Cassazione Penale, Sentenza n. 18823/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 21-ter ord. pen., un permesso per recarsi a visitare il figlio minorenne affetto da handicap grave. Il magistrato di sorveglianza di Siracusa ha rigettato la richiesta ritenendo che, nonostante il ricorrente chiedesse il permesso nella città di Messina dove vive la sua famiglia, sussistesse il rischio che il ritorno nel quartiere permettesse di ristabilire collegamenti con la criminalità organizzata di cui il ricorrente è risultato essere organo- nizzatore (associazione dedita al narcotraffico) e genero del reggente di un clan operativo nel medesimo Comune; inoltre il rapporto padre/figlio risultava comunque mantenuto tramite colloqui in carcere. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che una eventuale scorta impedirebbe il ripristino di contatti delittuosi e che la sua passata osservanza degli arresti domiciliari rende poco probabile la pericolosità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la disciplina dell'art. 21-ter richiede un bilanciamento discrezionale tra le esigenze del minore e la situazione trattamentale del detenuto; tale bilanciamento è stato compiuto correttamente dal giudice di merito e la motivazione non appare manifestamente illogica. Sono state considerate non decisive le argomentazioni del ricorrente relative alla possibilità di scorta (che non è un diritto e le decisioni sulle modalità dei permessi sono rimesse alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza), alla prosecuzione dei colloqui in carcere (circostanza che incide legittimamente sul giudizio di bilanciamento) e alla precedente ottemperanza agli arresti domiciliari (parametro non determinante rispetto al rischio di ristabilire collegamenti con la criminalità organizzata). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"(…) nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio affetto da handicap grave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia"
La norma consente visite straordinarie al figlio minorenne gravemente handicappato ma impone un giudizio di bilanciamento fra esigenze del minore e situazione trattamentale del detenuto; l'autorizzazione è rimessa alla discrezionalità motivata del magistrato di sorveglianza
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, comma 3 e art. 4)
Usata per definire la nozione di "handicap in situazione di gravità" ai fini dell'art. 21-ter; la sussistenza della condizione grave è presupposto per il beneficio ma non determina automaticamente la concessione
giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez.1 n. 20979/2020; Sez.1 n. 6105/2020, Vazzana)
Affermata la necessità di un bilanciamento caso per caso tra esigenze del portatore di handicap e situazione trattamentale del detenuto; il beneficio è uno strumento di sostegno straordinario e il giudice deve valutare interesse del minore, spessore del rapporto e frequenza/fruttuosità delle visite
giurisprudenza su scorta e modalità di permesso (Sez.1 n. 29372/2001 Sessa; Sez.1 n. 1748/2025; Sez.1 n. 20728/2020)
Le determinazioni sulle modalità di fruizione del permesso, incluse prescrizioni e necessità della scorta, rientrano nella ampia discrezionalità del magistrato di sorveglianza e non sono sindacabili dall'interessato in impugnazione come diritto acquisito
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La concessione del permesso ex art. 21-ter ord. pen. per visite a figli minori gravemente handicappati richiede sempre un bilanciamento motivato tra l'interesse del minore e le esigenze di sicurezza/trattamento del detenuto; non è automatica la prevalenza dell'affetto familiare
- La presenza di legami certi con contesti di criminalità organizzata nel luogo in cui si chiede il permesso è ragione valida per negare il beneficio per il concreto rischio di ripristino di collegamenti, anche se il detenuto ha osservato precedenti misure cautelari
- La richiesta o l'ipotesi di scorta non garantisce la concessione del permesso: l'adozione di misure di sicurezza è rimessa alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza e non è impugnabile dall'interessato come condizione necessaria
- La prosecuzione dei colloqui in carcere è un elemento rilevante nel giudizio di bilanciamento: se il rapporto familiare è comunque mantenuto, ciò può ridurre l'urgenza o la necessità del permesso straordinario
- Le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di permessi sono sindacabili in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria; valutazioni di merito correttamente giustificate vengono confermate
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