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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16782/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da un soggetto che sosteneva di avere finanziato l'acquisto di alcuni appartamenti, intestati all'ex coniuge per ragioni fiscali. In primo grado il tribunale aveva ravvisato un'interposizione reale e accolto in parte la domanda; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, rigettando le pretese attoree. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto, con tre motivi, la violazione delle norme sulla formazione e interpretazione del contratto e sulla nullità, sostenendo che una scrittura privata dell'11 febbraio 2003 dovesse essere letta come ricognitiva di un preesistente accordo fiduciario e come atto a effetti reali, con conseguente diritto al ritrasferimento degli immobili ex art. 2932 c.c.; ha inoltre censurato la corte territoriale per avere qualificato la fattispecie come donazione indiretta in assenza di specifica domanda. La resistente ha proposto ricorso incidentale, lamentando che l'appello incidentale dell'altra parte fosse tardivo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto corretta la lettura della corte d'appello secondo cui la dichiarazione sottoscritta dall'intestataria formale non conteneva un impegno obbligatorio al ritrasferimento del bene né un obbligo di gestione conforme alle istruzioni del preteso fiduciante; perciò non integrava un pactum fiduciae né una controdichiarazione idonea a far emergere un negozio fiduciario. Ha escluso anche che la scrittura fosse un atto ad effetti reali, osservando che nell'interposizione reale gli effetti reali si producono in capo al fiduciario e che, nella specie, l'assenza di obbligo di ritrasferimento rendeva plausibile la qualificazione in termini di liberalità indiretta. Ha poi dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo del ricorso incidentale, poiché l'appello principale della resistente era stato accolto e quello incidentale tardivo del ricorrente era stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come rimedio richiesto per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preteso accordo di ritrasferimento, ma negato per mancanza di un valido obbligo contrattuale al trasferimento

  • art. 1173 c.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla pretesa fonte dell'obbligazione fiduciaria

  • art. 1325 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti del contratto e alla pretesa esistenza di un accordo fiduciario

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura e la forma dell'atto relativo ai beni immobili

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione contrattuale, ma la Corte ha ribadito che il ricorrente deve indicare specificamente i canoni violati

  • art. 1367 c.c.

    richiamato tra i canoni interpretativi dedotti in cassazione

  • art. 1370 c.c.

    richiamato tra i canoni interpretativi dedotti in cassazione

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta invalidità della diversa qualificazione della fattispecie

  • art. 1376 c.c.

    invocato per sostenere che la dichiarazione avesse prodotto effetti reali di disvelamento della proprietà effettiva; la Corte ha escluso tale lettura

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione nella qualificazione della fattispecie come donazione indiretta; la Corte ha escluso la censura

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla tempestività dell'impugnazione

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla tempestività dell'impugnazione

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla tempestività dell'impugnazione

  • art. 2036 c.c.

    richiamato nella sentenza come domanda subordinata riproposta in appello e poi superata dall'accoglimento dell'appello principale

  • art. 2041 c.c.

    richiamato nella sentenza come domanda subordinata di arricchimento senza causa riproposta in appello e poi superata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • L'interposizione reale di persona presuppone un pactum fiduciae, cioè un rapporto interno di natura obbligatoria nel quale il fiduciario assume l'obbligo di comportarsi secondo l'intesa e di ritrasferire il bene al fiduciante al verificarsi delle condizioni previste.
  • Una mera dichiarazione unilaterale che riconosca l'intestazione del bene a sé per ragioni fiscali, senza un espresso impegno al ritrasferimento o alla gestione del bene secondo istruzioni, non basta a integrare un accordo fiduciario né una controdichiarazione vincolante.
  • Nell'interposizione reale gli effetti del contratto di acquisto si producono realmente in capo all'acquirente fiduciario nei rapporti esterni; pertanto non è concettualmente coerente configurare, in tale schema, un negozio fiduciario che produca effetti reali diversi da quelli già derivanti dall'acquisto.
  • Quando il ricorrente censura l'interpretazione di un negozio, non è sufficiente il generico richiamo agli artt. 1362 e seguenti c.c.: occorre indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo.
  • Se la qualificazione fatta dal giudice di merito è una tra più interpretazioni plausibili della dichiarazione negoziale, essa non è censurabile in cassazione solo perché la parte propone una diversa lettura.
  • La mancanza di un obbligo di ritrasferimento del bene, a fronte dell'avvenuto acquisto con denaro altrui e dell'intestazione al soggetto formale, può condurre alla qualificazione della fattispecie come liberalità indiretta.
  • Una censura sulla tardività dell'appello incidentale è priva di interesse quando la decisione di merito ha comunque accolto l'appello principale e reso assorbita la questione sull'ammissibilità dell'impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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