Cassazione Civile, Ordinanza n. 18587/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società per il compenso maturato per l’attività professionale svolta nella fase di predisposizione e patrocinio di una domanda di concordato preventivo. Il giudice delegato aveva respinto l’insinuazione ritenendo non dimostrata la diligenza professionale, e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva quasi integralmente rigettato la domanda. Secondo il tribunale, il professionista non aveva provato di aver adempiuto con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., poiché aveva insistito in una strategia che ometteva il conteggio degli interessi sui crediti privilegiati, non aveva fornito adeguata documentazione sulla rinuncia delle banche agli interessi, non aveva chiarito in modo completo e comprensibile tempi e modalità di adempimento della proposta concordataria ed era quindi incorso in un inadempimento tale da legittimare il fallimento a opporre l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso: violazione delle norme fallimentari sugli interessi dei crediti privilegiati e sulla degradazione della parte incapiente a chirografo; violazione delle norme sulla forma della rinuncia e sulla rappresentanza bancaria; violazione dell’art. 161 l.fall. quanto alla chiarezza del piano; omesso esame del piano e della proposta; falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. sostenendo che la mancata indicazione degli interessi era una scelta tecnica ragionevole perché i crediti privilegiati erano incapienti e le banche avevano comunque aderito al piano.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quinto motivo, con assorbimento del terzo e del quarto. La Corte ha affermato che il curatore del fallimento, nel giudizio di verifica del passivo relativo al credito del professionista, può sollevare l’eccezione di inadempimento e contestare la non corretta esecuzione della prestazione; grava invece sul professionista l’onere di dimostrare di aver svolto la propria opera con la diligenza professionale richiesta e in modo concretamente idoneo a conseguire il risultato perseguito dal cliente. Ha inoltre rilevato che, nella predisposizione di una domanda di concordato preventivo, l’obbligo professionale comprende la redazione di un piano rispettoso delle norme inderogabili che regolano ammissibilità e contenuto della proposta, inclusa la corretta rappresentazione del passivo, degli interessi e delle modalità di adempimento. Poiché il tribunale aveva accertato, con valutazioni di fatto non adeguatamente censurate, che il piano predisposto era carente sotto tali profili ed era stato comunque destinato a non essere ammesso, il professionista non poteva pretendere il compenso e il fallimento poteva legittimamente rifiutarne il pagamento in via di eccezione d’inadempimento.
Norme richiamate
rinvia all’art. 55 l.fall. e impone, nel piano concordatario, il conteggio degli interessi sui crediti privilegiati esposti
rilevante per il calcolo degli interessi dei crediti privilegiati e per la loro estensione nella procedura
richiamato per il calcolo del credito garantito ai fini della prelazione
la parte residua incapiente del credito privilegiato è equiparata al chirografo
consente la falcidia dei creditori privilegiati purché siano soddisfatti nei limiti del realizzo dei beni gravati
impone il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, salvo concordato con continuità
art. 161, comma 2, lett. e, l.fall.
richiede l’indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta
la domanda deve essere corredata da documentazione completa e da informazioni tali da consentire ai creditori una decisione consapevole
tra le condizioni di ammissibilità del concordato rientra la veridicità dei dati aziendali
consente la revoca dell’ammissione al concordato se emergono successivamente carenze originarie dei presupposti
indicato quale norma per il calcolo degli interessi del credito privilegiato
indicato quale norma per il calcolo degli interessi del credito assistito da pegno
indicato quale norma per il calcolo degli interessi del credito ipotecario
la diligenza richiesta al professionista va commisurata alla natura dell’incarico assunto
consente al fallimento di rifiutare il pagamento del compenso quando il professionista non ha adempiuto correttamente
richiamato per precisare che la limitazione di responsabilità per problemi tecnici di particolare difficoltà non opera automaticamente e deve essere dedotta e provata
rubrica dei motivi di ricorso per violazione di legge
rubrica del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la misura del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo relativo al compenso del professionista incaricato di una procedura concordataria, il fallimento può opporre l’eccezione di inadempimento deducendo la non corretta esecuzione dell’incarico; in tal caso grava sul professionista l’onere di provare il proprio esatto adempimento.
- L’obbligazione del professionista è normalmente un’obbligazione di mezzi, ma il diritto al compenso presuppone comunque che la prestazione sia stata resa con la diligenza professionale richiesta e sia concretamente idonea, ex ante, a perseguire il risultato affidato.
- Nella predisposizione di una domanda di concordato preventivo, il professionista deve redigere un piano e una proposta conformi alle norme inderogabili sulla forma e sul contenuto, fornendo una rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale e del fabbisogno concordatario.
- La scelta di una strategia processuale o negoziale può integrare inadempimento professionale quando, valutata ex ante, risulti incompatibile con i requisiti legali della procedura e renda la domanda inidonea all’ammissione o all’omologazione.
- Nel concordato preventivo, i creditori privilegiati soddisfatti non integralmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua incapiente del credito; il piano deve quindi tener conto correttamente del trattamento della residua massa chirografaria e dei relativi presupposti legali.
- La limitazione di responsabilità del professionista per problemi tecnici di particolare difficoltà non opera in modo automatico: deve essere allegata e provata la concreta sussistenza di tali difficoltà e, comunque, resta fermo il dovere di diligenza qualificata.
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