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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17249/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di amministratori e dirigenti di un comune, per asserita gestione illegittima e irregolare del servizio di trasporto pubblico urbano integrato affidato a un consorzio. In particolare, veniva contestato il mancato adeguamento delle percorrenze e l'aumento del chilometraggio deliberato dalla Giunta comunale in contrasto con le direttive del Consiglio comunale, con conseguente incremento dei costi e danno erariale. La Corte dei conti di appello aveva ritenuto illegittime le delibere della Giunta per invasione della competenza consiliare e aveva affermato la responsabilità di alcuni amministratori e dirigenti. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) diniego di giustizia ed error in procedendo, per avere il giudice contabile fondato il danno erariale sull'illegittimità per incompetenza di delibere non specificamente contestata dalla Procura, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa; 2) eccesso di potere giurisdizionale per invasione delle funzioni amministrative, avendo la Corte dei conti sostituito il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione in tema di economicità e organizzazione del servizio; 3) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, avendo la sentenza interpretato in modo errato l'art. 42 TUEL e attribuito al Consiglio comunale, e non alla Giunta, la competenza sul piano dei trasporti e sulle relative modifiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il controllo ex art. 111, ottavo comma, Cost. e art. 362 c.p.c. sulle sentenze della Corte dei conti è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, cioè ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non si estende agli errores in iudicando o in procedendo. Nel caso concreto, la Corte dei conti era rimasta entro i limiti della propria giurisdizione perché, accertando l'illegittimità della delibera amministrativa ai fini della responsabilità erariale, aveva svolto un controllo di legittimità dell'azione amministrativa senza invadere il merito. Le censure sulla ripartizione di competenze tra Giunta e Consiglio comunale, sulla valutazione dell'utilità del servizio e sulla rilevanza di spese e bilanci successivi sono state qualificate come critiche di merito e non come veri vizi di giurisdizione. È stata inoltre esclusa la possibilità di una pronuncia sulle spese, e disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Delimita, in combinato con l'art. 111 Cost., l'ambito del sindacato della Cassazione sulle decisioni del giudice contabile ai soli motivi di giurisdizione.

  • art. 207 d.lgs. n. 174/2016

    Conferma, per il codice di giustizia contabile, la ricorribilità in cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    La Corte lo richiama per ribadire che l'interpretazione della ripartizione di competenze tra Consiglio e Giunta rientra nell'attività interpretativa del giudice e non integra, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dai ricorrenti a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa per asserita novità della contestazione in appello.

  • art. 6 CEDU

    Evocato dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio e del diritto a un equo processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione; non è ammissibile trasformarlo in un ulteriore grado di merito o in un controllo su errores in iudicando o in procedendo.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale oltrepassi i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciando su materie riservate ad altra giurisdizione, al legislatore o alla discrezionalità amministrativa; non basta una pretesa errata interpretazione o applicazione di norme processuali o sostanziali.
  • Quando il danno erariale deriva da un provvedimento amministrativo, il giudice contabile può verificarne l'illegittimità come elemento della responsabilità amministrativa senza invadere il merito dell'azione amministrativa, purché resti nel controllo di legittimità.
  • Le doglianze relative alla ripartizione delle competenze tra organi amministrativi e all'interpretazione di norme che disciplinano tali competenze attengono all'esercizio della giurisdizione e, se errate, integrano semmai errori di giudizio, non difetto di giurisdizione.
  • La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o della regolare contestazione dell'addebito processuale, se riferita all'attività decisoria del giudice contabile, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, ma al più un vizio processuale interno al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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