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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23435/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un debitore esecutato ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. per far dichiarare la nullità della notificazione di un decreto ingiuntivo, del precetto e del successivo pignoramento presso terzi sul proprio stipendio. Ha sostenuto che gli atti erano stati notificati presso un indirizzo diverso dalla sua residenza anagrafica ed effettiva, che il creditore conosceva o avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza, e che egli ne aveva appreso l’esistenza solo a esecuzione già iniziata. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo valide le notifiche. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115, 139 e 140 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, insistendo sulla mancata corrispondenza tra luogo di notifica e residenza effettiva, sulla prova documentale della diversa dimora e sulla pretesa inesistenza, e non mera nullità, della notifica; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la nullità delle notifiche prodromiche avrebbe dovuto travolgere l’intera esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che, poiché il ricorrente allegava la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, era necessario depositare la documentazione idonea a provare il perfezionamento di tale notifica, inclusi messaggio e ricevute di consegna; la sola attestazione di conformità non bastava. Mancando la prova rituale della notificazione della sentenza, non era possibile verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve, con conseguente improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha aggiunto, in via ulteriore, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile nel merito, poiché il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio secondo cui le risultanze anagrafiche costituiscono presunzione superabile solo se il destinatario dimostra non solo la diversa dimora abituale, ma anche la conoscenza o conoscibilità di tale diverso luogo da parte del notificante con l’ordinaria diligenza; nella specie tale prova non era stata fornita, e le doglianze miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, ed è stato dichiarato l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    norma posta a fondamento dell’opposizione agli atti esecutivi proposta contro gli atti prodromici e l’esecuzione presso terzi

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro della censura di violazione nella valutazione delle prove e dei fatti dedotti

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della notificazione in caso di temporanea assenza o irreperibilità

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione

  • art. 479 c.p.c.

    invocato per sostenere l’invalidità del titolo esecutivo e degli atti successivi in caso di vizio della notificazione

  • art. 480 c.p.c.

    invocato con riguardo al precetto e alla sua notificazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta invalidità del processo esecutivo

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    norma applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso in mancanza della prova documentale della notificazione della sentenza impugnata

  • art. 1130, n. 6, c.c.

    richiamato quale obbligo del condomino di comunicare il mutamento di residenza all’amministratore, valorizzato per escludere la ignoranza del notificante

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato

  • artt. 139 e 140 c.p.c.

    la Corte ribadisce che le risultanze anagrafiche integrano una presunzione semplice superabile, ma solo con prova della conoscenza o conoscibilità del diverso indirizzo da parte del notificante

Massime di principio

  • Nelle notificazioni eseguite ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., la residenza anagrafica non ha valore assoluto, ma costituisce una presunzione semplice che può essere vinta solo dimostrando, oltre alla diversa dimora abituale del destinatario, che tale diverso luogo era conosciuto o conoscibile dal notificante con l’ordinaria diligenza.
  • Chi contesta la validità della notificazione non può limitarsi a provare di abitare altrove: deve allegare e provare anche gli elementi idonei a imputare al notificante la conoscenza o conoscibilità del luogo effettivo di reperibilità.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio quando la censura mira, in realtà, a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e ha esaminato le circostanze dedotte.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la dedotta notificazione della sentenza impugnata deve essere documentata in modo completo e idoneo a provarne il perfezionamento; la sola attestazione di conformità o una mera allegazione non sono sufficienti a far decorrere il termine breve.
  • Se viene meno il vizio della notificazione del titolo esecutivo o del precetto, non può essere affermata in via derivata l’invalidità dell’intero procedimento esecutivo basata su quel solo presupposto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoSpese condominiali
RamiProcesso civileEsecuzioniCondominio
IstitutiOnere della prova

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