Cassazione Civile, Ordinanza n. 19816/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia origina dall'azione proposta da una moglie contro il marito per ottenere la revocazione, per ingratitudine, di alcune donazioni indirette di beni mobili e immobili che sarebbero state effettuate in favore del coniuge. La donante ha individuato l'ingiuria grave nel fatto che il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con la cognata, relazione sviluppatasi nell'ambito dell'azienda di famiglia in cui lavoravano i coniugi e altri familiari. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno accolto la domanda, ritenendo provata sia l'ingiuria grave sia la natura di donazioni indirette delle operazioni patrimoniali. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 801 c.c., omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., sostenendo che non vi fosse ingiuria grave perché la crisi coniugale era già irreversibile, la relazione era stata mantenuta segreta e l'adulterio non integrerebbe di per sé l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c.; con il secondo ha censurato la qualificazione di tutti i beni come donazioni indirette, deducendo che il giudice avrebbe ignorato i redditi da lavoro del marito e che mancasse la prova dell'animus donandi al momento delle singole operazioni. La corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che l'errore nella valutazione delle prove non integra di per sé violazione dell'art. 116 c.p.c., che la sussunzione nella nozione di ingiuria grave è stata correttamente compiuta perché non era stato valorizzato il mero adulterio, ma le concrete modalità offensive della relazione, e che le doglianze sull'omesso esame dei fatti erano inammissibili anche per la presenza di doppia conforme; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a una nuova valutazione di merito sulla natura delle attribuzioni patrimoniali e sulla prova della liberalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della corte d'appello che aveva riconosciuto la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette. Ha ritenuto non configurata una violazione dell'art. 116 c.p.c. se non nei casi di uso distorto delle prove legali o di attribuzione di efficacia probatoria piena a elementi invece liberamente valutabili; ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente e che le censure sul fatto tendevano a ottenere un nuovo giudizio di merito non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione per ingratitudine richiede una ingiuria grave; non basta il mero adulterio, ma occorre una condotta concretamente offensiva della dignità e dell'onore del donante, valutabile in relazione alle modalità del fatto.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattenda prove legali o attribuisca efficacia di piena prova a elementi che sono invece soggetti a prudente apprezzamento; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
I motivi ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 sono stati scrutinati nei limiti del controllo di legittimità, escludendo la rivalutazione del merito e ritenendo inammissibili le censure che miravano a un nuovo esame dei fatti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione apparente o contraddittoria è stata esclusa perché la sentenza impugnata esponeva un percorso logico-giuridico comprensibile.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi nei limiti indicati dalla norma.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla disposizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione di revocazione della donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave non coincide automaticamente con la violazione dei doveri coniugali: il giudice deve verificare se le concrete modalità del comportamento rendano l'offesa particolarmente grave e lesiva dell'onore o della dignità del donante.
- La mera contestazione della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito non integra violazione dell'art. 116 c.p.c.; tale vizio sussiste solo quando siano disattese prove legali o venga attribuito valore di prova piena a elementi che non lo hanno.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza espone un percorso logico-giuridico comprensibile e non affetta da radicale contraddittorietà; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito; in presenza di doppia conforme, lo scrutinio sul fatto è ulteriormente limitato.
- La qualificazione di un'operazione come donazione indiretta richiede che il giudice accerti la finalità di liberalità e la provenienza delle utilità patrimoniali, ma la contestazione di tale accertamento, se diretta solo a contrapporre una diversa lettura delle prove, è inammissibile in cassazione.
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