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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03701/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito, con ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a quattro anni di reclusione per esercizio abusivo di attività di raccolta di scommesse. I fatti contestati riguardano la gestione, quale titolare di un punto scommesse, di un'attività organizzata finalizzata a raccogliere o favorire l'accettazione e la raccolta di scommesse per conto di una società estera, in assenza della concessione, autorizzazione o licenza prevista dall'art. 88 TULPS. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, sostenendo anche la violazione degli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost. e degli artt. 49 e 56 TFUE, con riferimento al divieto di discriminazione. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili: la prima perché riproponeva censure di merito già esaminate e superate da una motivazione congrua e non illogica della Corte territoriale; la seconda perché il diniego della particolare tenuità era fondato sulla non minima offensività del fatto, sulla non rudimentalità dell'organizzazione e sull'elevata intensità del dolo.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 401/1989

    Norma incriminatrice ritenuta integrata perché l'imputato svolgeva attività organizzata di raccolta o accettazione di scommesse per conto di soggetto privo del titolo abilitativo richiesto.

  • art. 88 TULPS

    Costituisce il titolo autorizzativo mancante; il diniego della licenza è stato ritenuto non fondato su ragioni discriminatorie ma sulla intrinseca mancanza di determinatezza e specificità dell'istanza.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una positiva valutazione complessiva dei presupposti; il diniego può discendere dalla negatività anche di uno solo dei criteri, e nel caso concreto è stato escluso per entità della condotta, struttura non rudimentale dell'attività e intensità del dolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria; qui la colpa non è stata esclusa.

  • artt. 3, 25, 27 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di legittimità costituzionale e del vizio di motivazione, ma ritenuti non idonei a scalfire la decisione di merito.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Invocati dal ricorrente in relazione al principio di non discriminazione e alla libertà di stabilimento/prestazione di servizi, ma la Corte li ha reputati inconferenti rispetto al concreto diniego della licenza.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, le stesse censure di merito già respinte in appello e che miri a ottenere una diversa valutazione delle prove.
  • La motivazione della sentenza di appello non è censurabile in cassazione quando sia congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica.
  • Nel reato di raccolta abusiva di scommesse, l'elemento oggettivo è integrato dallo svolgimento organizzato dell'attività in assenza del titolo autorizzativo richiesto; l'elemento soggettivo può desumersi dalla consapevole prosecuzione dell'attività nonostante il diniego dell'autorità competente.
  • La doglianza fondata su profili di discriminazione o sul rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione è irrilevante quando il provvedimento amministrativo sfavorevole sia stato emesso per ragioni proprie dell'istanza, e non per le ragioni asseritamente discriminatorie prospettate in giudizio.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e positiva dei presupposti normativi; il difetto anche di uno solo di essi consente il diniego. L'interessato deve allegare elementi specifici a sostegno della richiesta.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., non può parlarsi di particolare tenuità quando la condotta presenti un'offensività non minima, una struttura organizzativa non rudimentale e un dolo di elevata intensità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàEstorsione
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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