Cassazione Penale, Sentenza n. 36757/2024 del 02/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame del 28/29 marzo 2024 che aveva annullato la custodia cautelare per il capo A) (art. 416-bis) e aveva sostituito la custodia in carcere con arresti domiciliari per la contestazione di tentata estorsione (capo L). Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 56, 629 comma secondo e 416-bis c.p., contestando in particolare l'insussistenza della gravità indiziaria: sosteneva che dall'ordinanza del Riesame emergerebbe solo che fu incaricato da Cipolletti e Bervicato di estorcere a "quello del cemento" senza indicazioni su atti concreti posti in essere e senza prova dell'effettiva idoneità degli atti a superare la fase preparatoria.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio (motivi non consentiti) e comunque manifestamente infondato. Rigetta come tardiva la richiesta di discussione orale. Conferma che il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi in relazione alle intercettazioni tra Cipolletti e Bervicato e alle dichiarazioni rese da Bervicato (che indicavano il Sorvillo come destinatario della somma estorta e riferivano la consegna di 1.000 euro). Precisa che, in sede cautelare, è sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza e che la mancata documentazione della effettiva riscossione non pregiudica la contestazione di tentata estorsione. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art.23, comma 8
Norma procedurale richiamata per attestare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; la Corte prende atto della regolarità del procedimento secondo la disciplina emergenziale/straordinaria
Richiamato insieme al D.L. 137/2020 per confermare il regime procedurale del contraddittorio scritto nelle impugnazioni
Regola il tentativo: nel caso la Corte ritiene che la qualificata probabilità di consumazione, anche senza prova definitiva della riscossione, può sostenere la contestazione di tentata estorsione in sede cautelare
Norma sulla associazione di tipo mafioso: citata quale capo di imputazione originario (capo A); il Riesame aveva annullato la misura rispetto a tale capo
art. 629, comma secondo (citato)
Norma richiamata dal ricorrente nella censura; nel provvedimento la Corte non accoglie la censura che si basa su una diversa valutazione probatoria
Definisce il concetto di gravi indizi di colpevolezza: la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
Indica le esigenze cautelari: la Corte richiama che la verifica in sede di legittimità è limitata e non si sostituisce al giudizio di merito
Elenca i requisiti formali della decisione del giudice cautelare; la Corte richiama che il riesame controlla questi profili e la motivazione secondo il modello di cui all'art. 546 c.p.p.
Modello a cui la motivazione del giudice del riesame deve conformarsi, adattato alla pronuncia cautelare fondata su indizi
Disciplina la prova indiziaria: la Corte distingue tra prova indiziaria (richiesta in dibattimento) e la più blanda qualificata probabilità richiesta per le misure cautelari
Fissa i termini per chiedere discussione orale nelle impugnazioni: la richiesta del difensore del ricorrente è stata rigettata come tardiva
Consente la irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per motivi di colpa nell'impugnazione: la Corte dispone il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, non ammette ricorsi che sostanzialmente chiedono la rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito: tali censure sono inammissibili se non colgono vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione
- Per l'applicazione di una misura cautelare è sufficiente una "qualificata probabilità" di colpevolezza fondata su indizi concordanti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori o indagati), non la prova piena richiesta nel dibattimento
- Nel caso di estorsione, l'assenza di prova della effettiva riscossione può non impedire la configurazione del reato nella forma tentata, se emergono atti idonei e una convergenza probatoria che supera la mera fase preparatoria
- Le motivazioni del Tribunale del Riesame devono essere strutturate secondo i criteri di legge (art. 292 e art. 546 c.p.p. adattati) e la Cassazione verifica solo se detta motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica
- Le formalità processuali e i termini (es. per la richiesta di discussione orale) sono perentori: istanze tardive vengono respinte
- Se il ricorso risulta privo dei presupposti di ammissibilità o appare manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente a spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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