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Parere

Parere n. 1337/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS-, contro il Ministero dell'interno, avverso il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333/SAA/I/109979 del 27 dicembre 2023, di rigetto del ricorso gerarchico, e avverso il provvedimento del Questore di -OMISSIS- prot. n. 0008294 del 3 marzo 2023, di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, ai sensi dell'art. 4, n. 10, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

Giustizia amministrativa202401228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Capo della Polizia di rigetto del ricorso gerarchico e del provvedimento del Questore di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la sanzione disciplinare irrogata per grave negligenza nella custodia delle credenziali di accesso al Sistema di indagine (SDI), salvate in un file collocato su un computer a uso promiscuo, la cui password era condivisa tra gli operatori. Sono stati dedotti tre motivi: tardività dell'avvio del procedimento disciplinare, per violazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981; efficacia preclusiva della sentenza penale irrevocabile di assoluzione ai sensi dell'art. 653 c.p.p.; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, illogicità, insufficienza della motivazione, sviamento, mancata identificazione degli autori degli accessi abusivi, mancata prova della negligenza e sproporzione della sanzione. La sentenza penale aveva assolto il dipendente dal reato di accesso abusivo a sistema informatico, rilevando l'uso promiscuo dei computer e la condivisione delle password, ma l'amministrazione aveva distinto tale fatto dalla condotta omissiva relativa alla custodia delle credenziali.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato integralmente. Il primo motivo è stato respinto perché l'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 non si applica al personale della Polizia di Stato, soggetto al regime di diritto pubblico e alla disciplina esclusiva del d.P.R. n. 737/1981. Quanto al termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, il dies a quo decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile nella sua integralità, comprensiva di motivazione e dispositivo, acquisita dall'amministrazione il 26 ottobre 2022. La nomina del funzionario istruttore e la contestazione degli addebiti sono intervenute entro tale termine. Il termine breve di 40 giorni non era applicabile perché la sentenza non era stata notificata ritualmente dal dipendente, ma trasmessa dalla cancelleria tramite PEC. Il secondo motivo è stato respinto perché l'efficacia extrapenale della sentenza assolutoria ex art. 653 c.p.p. opera solo in presenza di piena identità tra il fatto materiale accertato in sede penale e quello posto a fondamento dell'addebito disciplinare. Nel caso concreto, l'accesso abusivo allo SDI contestato penalmente era diverso dalla negligenza nella custodia delle credenziali, condotta preesistente e prodromica autonomamente valutabile in sede disciplinare. Il terzo motivo è stato respinto perché il riferimento al dolo eventuale contenuto nella relazione istruttoria non era stato recepito nel provvedimento finale; l'amministrazione non era tenuta a identificare gli autori degli accessi abusivi; la condotta negligente risultava provata dall'uso di un computer promiscuo e dalla condivisione della password; la valutazione sull'insufficienza delle cautele adottate rientrava nella discrezionalità tecnica e non era manifestamente irragionevole; infine, la sanzione era proporzionata, essendo stata applicata la fattispecie meno grave, esclusa la particolare gravità e irrogata la misura intermedia di 3/30, tenendo conto delle circostanze favorevoli al ricorrente.

Osservazioni

Primo motivo - Tardività del procedimento disciplinare

L'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 non si applica al personale della Polizia di Stato, escluso dal regime del pubblico impiego contrattualizzato ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile nella sua integralità. Poiché la sentenza è stata acquisita dall'amministrazione il 26 ottobre 2022, la nomina del funzionario istruttore del 6 dicembre 2022 e la contestazione notificata il 19 dicembre 2022 sono tempestive. La trasmissione della sentenza tramite PEC da parte della cancelleria non equivale alla notificazione rituale richiesta per l'applicazione del termine breve di 40 giorni.

Secondo motivo - Efficacia della sentenza penale assolutoria

L'art. 653, comma 1, c.p.p. produce effetti preclusivi nel procedimento disciplinare soltanto quando vi sia piena identità tra il fatto materiale accertato in sede penale e quello oggetto dell'addebito disciplinare. L'assoluzione dal reato di accesso abusivo allo SDI non impedisce la valutazione disciplinare autonoma della diversa condotta consistente nella negligente custodia delle credenziali.

Terzo motivo - Eccesso di potere e contraddittorietà

Il riferimento al dolo eventuale contenuto nella relazione del funzionario istruttore non rileva, poiché non è stato recepito nel provvedimento sanzionatorio finale, che ha qualificato la condotta come grave negligenza. La relazione istruttoria è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività.

Terzo motivo - Mancata identificazione degli autori degli accessi

L'amministrazione non aveva l'obbligo di identificare i terzi responsabili degli accessi abusivi prima di esercitare il potere disciplinare sulla distinta condotta negligente del dipendente.

Terzo motivo - Prova della negligenza

La conservazione di numerose credenziali, comprese quelle dello SDI, su un computer a uso promiscuo con password condivisa integra una condotta idonea a configurare grave negligenza nella custodia di informazioni riservate. Le ulteriori cautele dedotte dal ricorrente sono state legittimamente ritenute inadeguate, poiché vanificate dall'accessibilità condivisa del computer.

