Cassazione Civile, Ordinanza n. 19383/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del danno per la tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della disciplina comunitaria sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi. In concreto, sostenevano di avere percepito durante gli anni di specializzazione una borsa di studio fissata nel 1991 e rimasta invariata per molti anni, quindi non più adeguata al costo della vita e inferiore alla remunerazione che sarebbe stata imposta dal diritto dell'Unione. La ricorrente principale lamentava anche la mancata considerazione della necessità di attuare la direttiva del 1993 tramite il d.lgs. n. 368 del 1999, con incremento della remunerazione, e contestava il rigetto della domanda di rivalutazione della borsa di studio. Il gruppo di ricorrenti successivi censurava inoltre la quantificazione equitativa del danno operata dal giudice di merito, ritenendola illegittima perché troppo bassa e contraria sia al diritto comunitario sia a quello nazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso successivo. Ha ritenuto che i motivi prospettati fossero contrari a un orientamento giurisprudenziale consolidato: per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, senza che la direttiva 93/16/CEE introduca un ulteriore obbligo in punto di misura della borsa di studio. Quanto alla pretesa di un maggiore risarcimento per il ritardo nell'attuazione della disciplina, la Corte ha ribadito che il legislatore aveva già quantificato in via definitiva il danno patrimoniale per gli specializzandi iscritti prima del 1991 con l'art. 11 della l. n. 370 del 1999. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e, ravvisando colpa grave per avere proposto impugnazioni contro giurisprudenza consolidata, li ha condannati altresì alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ha inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
motivo inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità in senso contrario alla tesi del ricorrente.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.
La proposizione di impugnazioni contrastanti con giurisprudenza consolidata e la reiterazione di tesi già più volte respinte possono integrare colpa grave o abuso del processo, giustificando la condanna equitativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
La disciplina economica dei medici specializzandi si applica, per i soli iscritti dall'anno accademico 2006-2007, per effetto dei differimenti normativi richiamati dalla giurisprudenza.
d.lgs. n. 257 del 1991
Per gli specializzandi iscritti negli anni antecedenti resta applicabile la precedente disciplina, sia ordinamentale sia economica.
Direttiva 93/16/CEE
Non introduce un nuovo e ulteriore obbligo quanto alla misura della borsa di studio rispetto alla disciplina nazionale previgente.
Il legislatore ha inteso quantificare una volta per tutte il danno patrimoniale per gli specializzandi iscritti prima del 1991.
Ha disposto e poi avviato una serie di blocchi della rivalutazione dei compensi dovuti dalla pubblica amministrazione.
art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997
Ha ulteriormente bloccato l'adeguamento triennale della borsa di studio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando i motivi ripropongono questioni già decise in senso uniforme e consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
- In materia di medici specializzandi, la disciplina economica più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo agli iscritti dall'anno accademico 2006-2007, mentre per gli iscritti anteriormente continua a operare la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991.
- La direttiva 93/16/CEE non può essere letta come fonte di un ulteriore obbligo, rispetto alla normativa previgente, in ordine alla misura della remunerazione dovuta agli specializzandi.
- Quando il legislatore interviene a quantificare in modo complessivo il danno patrimoniale per una categoria di aventi diritto, tale quantificazione vincola il giudice e preclude una nuova liquidazione giudiziale sul medesimo presupposto.
- La proposizione o la resistenza in giudizio mediante tesi manifestamente incompatibili con un orientamento consolidato può integrare colpa grave e abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19235/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19237/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19239/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19244/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19248/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19253/2023 del 07/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →