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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35027/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Terza Sezione che, confermando la condanna per reati inerenti agli stupefacenti (con annullamento limitato alla confisca), aveva rigettato la proposta di concordato in appello. Palmas lamentava inosservanza dell'art. 599-bis c.p.p. e vizio di motivazione avendo la Corte d'appello ritenuto "incongrua" la proposta di concordato: secondo il ricorrente la motivazione avrebbe confuso o travisato l'entità della pena proposta (le parti avrebbero proposto anni 6, mesi 6 e €30.000, mentre la Corte avrebbe indicato anni 5, mesi 10 e €26.000). Ha quindi chiesto la revoca urgente della decisione della Terza Sezione per evitare la definitiva esecuzione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario per cassazione inammissibile. Ha ritenuto il ricorso generico e aspecifico, non adeguatamente confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, e ha chiarito che l'art. 625-bis c.p.p. tutela l'errore di fatto "percettivo" (svista o equivoco decisivo nella formazione della volontà giudiziale) e non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni delle risultanze processuali. Nel caso concreto non è emersa alcuna errore di fatto percettivo: la Corte aveva ampiamente motivato il rigetto del concordato sulla base dell'esclusione dell'aggravante ex art. 80 D.P.R. n. 309/1990, e non per la mera incongruità numerica della pena. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.; art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali sui reati e aggravanti relative al traffico di stupefacenti; utilizzate come fondamento della condanna nel giudizio di merito (non oggetto di revisione nella decisione impugnata).

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come presunta inosservanza; la Corte ha ritenuto la censura infondata e già adeguatamente esaminata dalla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto; la Corte interpreta l'istituto come idoneo principalmente a correggere l'errore di fatto (errore percettivo e decisivo, assimilabile all'errore di fatto revocatorio civile) e non a consentire la rielaborazione delle valutazioni di merito o degli errori di diritto/interpretazione.

  • art. 391-bis e art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    Presi a modello per definire l'errore di fatto: consistente nella decisione fondata su una supposizione di fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; tale parametro delimita l'ambito applicativo del rimedio ex art. 625-bis c.p.p.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al diniego di esonero dal pagamento delle somme dovute (Cassa delle ammende); supporta la statuizione di condanna alle somme indicate.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto "percettivi" e decisivi (svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità), non per errori materiali o per rivedere valutazioni di merito e questioni di diritto.
  • Gli errori materiali (es. difetto grafico o refuso che non incidono sulla formazione della volontà giudiziale) e le differenze di valutazione non rientrano nell'ambito dell'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario.
  • Un ricorso generico e aspecifico che non confronti puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata sarà dichiarato inammissibile.
  • Non è consentito utilizzare il rimedio straordinario per ottenere una riconsiderazione globale del merito o per rimuovere il giudicato: il rimedio è limitato a casi in cui la decisione sia effettivamente basata su un errore percettivo degli atti tale da aver determinato l'esito.
  • In sede di valutazione di richieste di concordato in appello, la Corte può respingere la richiesta per incongruità o per contrasto con la sua valutazione di elementi aggravanti (es. esclusione/rilevanza dell'aggravante ex art. 80 DPR 309/1990); contestazioni meramente numeriche sulla pena proposta non suppliscono a motivazioni sostanziali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso straordinario, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme dovute (es. alla Cassa delle ammende), salvo specifiche ragioni di esonero non sussistenti.

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