Terzo motivo - Proporzionalità della sanzione

La sanzione è stata ritenuta proporzionata perché l'amministrazione ha escluso la particolare gravità, ha derubricato la condotta alla fattispecie di cui all'art. 4, n. 10, del d.P.R. n. 737/1981, ha applicato la misura intermedia di 3/30 nel range da 1/30 a 5/30 e ha valorizzato l'assenza di danni e la custodia delle credenziali all'interno del Commissariato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 165/2001

    esclude dall'ambito della contrattualizzazione collettiva il personale delle Forze di polizia

    Il personale della Polizia di Stato è soggetto al regime di diritto pubblico e non alla disciplina disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 55-bis d.lgs. 165/2001

    La disposizione non è applicabile al personale della Polizia di Stato.

  • art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981

    termine di centoventi giorni; termine breve di quaranta giorni

    Il termine di 120 giorni decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile nella sua integralità; il termine di 40 giorni presuppone la notificazione rituale della sentenza da parte del dipendente.

  • art. 14 d.P.R. 737/1981

    Richiamato dal ricorrente con riguardo alla disciplina dei termini del procedimento disciplinare, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 4, n. 10, d.P.R. 737/1981

    grave negligenza in servizio

    La condotta di negligente custodia delle credenziali è stata ricondotta a tale fattispecie disciplinare, con applicazione della pena pecuniaria di 3/30.

  • art. 6, n. 1, d.P.R. 737/1981

    La fattispecie inizialmente ipotizzata dal funzionario istruttore è stata derubricata dal Questore a quella meno grave di cui all'art. 4, n. 10.

  • artt. 81, comma 2, e 615-ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, c.p.

    Norme relative al reato di accesso abusivo a sistema informatico contestato in sede penale, distinto dalla condotta disciplinare.

  • art. 653, comma 1, c.p.p.

    quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso

    L'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria nel procedimento disciplinare opera solo in caso di piena identità tra fatto penale e fatto disciplinare.

  • art. 530 c.p.p.

    per non aver commesso il fatto

    La formula assolutoria non impedisce la distinta valutazione disciplinare della condotta negligente nella custodia delle credenziali.

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    Le forme di notificazione previste da tali disposizioni sono necessarie affinché operi il termine breve di 40 giorni previsto dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per la tutela dei dati personali e della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • Per il personale della Polizia di Stato, soggetto al regime di diritto pubblico, la disciplina dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari è regolata in via esclusiva dal d.P.R. n. 737/1981; non trovano applicazione integrativa i termini previsti dall'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 per il pubblico impiego contrattualizzato.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 decorre dalla conoscenza qualificata, da parte dell'amministrazione, della copia integrale della sentenza penale irrevocabile, comprensiva di motivazione e dispositivo, e non automaticamente dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato.
  • La trasmissione di una sentenza da parte della cancelleria mediante PEC non integra la notificazione rituale effettuata dal dipendente secondo le forme degli artt. 137 e seguenti c.p.c.; pertanto, non determina l'applicazione del termine breve di 40 giorni previsto per l'avvio del procedimento disciplinare.
  • L'efficacia preclusiva della sentenza penale assolutoria nel procedimento disciplinare richiede la piena identità del fatto materiale oggetto dei due procedimenti. L'assoluzione per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico non preclude la valutazione disciplinare autonoma della distinta condotta negligente consistita nella custodia inadeguata delle credenziali.
  • L'amministrazione può sanzionare la condotta negligente di un dipendente senza previamente identificare il terzo autore dell'illecito eventualmente reso possibile da tale condotta, quando la responsabilità disciplinare riguarda esclusivamente l'omissione del dipendente.
  • Il sindacato sulla valutazione tecnica dell'amministrazione in ordine all'adeguatezza delle misure di custodia delle credenziali è ammesso solo in presenza di manifesta abnormità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto.

Sanzione disciplinare a carico di un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato contro il Ministero dell'interno, avverso il rigetto del ricorso gerarchico e la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità, irrogata per grave negligenza nella custodia delle credenziali di accesso al Sistema di indagine (SDI).

Fatti rilevanti

Nel 2018 furono rilevati accessi abusivi allo SDI effettuati mediante le credenziali riferibili al ricorrente, riguardanti il suo nominativo, quello della ex moglie e quello di un terzo. Il procedimento penale per accesso abusivo a sistema informatico si concluse con assoluzione irrevocabile per non aver commesso il fatto.

La sentenza penale accertò che i computer dell'ufficio erano utilizzati promiscuamente e che le password di accesso erano condivise tra gli operatori. Rilevò inoltre una prassi di conservazione delle credenziali in file accessibili, qualificata come caratterizzata da scarsa sicurezza informatica, pur escludendo la responsabilità penale del ricorrente per gli accessi abusivi.

