Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46226/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di rigetto dell'istanza di revoca della confisca di prevenzione: si deduceva che la Corte territoriale aveva basato il giudizio di pericolosità su accertamenti storici desunti da una sentenza di condanna (Tribunale di Nola, 31/05/2010) senza tener conto della successiva sentenza assolutoria di secondo grado (Corte d'appello di Napoli, 18/04/2016), e che l'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis e la derubricazione a favoreggiamento con prescrizione avrebbero costituito un novum idoneo a incidere retroattivamente sulla valutazione della pericolosità in relazione all'epoca di acquisto dei beni (anni 2007 e successivi rispetto a fatti del 1997). Il ricorrente contestava inoltre mancata o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso di tenere conto della requisitoria del Procuratore Generale perché depositata tardivamente rispetto ai termini processuali. Quanto al merito, ha ritenuto il ricorso generico e sostanzialmente reiterativo di argomentazioni già esaminate dal giudice di appello senza un confronto critico con la motivazione: le circostanze richiamate non costituivano un vero novum, e la rimozione dell'aggravante o la prescrizione del reato non mutavano l'insieme probatorio valutato dal giudice della prevenzione, che aveva considerato anche altri elementi (intercettazioni, accertamenti investigativi) indicativi di appartenenza o di rapporti funzionali con la cosca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Il termine per il deposito della memoria della Procura va calcolato escludendo dies a quo e dies ad quem; la requisitoria depositata oltre il termine è inammissibile e non può essere considerata ai fini della decisione.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 28

    art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Rinvio delle forme del giudizio di prevenzione alle norme del codice di procedura penale (artt. 630 e ss.), con la conseguenza che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione segue le regole degli artt. 630 e ss. e dell'art. 640 c.p.p.

  • artt. 630 e ss. cod. proc. pen. e art. 640 cod. proc. pen.

    artt. 630 e ss.; art. 640 cod. proc. pen.

    Disciplina dei rimedi e del regime del ricorso avverso i provvedimenti di prevenzione: formalmente il ricorso per cassazione contro il rigetto della revoca non è limitato nei motivi, ma i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.

  • L. 1423/1956, art. 7

    Norma relativa alle misure patrimoniali e alla confisca di prevenzione; qui richiamata nel contesto della valutazione dell'incidenza temporale del novum sulla pericolosità e sulla retrodatazione del requisito di pericolosità.

  • art. 390 cod. pen.

    Riferimento al reato originariamente contestato (favoreggiamento/assistenza alla latitanza): la Corte ha ritenuto che il carattere 'istantaneo con effetti permanenti' del fatto non fosse decisivo per escludere la rilevanza, ai fini della prevenzione, degli altri elementi probatori indicativi di rapporti con la consorteria.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante per associazione di tipo mafioso: l'esclusione dell'aggravante in sede penale e la derubricazione non necessariamente eliminano, ai fini della prevenzione, la valutazione complessiva sugli elementi storici e investigativi che possono indicare una funzione o un rapporto con il sodalizio.

Massime di principio

  • I termini processuali per depositi e memorie vanno rispettati: atti depositati oltre i termini non saranno considerati dalla Corte e possono compromettere la posizione del proponente.
  • Il ricorso per cassazione avverso il rigetto della revoca di una confisca di prevenzione può trattare qualsiasi motivo, ma deve essere specifico e confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di appello; mere ripetizioni generiche degli stessi rilievi sono inammissibili.
  • Per costituire un 'novum' idoneo a giustificare la revoca è necessario che la circostanza sia effettivamente nuova e non già nota o valutata nel precedente procedimento di prevenzione; la semplice diversa qualificazione penale (assoluzione o derubricazione) non sempre è sufficiente se il giudice della prevenzione ha valutato un insieme più ampio di elementi.
  • La rilevanza temporale del fatto in relazione alle acquisizioni patrimoniali dev'essere dimostrata con chiarezza: l'eventuale disallineamento temporale può incidere sulla confisca solo se il collegamento causale tra pericolosità e epoca degli acquisti risulta effettivamente mutato dal novum.
  • Il giudice della prevenzione può valutare autonomamente un complesso di elementi (anche investigativi, intercettazioni, accertamenti) oltre il giudicato penale; dunque, decisioni penali favorevoli non annullano automaticamente gli esiti della valutazione preventiva se restano elementi probatori sintomatici di collegamento con l'organizzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.