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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34199/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 4/4/2024 che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 1/3/2024 solo quanto al reato indicato nel capo 6) (art. 512 bis e 416 bis.1 c.p.) disponendo la scarcerazione per quel capo, ma aveva confermato la custodia cautelare per il capo 1) relativo alla partecipazione ad associazione mafiosa (Cosa nostra, famiglia di Gela, gruppo Rinzivillo). Il ricorrente censurava la decisione sul punto della partecipazione mafiosa sostenendo che i fatti contestati erano solo rapporti personali/contiguità con Giuseppe Tasca e non costituiscono apporto concreto al sodalizio; denunciava inoltre carenze di motivazione con riferimento alla presunta motivazione cumulativa/implicita della richiesta del Pubblico Ministero in tema di esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente consistessero principalmente in una rivalutazione di merito delle prove e delle circostanze già valutate dal Tribunale, materia non sindacabile in cassazione salvo violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale, che aveva indicato elementi probatori (intercettazioni, monitoraggio di incontri/summit, la posizione centrale di Tasca, la presenza costante di Greco, dialoghi e una 'cassa comune', ruolo di intermediario) come indici di una messa a disposizione concreta e stabile del ricorrente a favore dell'associazione mafiosa. Sulla questione delle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto che il PM avesse effettivamente motivato la richiesta, indicando il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), oltre agli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 bis c.p.

    La partecipazione ad associazione mafiosa richiede lo stabile inserimento e la messa a disposizione dinamica e funzionale del soggetto per il sodalizio; la mera contiguità o vicinanza personale non è sufficiente senza un apporto concreto, anche minimo, ma riconoscibile e causalmente collegato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione.

  • art. 512 bis c.p.

    Norma richiamata relativamente al capo 6); il Tribunale ha ritenuto che gli elementi non fossero sufficienti per la fattispecie di cui a tale articolo e ha annullato il provvedimento cautelare rispetto a quel capo.

  • art. 274 c.p.p.

    Individua fra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione del reato; il PM aveva specificamente indicato questo pericolo nella richiesta, giustificando la misura cautelare nel caso concreto.

  • art. 291 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione; la censura difensiva risultava generica e non idonea a dimostrare la carenza motivazionale secondo i parametri richiesti.

  • art. 649 c.p.p.

    Articolo evocato nella contestazione iniziale; in questa decisione la Corte ha comunque confermato che non sussisteva vizio di motivazione manifesto o violazione di norme tali da rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti da questa disposizione in materia di comunicazioni/adempimenti successivi alla decisione di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non consente una nuova valutazione di merito dei fatti e delle prove.
  • Nelle imputazioni per associazione mafiosa (art. 416 bis) non basta dimostrare rapporti personali o vicinanza a esponenti mafiosi: è necessario provare un apporto concreto e stabile al sodalizio (messa a disposizione), anche se di entità minima ma rilevabile e causalmente collegata alla conservazione/rafforzamento dell'organizzazione.
  • Gli elementi indiziari rilevanti possono essere intercettazioni, incontri monitorati (summit), ruolo riconosciuto di fatto nelle attività economiche/infiltrazione del tessuto economico, funzioni di intermediazione, scambi di confidenze riservate e forme di cassa comune.
  • La motivazione del Pubblico Ministero nella richiesta cautelare deve indicare le esigenze cautelari specifiche (es. pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p.); una motivazione sufficientemente articolata nel corpo della richiesta esclude che la stessa sia 'implicita' o generica.
  • In casi analoghi, per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre documentare violazioni formali o argomentare con chiarezza l'illogicità manifesta della motivazione, mostrando dove il giudice abbia omesso o travisato elementi essenziali.

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