L'amministrazione disciplinare contestò al dipendente la grave negligenza consistita nell'avere custodito le credenziali SDI in un file collocato su un computer a uso promiscuo, la cui password era conosciuta da tutti gli operatori. Il Questore escluse la particolare gravità e il dolo eventuale ipotizzato nella fase istruttoria, ricondusse la condotta all'art. 4, n. 10, del d.P.R. n. 737/1981 e applicò la pena pecuniaria nella misura intermedia di 3/30.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto:

  • la tardività del procedimento disciplinare, invocando l'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981;
  • l'efficacia preclusiva della sentenza penale assolutoria ai sensi dell'art. 653 c.p.p.;
  • l'eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, illogicità, insufficienza della motivazione, sviamento, mancata identificazione degli autori degli accessi, assenza di prova della negligenza e sproporzione della sanzione.

Tempestività del procedimento disciplinare

La Sezione ha escluso l'applicabilità dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, poiché l'art. 3 del medesimo decreto sottrae il personale della Polizia di Stato al regime del pubblico impiego contrattualizzato. Per tale personale la disciplina disciplinare è regolata dal d.P.R. n. 737/1981.

Quanto all'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, il termine di 120 giorni non decorre automaticamente dalla pubblicazione o dal passaggio in giudicato della sentenza, ma dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile nella sua integralità, comprensiva di motivazione e dispositivo. Nel caso concreto, tale conoscenza è stata acquisita il 26 ottobre 2022, quando la sentenza è stata trasmessa dalla cancelleria del tribunale al Questore mediante PEC.

La nomina del funzionario istruttore è intervenuta il 6 dicembre 2022, dopo 41 giorni, mentre la contestazione degli addebiti è stata notificata il 19 dicembre 2022, dopo 54 giorni. Entrambi gli adempimenti sono quindi avvenuti entro il termine di 120 giorni.

Il termine breve di 40 giorni non era applicabile, poiché presuppone una notificazione rituale della sentenza da parte del dipendente secondo le forme degli artt. 137 e seguenti c.p.c. La trasmissione della sentenza da parte della cancelleria tramite PEC non costituisce notificazione in senso tecnico-giuridico.

Distinzione tra fatto penale e fatto disciplinare

La Sezione ha escluso che l'assoluzione penale impedisse l'esercizio del potere disciplinare. L'art. 653, comma 1, c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza assolutoria nel procedimento disciplinare soltanto quando vi sia piena identità tra il fatto materiale accertato in sede penale e quello posto a fondamento dell'addebito disciplinare.

Nel caso esaminato, il fatto penale riguardava l'accesso abusivo allo SDI. Il fatto disciplinare riguardava invece la diversa condotta omissiva consistita nella custodia delle credenziali in un file collocato su un computer promiscuo, accessibile attraverso una password condivisa. Tale condotta era preesistente e prodromica rispetto agli accessi abusivi e poteva essere valutata autonomamente in sede disciplinare.

La sentenza penale aveva escluso che il ricorrente fosse l'autore degli accessi, ma aveva comunque accertato le modalità insicure di gestione delle credenziali. L'autonomia tra responsabilità penale e responsabilità disciplinare consente che il medesimo substrato fattuale sia apprezzato diversamente nei due procedimenti, purché non venga contraddetto l'accertamento penale coperto da giudicato.

Esame delle censure sull'istruttoria e sulla motivazione

Il riferimento al dolo eventuale contenuto nella relazione del funzionario istruttore non è stato ritenuto rilevante, perché non è confluito nel provvedimento finale. Il Questore ha escluso la particolare gravità della condotta e ha applicato la fattispecie della grave negligenza. La relazione istruttoria, in quanto atto endoprocedimentale, non possiede autonoma valenza lesiva.

Non sussisteva inoltre un obbligo dell'amministrazione di identificare gli autori degli accessi abusivi. Il procedimento disciplinare riguardava la condotta del dipendente e non la responsabilità dei terzi che eventualmente avevano utilizzato le credenziali.

La prova della negligenza è stata ravvisata nella conservazione delle credenziali su un computer a uso promiscuo, con password condivisa tra gli operatori. Le cautele invocate dal ricorrente, quali la collocazione del file in più cartelle, la cancellazione della cronologia e la protezione del file con password, sono state ritenute insufficienti, poiché l'accessibilità del computer rendeva comunque vulnerabile il file.

Proporzionalità della sanzione

La sanzione è stata ritenuta proporzionata e adeguatamente motivata. L'amministrazione ha escluso la particolare gravità, non ha recepito l'ipotesi del dolo eventuale, ha derubricato la condotta alla fattispecie meno grave di cui all'art. 4, n. 10, del d.P.R. n. 737/1981 e ha applicato la misura intermedia di 3/30, in un intervallo edittale da 1/30 a 5/30.

Sono state inoltre valorizzate le circostanze favorevoli al dipendente, tra cui la custodia delle credenziali all'interno del Commissariato e l'assenza di danni derivanti dalle consultazioni abusive. La valutazione dell'amministrazione non è risultata manifestamente abnorme, irragionevole o fondata su un travisamento dei fatti.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone citate, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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