmacia non si verifica soltanto con riferimento alla data di presentazione della domanda, ma deve permanere fino all’assegnazione della sede. La cessione intervenuta durante la procedura costituisce causa ostativa sopravvenuta.

Secondo motivo - Requisiti soggettivi, ragionevolezza e proporzionalità

È infondata la tesi secondo cui i requisiti dovrebbero sussistere esclusivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il principio del mantenimento dei requisiti per tutta la procedura si applica anche alle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche e non è irragionevole, poiché risponde alla finalità di evitare vantaggi speculativi derivanti dalla cessione della farmacia e dalla successiva assegnazione concorsuale di una nuova sede.

Terzo motivo - Rilevanza dei precedenti giurisprudenziali

I precedenti richiamati dall’amministrazione sono pertinenti nella parte in cui confermano che la perdita sopravvenuta dei requisiti durante la procedura concorsuale comporta l’esclusione o la decadenza del candidato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4, legge 2 aprile 1968, n. 475

    Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

    La preclusione decennale opera anche quando la cessione interviene dopo la presentazione della domanda e prima dell’assegnazione della sede; la cessione determina una causa ostativa sopravvenuta.

  • art. 11 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27/2012

    Costituisce la base normativa del concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche.

  • artt. 2, 3, 5, 6 e 12 del bando di concorso

    Il bando recepisce i requisiti di partecipazione, la partecipazione in forma associata e la necessità del mantenimento dei requisiti, prevedendo l’esclusione quando la causa ostativa sopravvenga in capo a uno degli associati.

  • art. 7, comma 1, legge n. 362/1991, come novellato dalla legge n. 124/2017

    È richiamato nel contesto della possibilità di gestione dell’attività farmaceutica nelle forme societarie consentite dall’ordinamento, ferma restando l’assegnazione formale della sede ai farmacisti persone fisiche partecipanti al concorso.

  • art. 2249, comma 3, codice civile

    È richiamato quale norma relativa alle forme societarie utilizzabili per la gestione dell’attività imprenditoriale farmaceutica.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati personali particolari contenuti nel parere.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Concorre a fondare l’ordine di oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, i requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal bando devono essere mantenuti per tutta la durata della procedura, fino all’assegnazione della sede, e non soltanto alla data di presentazione della domanda.
  • La cessione volontaria della farmacia intervenuta durante una procedura concorsuale integra una causa ostativa sopravvenuta e può comportare l’esclusione o la decadenza d’ufficio del candidato.
  • La preclusione decennale prevista dall’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968 opera anche quando la farmacia sia stata ceduta da una società di persone e il candidato abbia ceduto una quota sociale, poiché il vantaggio economico derivante dalla cessione può essere conseguito anche pro quota.
  • La finalità dell’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968 è evitare che il farmacista ottenga, mediante la cessione della farmacia e la successiva assegnazione concorsuale di una nuova sede prima del decorso di dieci anni, un duplice vantaggio economicamente valutabile.

Esclusione dal concorso straordinario per sedi farmaceutiche

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da tre farmacisti contro la loro esclusione dal concorso regionale per l’assegnazione di 209 nuove sedi farmaceutiche. Il ricorso è stato rigettato.

Premesse e svolgimento della procedura

La Regione aveva indetto nel 2013, ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, un concorso straordinario per soli titoli. I ricorrenti avevano partecipato in forma associata e si erano collocati al n. 216 della graduatoria, in posizione utile rispetto alle sedi ancora da assegnare.

Nel corso della procedura, uno degli associati aveva ceduto nel 2024 una quota di una società in accomandita semplice titolare di farmacia. La Regione aveva quindi comunicato l’esclusione dell’associazione, richiamando gli artt. 2, 12 e 13 del bando e l’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968. L’istanza di riesame in autotutela era stata respinta il 14 maggio 2025.

Motivi del ricorso

I ricorrenti sostenevano che il requisito relativo alla mancata cessione della farmacia dovesse essere verificato esclusivamente alla data di presentazione della domanda. A loro avviso, la cessione intervenuta successivamente non avrebbe potuto incidere sulla partecipazione, anche perché la farmacia ceduta non era tra quelle oggetto del concorso.

Venivano inoltre dedotti la violazione del bando e dell’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, la violazione dei principi in materia di selezioni pubbliche, nonché il contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Questione cautelare

Con il parere n. 1375 del 20 dicembre 2025 la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare. Il fumus boni iuris non era stato ritenuto immediatamente apprezzabile, in ragione del contrasto tra i diversi approcci interpretativi, mentre non era stato ravvisato il periculum in mora, poiché l’eventuale assegnazione avrebbe potuto essere disposta dall’amministrazione dopo la decisione di merito.

Quadro normativo e giurisprudenziale

L’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968 stabilisce che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto di trasferimento.

La Sezione ha richiamato il principio consolidato secondo cui i requisiti soggettivi di partecipazione devono essere posseduti e mantenuti durante l’intera procedura concorsuale. Il principio è stato riferito sia ai concorsi pubblici generali sia alle procedure per l’assegnazione di sedi farmaceutiche.

È stata richiamata, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8965 del 15 dicembre 2025, secondo cui la modifica della situazione soggettiva di un componente di un raggruppamento durante la procedura impedisce l’assegnazione quando la compagine non risulti più conforme ai requisiti del bando. Sono stati inoltre richiamati l’Adunanza plenaria n. 1 del 17 gennaio 2020 e le sentenze n. 2569 del 2018 e n. 229 del 2020.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha interpretato la preclusione decennale in senso dinamico. Il divieto non riguarda soltanto le cessioni avvenute nei dieci anni anteriori alla presentazione della domanda, ma anche quelle intervenute tra la domanda e l’assegnazione della sede.

La cessione effettuata mentre la procedura è ancora pendente costituisce quindi una causa ostativa sopravvenuta, idonea a determinare l’esclusione o la decadenza d’ufficio del candidato. La conclusione non è condizionata dalla durata della procedura, poiché deriva dalla ratio della disposizione legislativa.

La norma mira a bilanciare l’interesse del farmacista a conseguire un ritorno economico dalla posizione acquisita con l’interesse pubblico a preservare la funzione pubblica del servizio farmaceutico, evitando condotte meramente speculative o commerciali. In particolare, si vuole impedire che il farmacista ceda una farmacia e ottenga, prima del decorso di dieci anni, una nuova sede mediante assegnazione concorsuale, conseguendo un duplice vantaggio economicamente valutabile.

Applicazione al caso concreto

Dagli atti risultava che uno degli associati aveva ceduto nel 2024 una quota di una società titolare di farmacia. Tale condotta integrava la preclusione prevista dall’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968.

La Sezione ha ritenuto irrilevante che la cessione riguardasse una partecipazione societaria e che il socio avesse conseguito soltanto un vantaggio pro quota. La ratio della norma opera anche in tale ipotesi, poiché il vantaggio economico derivante dalla cessione può essere realizzato attraverso la partecipazione societaria.

Le censure relative alla data di verifica dei requisiti, alla ragionevolezza della preclusione, alla durata della procedura e all’inconferenza dei precedenti giurisprudenziali sono state pertanto assorbite e respinte unitariamente.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere rigettato. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare le persone citate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoria

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